Misure cautelari personali coercitive (custodia cautelare) Custodia cautelare. Facciamo chiarezza su uno dei temi su cui più si dibatte in Italia da anni. Le misure cautelari personali coercitive portano ad una limitazione della libertà personale. L’articolo 280 c.p.p. indica le condizioni di applicabilità delle misure coercitive stabilendo che:
Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare. Nel computo dei limiti temporali previsti non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, tranne che per una attenuante (l'avere, nei delitti contro il patrimonio cagionato un danno di speciale tenuità) e per una aggravante (l'avere ostacolato la pubblica o privata difesa).
La tipologia delle misure cautelari personali coercitive è la seguente:
Divieto di espatrio.
Il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dal territorio nazionale senza autorizzazione. Il giudice fornisce dunque le disposizioni per assicurare l'esecuzione del provvedimento, per non permettere l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.
Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
In custodia cautelare ci si deve presentare alla polizia giudiziaria. Il giudice determina i giorni e le ore di presentazione.
Allontanamento dalla casa familiare
In custodia cautelare il giudice può prescrivere all’imputato di lasciare la casa familiare e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. L’autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita. Il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa. Il giudice può infine ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che rimangano prive di mezzi adeguati.
Divieto o obbligo di dimora
Con il provvedimento di custodia cautelare il giudice può stabilire all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione. Con il provvedimento il giudice può ordinare all'imputato di non allontanarsi senza l'autorizzazione dal territorio del comune di dimora abituale. Da sottolineare che il giudice può prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà reperibile per i necessari controlli. Nel decidere i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice esamina le esigenze di alloggio di lavoro e di assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente che sia impegnato in un programma terapeutico di recupero il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.
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