Sentenza: la violazione della mail aziendale da parte del datore di lavoro
ORDINANZA (Trib. Penale Milano) 10-05-2002 – Pellegrino (GUP)
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Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Andrea Pellegrino
Visti gli atti del procedimento,
verificata la ritualità delle notifiche e degli avvisi,
sentite le parti intervenute all’udienza camerale del 29.4.02,
a scioglimento della riserva ivi assunta
OSSERVA
Con atto presentato presso gli uffici della Procura della Repubblica di Milano in data
7.11.01, l’avv. Mario Faggionato, nella sua qualità di difensore procuratore speciale di
Agosti Alessandra, sporgeva denuncia querela nei confronti dei sigg.ri C. G. e R. F. (la
prima, responsabile del reparto di project management della ditta (…); il secondo, legale
rappresentante della predetta società) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 616,61 n. 11 c.p.
nonché per tutti gli altri reati eventualmente ravvisabili dall’Autorità Giudiziaria.
In fatto l’esponente deduceva che la A. in data 13.8.01 aveva ricevuto da parte del proprio
datore di lavoro (ditta (…) presso la quale aveva svolto in qualità di impiegata mansioni di
consultant/account sin dalla data di assunzione avvenuta l’1.9.00) raccomandata datata
6.8.01 del seguente letterale tenore: "il giorno 31 luglio u.s., la Sua responsabile (C. G.
n.d.r.), durante le normali e periodiche operazioni di lettura della casella aziendale di posta
elettronica (cui fanno riferimento i clienti di (…), per i progetti a Lei assegnati) al fine di
verificare eventuali messaggi ricevuti durante il Suo periodo di assenza per ferie, si
imbatteva in comunicazioni inerenti soluzioni internet inequivocabilmente relative a progetti
estranei a quelli attualmente gestiti da (…)…".
Con successiva missiva del 29.8.01 la A. veniva licenziata dalla ditta (…) per presunta
violazione dei doveri inerenti al rapporto di lavoro (licenziamento che la lavoratrice
impugnava con rivendicazioni economiche).
Nella denuncia-querela l’esponente deduceva che la condotta della C. e del R. presentava
aspetti di rilevanza penale (art. 616 c.p.) avendo i medesimi fatto accesso alla
corrispondenza della lavoratrice; corrispondenza – quella contenuta all’interno della sua
casella di posta elettronica, al pari di quella effettuata per via epistolare, telegrafica,
telefonica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza – la cui
segretezza è garantita costituzionalmente. Né si poteva ritenere la ricorrenza di una causa
di giustificazione (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) dal momento che in
nessun caso – con l’ovvia eccezione, nella specie non ricorrente, dell’ipotesi in cui si abbia
motivo di ritenere che in essa siano contenuti elementi comprovanti fatti illeciti che
interessino in modo diretto l’agente – è consentito al datore di lavoro di controllare il
contenuto dei messaggi di posta elettronica. Ad ogni buon conto occorreva evidenziare
che:
i messaggi inviati dai clienti erano, senza dubbio identificabili tra quelli contenuti nella
casella postale (e ciò si deduceva dal fatto che la stessa società aveva assegnato tali
clienti alla A. e le relative comunicazioni erano state oggetto di altri e precedenti controlli
da parte della responsabile sig.ra C.);
il controllo delle missive dei clienti era superfluo considerato che gli stessi erano in ferie;
il controllo dei messaggi a carattere privato fu compiuto quanto la A. era in ferie
evidentemente a sua insaputa e con l’avallo dei responsabili della società;
non vi era alcuna fondata ragione, al momento del controllo della corrispondenza destinata
alla A., da parte della società, per ritenere che in essa vi fossero contenuti elementi
comprovanti fatti illeciti interessanti in modo diretto la società stessa.
In data 21.1.02 il P.M. avanzava richiesta di archiviazione del procedimento con la
seguente motivazione: "le caselle di posta elettronica recanti quali estensioni nell’indirizzo
E-MAIL @(…).it, seppur contraddistinte da diversi "username" d identificazione e
password di accesso, sono da ritenersi equiparate ai normali strumenti di lavoro della
società e quindi soltanto in uso ai singoli dipendenti per lo svolgimento dell’attività
aziendale agli stessi demandata; considerando quindi che la titolarità di detti spazi di posta
elettronica debba ritenersi riconducibile esclusivamente alla società… p.q.m. …omissis".
