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Tariffa igiene ambientale


Nei prossimi anni, a seguito del decreto Rochi, la TARSU lascerà il posto alla TIA, o tariffa di Igiene ambientale, che ha come obiettivo quello di far pagare un tributo in modo esatto, ovvero secondo quanto realmente si usufruisce del servizio.

TIA

La tariffa igiene ambientale è divisa in due parti: la prima trattasi di una quota fissa per coprire i costi di esercizio, uno per tutti la pulizia delle strade. L'altra quota, variabile, dipende direttamente dalla produzione dei rifiuti dell'utente.

E' chiaro che calcolare nella TIA la quota variabile è una operazione complessa, in quanto prima va calcolato il costo dello smaltimento delle varie tipologie di rifiuti, e poi lo si suddividerà in base alla produzione rifiuti pro capite.

Calcolo costi

Il metodo ideale per calcolare la tariffa igiene ambientale è attraverso la tariffa puntuale. Essa consiste nel pesare i rifiuti indifferenziati prodotti dall'utente singolo, e dunque è anche un metodo oneroso e applicabile solo in piccoli comuni.

Il secondo metodo, che semplifica il precedente, è la tariffa volumetrica, che si ottiene non attraverso il calcolo del peso dei rifiuti, ma considerando esclusivamente il volume del numero di sacchi ritirati.

Il metodo più semplice e diffuso resta comunque quello presuntivo. Consiste nello stabilire la suddivisione fra gli utenti dei costi variabili attraverso l'applicazione degli indici del DPR 158/99, ovvero una serie di coefficienti su base statistica da moltiplicare a seconda della superficie occupata dall'utente.

La legge

Vediamo in dettaglio il decreto Ronchi che ha stabilito il passaggio verso la Tariffa igiene ambientale.

«1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti [...] è soppressa [...] i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2. [...]
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette a uso pubblico sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
4. La tariffa è composta [...] in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. [...]
6. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali.
7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto. [...]
11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai Comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. [...]»



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