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Le motivazioni del licenziamento


La motivazione del licenziamento può dimorare nella presenza di una valida giustificazione.
In questo caso il datore di lavoro è obbligato a porgere termini di preavviso al lavoratore. La legge del 1966 prevede due ipotesi di giustificato motivo:
• Giustificato motivo soggettivo: costituito dal notevole inadempimento degli obblighi contrattuali.
• Giustificato motivo oggettivo: riguarda i casi di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva
Tra le motivazioni più frequenti troviamo la cessazione dell'attività, il fallimento e la riorganizzazione aziendale (oltre alla sopraggiunta inidoneità fisica del lavoratore).
Abbiamo visto che perché il licenziamento sia legittimo il datore di lavoro deve addurre giuste motivazioni. Troviamo il licenziamento per giusta causa quando si verifica una circostanza tanto grave da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo.
Di solito i contratti collettivi immaginano determinati fatti che confermano il licenziamento senza preavviso. Tra i casi più frequenti si segnalano il danneggiamento di materiali, la rissa nei luoghi di lavoro, le ingiurie verso il datore di lavoro o le violenze verso gli altri lavoratori.
Il Codice Civile permette a ciascuno dei contraenti di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato senza fornire alcuna motivazione (l'unico vincolo è il preavviso). Il datore di lavoro può quindi licenziare il lavoratore senza comunicare la decisione per iscritto e senza motivarla solo in queste categorie:
• lavoratori domestici
• coloro che hanno raggiunto l'età pensionabile
• lavoratori assunti in prova
• i dirigenti

Per essere considerato valido il licenziamento deve essere giustificato e deve essere comunicato al lavoratore in forma scritta. La motivazione può non essere data immediatamente; in questo caso il lavoratore ha il diritto di riceverla entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento (il datore sarà costretto a dare le cause entro 7 giorni dalla richiesta).
Nel caso in cui il lavoratore ritenga il licenziamento illegittimo può impugnarlo entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Anche l’impugnazione deve essere fatta in forma scritta. Prima di rivolgersi al giudice, il lavoratore dovrebbe saggiare la strada della conciliazione extragiudiziale.
Se la conciliazione non arriva può proseguire in giudizio di fronte al magistrato. Le parti possono anche scegliere di affidare la decisione sulla legittimità del licenziamento ad un collegio arbitrale, previsto dal CCNL



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