L’opposizione risulta inaccoglibile mentre, di contro, l’archiviazione deve essere disposta
ritenuta l’infondatezza della notizia di reato.
Dopo aver sgombrato il campo da impropri riferimenti alla normativa contenuta nella legge
n. 675/96 relativa al ben diverso (ed assolutamente inconferente) problema della tutela del
trattamento dai dati personali, una breve ma doverosa premessa s’impone.
La fattispecie dedotta avanti a questo giudice presenta aspetti di novità nell’ambito di una
disciplina che solo da tempi relativamente assai recenti ha iniziato a fare la propria
comparsa nelle aule giudiziarie.
Non può negarsi come la nascita e la diffusione di una nuova tecnologia precedono
sempre e significativamente l’affermarsi di una cultura comune e standardizzata
nell’utilizzo ad ogni livello del nuovo strumento. La preoccupazione della prima fase è solo
quella di acquisire la padronanza, a volte anche solo parziale, dell’uso tecnico del nuovo
mezzo o strumento senza alcun interesse (o attenzione) nel valutare le modalità di
integrazione semiotica o antropomorfa dalla nuova tecnologia (cfr. il recente esempio della
telefonia mobile). A questa regola non è certamente sfuggita la "posta elettronica" di
internet.
In attesa di una codificazione dei comportamenti ai fini dell’omologazione e
dell’accettazione di un uso standardizzato dello strumento, molte sono le problematiche
che si sono affacciate con la nascita della "buca delle lettere elettronica", tra queste
dividendole per aree tematiche e cono specifico riferimento all’utilizzo di tale strumento da
parte del lavoratore si possono elencare le seguenti:
a) utilizzo anche per fine privato dell’indirizzo di posta elettronica da parte del lavoratore
con eventuale esposizione dello stesso sulla carta da visita intestata a proprio nome;
b) possesso di un indirizzo "generalista" e cui la posta ivi indirizzata può avere come
destinatario un qualunque altro dipendente con conseguente incertezza sulla "consegna";
c) mancata individuazione del mittente (in possesso di un indirizzo in codice o con sigla)
che non provvede a sottoscrivere il messaggio ovvero che non si preoccupa di farsi
riconoscere rendendosi di fatto anonimo.
Limitando sostanzialmente la nostra analisi alla prima problematica, va detto innanzitutto
come non possa mettersi in dubbio il fatto che l’indirizzo di posta elettronica affidato in uso
al lavoratore, di solito accompagnato da un qualche identificativo più o meno esplicito,
abbia carattere personale, nel senso cioè che lo stesso viene attribuito al singolo
lavoratore per lo svolgimento delle proprie mansioni.
Tuttavia, "personalità" dell’indirizzo non significa necessariamente "privatezza" del
medesimo dal momento che, salve le ipotesi in cui la qualifica del lavoratore lo consenta o
addirittura lo imponga in considerazione dell’impossibilità o del divieto di compiere
qualsiasi tipo di controllo/intromissioni da parte di altri lavoratori che rivestano funzioni o
qualifiche sovraordinate (fattispecie che potrebbe effettivamente indurre a qualche
dubbio), l’indirizzo aziendale, proprio perché tale, può sempre essere nella disponibilità di
accesso e lettura da parte di persone diverse dall’utilizzatore consuetudinario (ma sempre
appartenenti all’azienda) a prescindere dalla identità o diversità di qualifica o funzione:
ipotesi, frequentissima, è quella del lavoratore che "sostituisce" il collega per qualunque
causa (ferie, malattia, gravidanza) e che va ad operare, per consentire la continuità
aziendale, sul personal-computer di quest’ultimo anche per periodi di tempo non limitati.
Così come non può configurarsi un diritto del lavoratore ad accedere in via esclusiva al
computer aziendale, parimenti è inconfigurabile in astratto, salve eccezioni di cui sopra, un
diritto all’utilizzo esclusivo di una casella di posta elettronica aziendale.
