Le agenzie fiscali
Le agenzie fiscali nel diritto pubblico
Per quanto concerne il diritto pubblico, si parla di agenzia per designare un qualsiasi ente o organizzazione inerente la pubblica amministrazione dotato di specifiche funzioni. Solitamente le agenzie svolgono rispetto agli altri dicasteri funzioni strettamente legate all'operatività.
Tuttavia, ogni agenzia è direttamente soggetta al controllo del dicastero di riferimento. Prima di parlare delle caratteristiche delle agenzie fiscali, vediamo come l'ordinamento italiano classifica in generale un'agenzia.
Come recita l'art. 8 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, le agenzie sono strutture appartenenti alla amministrazione centrale italiana che hanno il compito di svolgere attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale.
Ogni agenzia ha una propria autonomia riservata e stabilita dalla legge, in particolar modo per quanto riguarda il bilancio e i fondi; le agenzie sono controllate direttamente dalla Corte dei conti.
Le agenzie, dunque anche l'agenzia fiscale, ha un proprio statuto emanato dal presidente del consiglio e dai ministri dell'ambito di riferimento della agenzia stessa.
L'agenzia fiscale, come tutte le altre agenzie è costituita dai seguenti organi:
un direttore generale;
un comitato direttivo, presieduto dal direttore generale e composto da 6 dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia;
un collegio dei revisori, composto da tre membri e un supplente iscritti all'albo dei revisori dei conti o comunque in possesso dei requisiti professionali adatti.
Le agenzie fiscali si trovano sotto la vigilanza del ministro dell'economia e delle finanze, e sono in tutto quattro, ovvero l'agenzia delle entrate, quella delle dogane, quella del territorio e l'agenzia del demanio.
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