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Somministrazione di lavoro


Fra i vari rapporti e contratti di lavoro esistente, ne esiste uno particolarmente complesso denominato Somministrazione di lavoro.

Questa forma di rapporto lavorativo è stata introdotta dal D. lgs. n° 276 del 2003, cosiddetta legge Biagi, artt. da 20 a 28, sulla base della legge delega n° 30/2003.

Soggetti

La somministrazione di lavoro prevede l'esistenza di tre soggetti:

  • il somministratore, ovvero una Agenzia per il lavoro che si stata precedentemente autorizzata dal Ministero del Lavoro; tale Agenzia stipula un contratto col lavoratore;

  • l'utilizzatore, ovvero una qualsiasi azienda pubblica, o privata, che abbia bisogno di una determinata figura professionale.

  • Il lavoratore

Contratti

Una volta determinati i soggetti in ballo, fra questi tre si vanno a stipulare due forme distinte di contratto: innanzitutto, il contratto di somministrazione vero e proprio, concluso fra l'utilizzatore ed il somministratore (ovvero i primi due soggetti).

Un secondo contratto invece viene concluso fra il somministratore ed il lavoratore, e si tratta del vero e proprio contratto di lavoro.

Il rapporto lavorativo viene comunque a instaurarsi tra il lavoratore ed il somministratore, ovvero l'agenzia per il lavoro la quale a norma di legge ha l'obbligo di retribuire il lavoratore in maniera consona al tipo di contratto che è stato siglato con l'azienda utilizzatrice.

Da quanto scritto finora, si evince chiaramente che la Somministrazione di lavoro è andata a sostituire il precedente rapporto denominato lavoro interinale, sempre presente nel diritto del lavoro, che era stato istituito dalla legge n° 196/1997, c.d. riforma Treu.

Nullità

E' possibile annullare la validità dei contratti di somministrazione al di fuori degli ambiti previsti dalla legge, ovvero la somministrazione deve essere regolamentata e non oggetto di contrattazione libera.

Sentenza n.2583 del 1984.



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