Pertanto il lavoratore che utilizza – per qualunque fine – la casella di posta elettronica,
aziendale, si espone al "rischio" che anche altri lavoratori della medesima azienda che,
unica, deve considerarsi titolare dell’indirizzo – possano lecitamente entrare nella sua
casella (ossia in suo uso sebbene non esclusivo) e leggere i messaggi (in entrata e in
uscita) ivi contenuti, previa consentita acquisizione della relativa password la cui finalità
non è certo quella di "proteggere" la segretezza dei dati personali contenuti negli strumenti
a disposizione del singolo lavoratore bensì solo quella di impedire che ai predetti strumenti
possano accedere persone estranee alla società;
E che detto rischio, per essere "operativo", non debba essere preventivamente ed
espressamente ricordato al lavoratore è una evenienza che può ritenersi conseguenziale
alle doverose ed imprescindibili conoscenze informatiche del lavoratore che, proprio
perché utilizzatore di detto strumento, non può ignorare questa evidente e palese
implicazione.
Né si può ritenere che l’assimilazione della posta elettronica alla posta tradizionale, con
consequenziale affermazione "generalizzata" del principio di segretezza, si verifichi nel
momento in cui il lavoratore utilizzi lo strumento per fini privati (ossia extralavorativi),
atteso che giammai un uso illecito (o, al massimo, semplicemente tollerato ma non certo
favorito) di uno strumento di lavoro può far attribuire a chi, questo illecito commette, diritti
di sorta.
A questo punto, peraltro, il problema muta prospettiva perché non riguarda più
l’individuazione ed il diritto di chi "entra" nel computer (e nell’indirizzo di posta elettronica)
altrui avendo possibilità di leggere i messaggi di posta elettronica non specificamente a lui
destinati, bensì diventa quello di "tutelare" il diritto di chi invia il messaggio (a qualunque
contenuto: ossia a contenuto privato ovvero lavorativo) credendo che il destinatario dello
stesso sia e possa essere esclusivamente una determinata persona (o una cerchia
determinata di persone). E’ evidente che questa situazione può trovare tutela rendendo
chiaro al proprio interlocutore che l’indirizzo di posta elettronica è esclusivamente
aziendale (e, quindi, al di là dell’uso di intestazioni apparentemente personali del
lavoratore-principale utilizzatore, lo stesso non è un indirizzo privato secondo quanto
precedentemente detto); cosa che può avvenire o usando un inequivoco identificativo
aziendale (indirizzato ad un destinatario virtuale) in aggiunta ad altro identificativo
personale-nominativo ovvero provvedendo a segnalare adeguatamente al proprio
interlocutore (destinatario reale) la circostanza del carattere "non privato" dell’indirizzo.
Né può ritenersi conferente ogni ulteriore argomentazione che, facendo apoditticamente
leva sul carattere di assoluta assimilazione della posta elettronica alla posta tradizionale,
cerchi di superare le strutturali diversità dei due strumenti comunicativi (si pensi, in via
esemplificativa, al carattere di "istantaneità" della comunicazione informatica – operante
come un normale terminale telefonico – pur in presenza di un prelievo necessariamente
legato all’accensione del personal e, quindi, sostanzialmente coincidente con la presenza
stanziale del lavoratore nell’ufficio ove è presente il desk-top del titolare dell’indirizzo) per
giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute da questo giudice.
Tanto meno può ritenersi che leggendo la posta elettronica contenuta sul personal del
lavoratore si possa verificare un non consentito controllo sulle attività di quest’ultimo atteso
che l’uso dell’e-mail costituisce un semplice strumento aziendale a disposizione
dell’utente-lavoratore al solo fine di consentire al medesimo di svolgere la propria funzione
aziendale (non si possono dividere i messaggi di posta elettronica: quelli "privati" da un
lato e quelli "pubblici" dall’altro) e che, come tutti gli altri strumenti di lavoro forniti dal
datore di lavoro, rimane nella completa e totale disponibilità del medesimo senza alcuna
limitazione (di qui l’inconferenza dell’assunto in ordine all’asserito preteso divieto assoluto
del datore di lavoro di "entrare" nelle cartelle "private" del lavoratore ed individuabili come
tali, che verosimilmente contengano messaggi privati indirizzati o inviati al lavoratore e che
solo ragioni di discrezione ed educazione imporrebbero al datore di lavoro/lavoratore non
destinatario di astenersi da ogni forma di curiosità…).
Parimenti irrilevante appare l’ulteriore rilievo che anche la posta tradizionale che presenti
caratteri inequivoci di "privatezza" , non cessi di assumere detto carattere se fatta
recapitare al suo destinatario sul posto di lavoro anziché al proprio domicilio dal momento
che in questo caso l’inconfondibilità del carattere di privatezza-esclusività (busta chiusa
con nominativo del solo destinatario) della corrispondenza non consente di operare un
simile confronto!
