L’assegno di mantenimento per i figli
Per alimenti si intendono le prestazioni di sostegno dovute alla persona che si trovi in stato di bisogno economico (sono tra gli obblighi di solidarietà familiare secondo l’art. 433 del codice civile). Sono tenuti a quest’obbligo:
· il coniuge
· i genitori
· i generi e le nuore
· i suoceri
Il dovere di fornire gli alimenti nasce per il soggetto che è nel grado di parentela più vicino. Agli alimenti è tenuto anche il donatario, così come gli alimenti sono anche dovuti dal coniuge cui sia imputabile la nullità del matrimonio in favore dell'altro coniuge.
L’abitazione nella casa familiare tocca al genitore cui sono affidati i figli (il giudice valuta le condizioni economiche dei coniugi per tutelare il più debole).
Solitamente è il padre il soggetto fornitore dell’assegno per il loro mantenimento (la madre è obbligata soltanto nel 2% circa dei casi). Nel momento in cui si parli di separazioni con presenza di figli affidati al padre, la percentuale di madri che devono versare il contributo economico sale in maniera considerevole.
Nei divorzi l’uomo è il soggetto che versa il tributo per il mantenimento della prole. L’ammontare del contributo mensile varia, in base al numero di figli minori. I coniugi hanno la possibilità di chiedere la revisione degli ordinamenti che riguardano l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà e le disposizioni relative alla misura del contributo per il loro mantenimento.
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