Quand’è che si parla di Crimine informatico?
Un crimine informatico si caratterizza nell’abuso della tecnologia informatica. Tutti questi reati dunque sono sono accomunati da:
- l’utilizzo della tecnologia informatica
- l’utilizzo dell’elaboratore nella realizzazione
Il 13 settembre 1989 il Consiglio d'Europa emanò una Raccomandazione sulla Criminalità Informatica dove venivano trattate le condotte informatiche abusive. I reati furono divisi in due liste. Facevano parte della prima lista:
- la frode informatica
- il falso in documenti informatici
- il danneggiamento di dati e programmi
- il sabotaggio informatico
- l’intercettazione non autorizzata
Facevano parte della seconda lista condotte:
- l’alterazione di dati o programmi
- lo spionaggio informatico
- l’utilizzo non autorizzato di un elaboratore o di una rete di elaboratori
- l’utilizzo non autorizzato di un programma informatico protetto
In occasione del XV Congresso dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale del 1990, emerse la necessità di incriminare non solo i reati previsti dalla lista minima ma anche le condotte descritte nella lista facoltativa. Il legislatore italiano, con la L. 547/93, ha scelto di collocare i nuovi reati informatici accanto alle figure di reato già esistenti. La frode informatica viene dunque associata alla frode tradizionale. Con questa legge si aggiunge al Codice Penale l’art. 640-ter per punire chiunque cerchi di ottenere un arricchimento interferendo nell’elaborazione dei dati.
Da sottolineare che i documenti informatici sono equiparati ai documenti tradizionali (la falsificazione in comunicazioni informatiche ricalca invece il delitto di falsità in scrittura privata). La legge 547 del 1993 amplia le precedenti disposizioni in materia e integra al Codice Penale l’art. 635-bis sul danneggiamento dei sistemi informatici e telematici mentre l’art. 420 si concentra sul reato di attentato ad impianti di pubblica utilità.
Riguardo le aggressioni alle comunicazioni informatiche viene ampliato il concetto di corrispondenza contenuto nel quarto comma dell’art. 616 c.p. La legge 48/08 che recepisce la Convenzione di Budapest sul crimine informatico ha mutato infine il codice penale e quello di procedura penale riconoscendo implicitamente il ruolo dell'informatica forense nel processo penale.
30 / 07 / 2009
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