Patteggiamento: quando e come? Un argomento molto interessante relativo al Diritto Penale è quello relativo al patteggiamento della pena in sede di processo.
Il patteggiamento sulla pena rappresenta un istituto del diritto processuale penale disciplinato dal punto 4 dell'art.2 della legge delega dl 1987 e dall'art. 444 c.p.p. come modificato dalla legge 12 giugno 2003 n.134. Il patteggiamento è dunqueil procedimento caratterizzato dalla richiesta rivolta al Giudice dall'imputato di una sanzione sostitutiva diminuita fino a un terzo.
Richiesta di patteggiamento
La richiesta di patteggiamento, che può essere formulata durante le indagini preliminari, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e con la dichiarazione di opposizione a decreto penale di condanna, può essere dipendente dalla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La richiesta può dunque essere inoltrata entro 15 giorni dalla notificazione del decreto.
Se la struttura del procedimento penale lo permette, l'imputato che si è visto rifiutare la richiesta di patteggiamento può ripresentarla prima della dichiarazione di apertura. In questo caso l'ufficio del pubblico ministero può proporre appello; il giudice può pronunciare una sentenza che applica la pena richiesta anche alla chiusura del dibattimento. In questo caso l'ufficio del PM potrà proporre appello se questi era dissenziente.
Modalità del patteggiamento
L'imputato può reclamare l'applicazione di pena anche nel corso del dibattimento solo se il Pubblico ministero prosegue alla contestazione di un fatto diverso da quello indicato nel decreto che dispone il giudizio se risulta da elementi già in suo possesso al momento dell'esercizio dell'azione penale.
Il legislatore, nel 1989, individuò un meccanismo che assicurò l’accelerazione della definizione della fase dell’impugnazione; stabilì che con rito camerale venissero trattati gli appelli aventi ad oggetto concessione o rivalutazione del bilanciamento di circostanze attenuanti comuni. Dubbi di costituzionalità vennero sollevati da più giudici in relazione alla conformità della norma alla Legge delega. Questi dubbi si alterarono in certezza di incostituzionalità dalla Corte con la sent. 143/1990.
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