Venendo alla fattispecie dedotta in giudizio, si evidenzia come le indagini esperite
(assunzione di sommarie informazioni testimoniali rese da P. F., direttore tecnico nonché
responsabile del settore informatico per la filiale italiana della (…) ) abbiano consentito di
acclarare che:
- all’interno della (…) il lavoratore è depositario di un username e di una password
(conosciuti dal solo responsabile tecnico) che vengono utilizzati per entrare nel sistema
informatico: identificativi che il singolo lavoratore può in qualsiasi momento modificare;
- l’accesso a tutti gli strumenti aziendali (e-mail compresa) è funzionale all’occupazione del
dipendente;
- la funzione svolta dagli identificativi non è quella di proteggere i dati personali contenuti
negli strumenti a disposizione del singolo lavoratore bensì quella di proteggere i predetti
strumenti dall’accesso di persone estranee alla società;
- è prassi comune fra i dipendenti dell’azienda fornire volontariamente i propri dati
d’accesso ad altri lavoratori con funzioni societarie equivalenti onde permettere la
continuazione delle relative funzioni in propria assenza;
- nel normale uso dello strumento viene anche tollerato un uso extra-lavorativo della e-mail
senza tuttavia che si verifichi un mutamento della destinazione dello strumento, che è
quello esclusivo della comunicazione con colleghi e clienti: in ogni caso non viene
consentito, anzi è assolutamente vietato, l’utilizzo dello spazio di posta elettronica per
motivi personali;
- l’indirizzo di posta elettronica dei dipendenti della società si compone, da sinistra a
destra, del nome e del cognome del lavoratore seguiti dal simbolo @ e dal nome della
società (…).it.
Tutte queste circostanze di fatto attestanti le consuetudini lavorative all’interno dell’azienda
e le condotte dei dipendenti sono conformi alle premesse sopra esposte e consentono di
escludere la configurabilità a carico degli indagati di fattispecie delittuose.
Fermo quanto precede, si può concludere ritenendo che:
- la A., così come gli altri lavoratori con mansioni e qualifica pari o assimilabili, era tenuta,
secondo una consuetudine che non abbiamo difficoltà a ritenere universale, a segnalare
(ovvero a non mantenere segreta nel caso di successiva modificazione) la propria
password per consentire a qualunque altro suo collega di poterla adeguatamente sostituire
durante la sua assenza dal lavoro;
- la A., nell’utilizzazione della casella di posta elettronica della società, non poteva non
sapere che alla medesima, indipendentemente dalla sua presenza in società, vi poteva
avere lecito accesso qualunque altro suo collega (e, ovviamente, il datore di lavoro) al fine
del disbrigo delle incombenze lavorative connesse alle mansioni (invio e ricezione di
comunicazioni di lavoro con colleghi e clienti).
Fermo quanto precede, da ultimo va detto che quand’anche – per assurdo, atteso quanto
sin qui esposto – si volesse ritenere che con la loro condotta la C. e il R. nelle rispettive
diverse qualità, entrando nella casella di posta elettronica in uso alla lavoratrice abbiano
commesso nei confronti della stessa un’illecita intromissione in una sfera personale
privata, nondimeno la configurabilità del reato di cui all’art. 616 c.p. verrebbe ugualmente
esclusa sotto il profilo soggettivo attesa la totale mancanza di dolo nella loro condotta;
l’accesso alla casella di posta elettronica dell’A. è avvenuta per motivi assolutamente
connessi allo svolgimento dell’attività aziendale, oltre che in assenza della lavoratrice: in
una situazione, cioè, nella quale non vi era altro modo per accedere a quelle necessarie
informazioni e comunicazioni che, diversamente, se non ricevute ovvero recepite con
ritardo, avrebbero potuto arrecare un evidente danno (economico e non solo) per la
società.
Da qui il rigetto dell’opposizione e l’archiviazione del procedimento.
Visti gli artt. 408 e segg. C.p.p.
P.Q.M.
rigetta l’opposizione proposta nell’interesse della persona offesa A. A. in data 14.2.02;
dispone l’archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico
Ministero.
Manda la Cancelleria agli adempimenti di competenza.
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