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Società in accomandita semplice


All'interno della categoria delle società di persone esiste la cosiddetta società in accomandita semplice.

Nell'ambito del diritto italiano, viene definita la società in accomandita semplice un particolare tipo di società costituita da persone, in grado di esercitare attività di tipo commerciale e non.

Principalmente, la società in accomandita semplice si caratterizza a seconda della categoria di soci che la compongono.

Soci accomandanti

Una società in accomandita semplice è composta da soci che rispondono delle obbligazioni che vengono contratte dalla società, nei limiti della quota conferita dal socio stesso. Si tratta quindi di una società con responsabilità limitata, che prevede l'esclusione degli accomandanti dall'amministrazione della società.

Qualora tale divieto venga violato, il socio accomandante rischia l'esclusione dalla società; stesso fenomeno accade se l'accomandante consente di inserire il proprio nome all'interno della ragione sociale.

Soci accomandatari

I soci di questo tipo rispondono in maniera solidale ed illimitata in merito alle obbligazioni sociali: essi solamente possono amministrare e rappresentare la società.

Questo tipo di società è dagli articoli 2313-2324 del codice civile.

L'atto costitutivo della società in accomandita semplice deve dichiarare in maniera esplicita i soci accomandanti e quelli accomandatari.

La facoltà di rivalsa di eventuali creditori può essere effettuata sia sul capitale sociale che sul patrimonio personale dei soci accomandatari.

Particolarità fiscali

La società in accomandita semplice prevede fra le varie pratiche burocratiche e fiscali quella di avere una partita IVA, l'iscrizione alla camera di commercio ed un registro della società stessa.





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