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Società in nome collettivo


Nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, dopo la società semplice abbiamo descritta la società in nome collettivo, detta anche S.n.c.

La società in nome collettivo rientra nell'ambito delle società di persone ed è disciplinata dagli articoli 2291-2312 del codice civile; la caratteristica principale è che tutti i soci rispondono in maniera solidale e illimitata in merito ai debiti corrisposti dalla società.

Caratteristiche

La responsabilità dei soci di una società in nome collettivo è illimitata ovvero i soci stessi vanno a rispondere dei debiti sociali personalmente, attraverso il loro patrimonio. Quindi i creditori sociali possono pretendere di venir pagati attraverso il patrimonio di uno qualsiasi dei soci; una volta che il socio ha estinto il debito può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del resto dei soci.

In questo modo è tutelato del rimborso della quota da parte degli altri soci. Si parla dunque, in una società in nome collettivo, di sussidiarietà, in quanto i creditori possono agire sul patrimonio sociale tramite il singolo socio.

La società in nome collettivo ha di norma come oggetto il normale esercizio di una attività commerciali di dimensioni limitate. Deve dunque essere iscritta presso il registro delle imprese, e deve necessariamente tenere un registro contabile e può essere soggetta a fallimento.

Tipologie

Esistono due diverse tipologie di società in nome collettivo:

la società in nome collettivo regolare, nel caso in cui essa sia iscritta al registro delle imprese, per cui l'atto costitutivo di tale società va stipulato come atto pubblico o comunque deve essere autenticato.

La società in nome collettivo irregolare, invece, è un tipo di società non iscritta al registro delle imprese.



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