Sentenza Energia - Rigassificatori di gas naturale liquido
Rigassificatori di gas naturale liquido - Installazione - Art. 8 L. n. 340/00 - Iter autorizzatorio - Conferenza di servizi.
L’art. 8 della legge n. 340/00 stabilisce, al primo comma, che l'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (poi il Ministero delle Attività Produttive), di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la regione interessata; ai fini della procedura in questione, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. La norma prevede che il procedimento si svolga in conferenza di servizi, richiede l’acquisizione del nulla osta ministeriale di impatto ambientale, e dispone che qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale; decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c. Ministero dello Sviluppo economico e altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv.ti Bora e Mancino), Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi) e altri (n.c.) -
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n. 1870
Per contattare la redazione del sito Portaldiritto scrivere all'indirizzo email enr.mainero@gmail.com