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L'utilità delle Obbligazioni nel diritto italiano

Il principio di base a cui si pu ricondurre l’obbligazione è il seguente:

il creditore ha diritto di ottenere dal debitore una determinata prestazione patrimoniale.
Le parti (debitore e creditore) devono comportarsi tra loro secondo correttezza.

La disciplina legislativa delle obbligazioni è contenuta nel titolo I del libro IV del Codice Civile,
infatti, l’articolo 1173 definisce gli atti o i fatti che sono fonti dell’obbligazione:

• Il contratto, cioè la base della nascita del diritto di credito;
• Il fatto illecito, il fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto e che deve essere perciò risarcito;
• Le fonti minori, cioè altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico.

Le obbligazioni hanno le seguenti caratteristiche:
relative, cioè sono fatte valere solo nei confronti di alcuni determinati soggetti,
mediate
, cioè è necessaria la collaborazione di più soggetti per ottenere un credito,
tipiche, cioè regolati dal Codice Civile.

La prestazione oggetto di un rapporto giuridico tra due parti deve avere carattere patrimoniale, cioè deve avere un valore di scambio, esprimibile in una somma di denaro.
La prestazione deve essere: materialmente possibile, lecita (conforme alla legge), determinata o determinante, cioè devono esistere i riferimenti necessari affinché possa essere determinata.
I vari contenuti delle prestazioni sono classificabili in tre categorie:

  • prestazioni di dare, che consistono nell’obbligo del debitore di consegnare una cosa (materiale o astratta) al creditore;
  • prestazioni di fare, che consistono nell’obbligo del debitore di svolgere una determinata attività a favore del creditore;
  • prestazioni di non fare, che consistono nell’obbligo del debitore di astenersi dal compiere una determinata attività.

A seconda che vi sia o meno l’esecuzione a favore del creditore della prestazione dovuta dal debitore, si parla rispettivamente di adempimento o inadempimento.





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