Quand’è che si parla di Immunità?
Se ne fa un gran parlare soprattutto in questo che rappresenta per l’Italia un momento particolarmente frizzante (politicamente parlando). Andiamo a capire come l’immunità influisce sulla nostra vita quotidiana. L'immunità è l'esenzione da un onere. E’ una situazione giuridica soggettiva garantita ad alcuni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono spesso moderati dalla riconduzione ad ordinarietà in presenza di determinate situazioni eccezionali.
E’ bene chiarire che le immunità si distinguono per i loro effetti. Alcune di esse allargano le garanzie protettive fino alla non punibilità o al riconoscimento di irresponsabilità per alcuni reati. In alcuni ordinamenti europei le immunità rappresentano l’aggiornamento di normative molto antiche che salvaguardavano in genere i monarchi assoluti.
L'immunità diplomatica è la sottrazione del personale diplomatico che sia presente nel territorio dello stato in rappresentanza di stati esteri agli obblighi, principalmente di polizia, cui vanno soggetti i cittadini dello stato ospitante. Possono sussistere limitazioni alla libertà di movimento sul suolo dello stato ospitante quando al di fuori dell'esercizio delle funzioni di servizio diplomatico.
L'immunità politica invece consiste in una serie di garanzie che gli ordinamenti giuridici riconoscono ai cittadini che rivestono alcune cariche pubbliche e che li sottraggono all'applicazione almeno immediata dei suoi effetti. I principali esponenti politici non possono essere oggetto di azioni giudiziarie se non in presenza di gravi condizioni. Il Protocollo di Bruxelles dell'8 aprile 1965 ha riconosciuto ai parlamentari europei le medesime immunità di cui godono gli appartenenti al Parlamento del loro Paese.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, fatta eccezione per i casi di Alto tradimento e di Attentato alla Costituzione. Per gli atti non rientranti nel concetto di atti eseguiti nello svolgimento delle proprie funzioni il Presidente della Repubblica è equiparato a qualsiasi altro cittadino.
L'immunità per i parlamentari è stabilita dall'art. 68 della Costituzione, che recita:
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
È quindi consentito sottoporre ad indagini i parlamentari senza richiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza, arrestare il parlamentare in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna e mettere in arresto il parlamentare nel caso in cui sia colto nell'atto di commettere un reato per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
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