Redditi dominicali
Il reddito si può definire sinteticamente come l'entrata netta che un determinato soggetto realizza in un determinato periodo di tempo, ed espressa secondo l'unità di misura monetaria.
Una tipologia di redditi poco conosciuta è quella dei Redditi dominicali dei terreni; questa tipologia è disciplinata dagli Artt. 27 – 35 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
In soldoni, i redditi dominicale sono quei redditi che provengono dai terreni che si trovano nel territorio statale e che quindi vanno per forza iscritti al catasto dei terreni, in quanto hanno attribuzione di rendita, connessa al reddito agrario.
La parte relativa al reddito dominicale consta dunque, per la precisione, della parte di reddito fondiario che in maniera diretta permette alla proprietà di essere remunerata.
Variazione reddito dominicale
Il reddito dominicale non rimane fisso, ma può aumentare quando la qualità di coltura che risulta dal catasto diventa di maggiore reddito: questo è stabilito dall'Art. 29, c. 1, D.P.R. 917/1986.
Naturalmente, vale anche il contrario, ovvero si ha una riduzione del reddito dominicale quando dimimnuisce la capacità produttiva del terreno causa forze maggiori, oppure la qualità di coltura che risulta al catasto è minore della precedetne, secondo l'Art. 29, c. 2, D.P.R. 917/1986.
Denuncia variazione reddito dominicale
In caso di variazione del reddito dominicale, è necessario effettuare una opportuna denuncia.
Per le variazioni in aumento, la denuncia va effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è determinata la variazione e al conseguente aumento di reddito; gli effetti si riscontrano a partire da tale anno.
Le variazioni in diminuzione, invece, hanno effetto da subito, ovvero a partire dall'anno in cui il fatto si è verificato, anche se la denuncia è presentabile entro il 31 gennaio dell'anno seguente.
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