Limitazioni all'uso dell'ascensore in condominio
In ogni condominio trova applicazione il principio che consente al singolo condomino di usare della cosa comune anche per un suo fine particolare con il solo limite che non ne derivi una lesione del pari diritto spettante agli altri condomini.
L'uso dell'ascensore per il trasporto di materiale edilizio dunque può essere inibito al singolo condomino solo nel momento in cui venga accertato che esso risulti dannoso, compromettendo la conservazione delle strutture portanti e del relativo abitacolo e ostacolando la tempestiva utilizzazione del servizio da parte degli altri condomini in relazione alle frequenze giornaliere.
Se in un unico complesso condominiale esiste una pluralità di servizi, ciascuna delle quali serve, per obiettiva destinazione, in modo esclusivo all'uso e al godimento di una parte soltanto dell'immobile, essa deve considerarsi comune non già alla totalità dei condomini, bensì soltanto a quella parte di essi al cui uso comune è funzionalmente e strutturalmente destinata.
Gli ascensori e gli impianti di riscaldamento sono parti integranti degli edifici nei quali sono installati. Essi non hanno una funzione propria ma partecipano alla funzione complessiva ed unitaria degli edifici medesimi. Il diritto del creditore di agire su quei beni, configura, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., opposizione all'esecuzione, e non opposizione agli atti esecutivi.
Gli ascensori possono essere:
· Elettrici
· Oleodinamici
L'ascensore elettrico moderno è composto dai seguenti elementi: Macchinario di sollevamento, Cabina passeggeri, Contrappeso, Funi di trazione e Quadro elettrico di manovra. I due azionamenti si differenziano nel modo con cui viene imposto il movimento. Con un ascensore oleodinamico è la centralina idraulica che fornisce l'energia ad un fluido a mezzo di una pompa di tipo volumetrico e di una serie di valvole che muove a sua volta il pistone.
L'Italia è il paese con il maggior numero di ascensori al mondo. Gli impianti esistenti devono essere verificati ogni 2 anni da un ingegnere abilitato ed iscritto all'Albo facente capo ad un Ente notificato che ha ottenuto l'autorizzazione ministeriale.
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