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Scopri tutto sulla Prestazione Occasionale!


Il Contratto di lavoro occasionale prevede una prestazione di lavoro che non può avere una durata superiore a 30 giorni nel corso dello stesso anno. La prestazione occasionale non deve dunque prendere in esame un rimborso superiore a cinquemila euro nello stesso anno solare. Da questo ne deriva che la prestazione occasionale ha due obblighi differenti: uno di natura temporale e uno di natura economica.

L’impiegato che viene adoperato in queste mansioni può essere allora destinato a qualsiasi lavoro (non gli è richiesta né l'iscrizione ad albi né l'apertura di una partita IVA). La paga posta con ritenuta d'acconto pari al 20%. Se il reddito annuo risulta maggiore di cinquemila euro subentra tuttavia l'obbligo di iscrizione nella gestione separata dei collaboratori.

E’ d’uopo distinguere se la prestazione occasionale è prestata onorando la coordinazione con il committente oppure è prestata senza alcun coordinamento. Si rientra nelle collaborazioni minime se la prestazione ha le peculiarità di coordinamento ed è di durata non superiore ai trenta giorni nell’arco di un anno solare. In caso contrario il contratto rientra tra quelli a progetto.

Alcune categorie di lavoratori possono informare i Servizi per l’impiego sulla loro disponibilità ad effettuare lavoro accessorio. Il prestatore di lavoro accessorio avrà diritto a ricevere il compenso per la propria prestazione presso uno o più enti o concessionari accreditati pari a 5.80 euro per ogni buono consegnato.



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