Mobilità e Licenziamento nel diritto dei Lavoratori
Con il termine mobilità si indica il licenziamento collettivo (il datore di lavoro può adottare questo tipo di provvedimento in presenza di condizioni previste dalla legge 223/91). Le imprese possono reclamare la mobilità per le seguenti cause: riduzione di personale, trasformazione di attività o fallimento (in questo caso le imprese devono comunque avere più di 15 dipendenti).
Non possono essere disposti in mobilità i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, gli apprendisti, gli impiegati che svolgono attività stagionali e quelli che hanno diritto alla pensione di anzianità. È bene sottolineare che le imprese, per procedere in tal senso, devono informare le rappresentanze sindacali aziendali e i sindacati.
Il lavoratore in mobilità viene iscritto in una lista specifica (che gli assicura un accesso al lavoro agevolato). L’indennità è pari al trattamento di cassa integrazione e cioè l’80% dello stipendio lordo. Il lavoratore viene sospeso dalla mobilità quando viene assunto a tempo determinato o a tempo parziale.
Il giudice può ritenere illegittimo il licenziamento ordinato senza forma scritta.
La tutela accordata al dipendente (nel caso venga licenziato ingiustamente), è poi diversa a seconda della dimensione dell'azienda.
Oltre alla reintegrazione immediata, il licenziamento illegittimo impegna il datore di lavoro a ricompensare il lavoratore del danno subito, attraverso il pagamento della retribuzione globale di fatto. Tale pagamento presume il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
Il lavoratore può rinunciare alla reintegrazione, chiedendo in cambio un'indennità pari a 15 mensilità di retribuzione.
L'obbligo di riassunzione del lavoratore invece viene ordinato dal giudice nei confronti dei datori di lavoro, imprenditori o meno, che occupano:
· fino a 15 dipendenti
· fino a 60 complessivamente se nell'unità produttiva interessata sono occupati meno di 16 dipendenti.
Questa tutela si accosta anche alle organizzazioni di tendenza (non imprenditori che svolgono attività senza fini di lucro) e ai lavoratori dipendenti da enti pubblici (in cui la stabilità non è garantita da norme di legge).
Il licenziamento illegittimo pone dunque il datore di lavoro di fronte alla scelta di riassumere il lavoratore entro 3 giorni oppure, di pagargli un'indennità (che dovrà essere compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità).
Continuano le polemiche sugli esodati Per comprendere a fondo le polemiche di queste settimane sui cosiddetti esodati è importante, innanzitutto, capire come si sia creato questo cono d’ombra nei rapporti subordinati, e chi vi sia stato risucchiato all’interno....
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