pubblicità online

www.portaldiritto.com mercoledì 23 maggio 12 - 12:53
pubblicità online
  Network www.eagenews.it
  Home | Diritto Pubblico | Diritto Privato | Diritto Informatico | Diritto Commerciale | Diritto Famiglia Email | portaldiritto di Enrico Mainero
Amministrazioni
Sanzioni Penali
Debiti e Crediti
Controversie Civili
Tutto sul Lavoro
Cerca nel sito





Speciale network

Pubblicità online
Per la pubblicità su questo sito


Approfondimento
sugli argomenti

Testamento biologico: di cosa si tratta


Quello che viene comunemente detto “testamento biologico” altro non è se non una dichiarazione anticipata “di trattamento”. Il testamento biologico è detto anche “testamento di vita” perché in esso il testatore, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, esprime la propria volontà in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti che lo costringerebbero a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.

Il testamento biologico, dunque, è valido anche per quello che, in gergo, viene definito “accanimento terapeutico”.

Quando vale il testamento biologico

Viene detto “testamento”, prendendo il termine in prestito dalla lingua giuridica proprio in riferimento ai testamenti tradizionali dove solitamente si lasciano scritti le volontà di divisione dei beni materiali per gli eredi. Il testamento biologico viene detto, nel mondo inglese, “living will”.

Tuttavia, in Italia non esiste una legge specifica per il testamento biologico, così come non esiste un “formato tipo” cui il testamento biologico dovrebbe adattarsi; ragion per cui ci si è più volte ritrovati di fronte a casi in cui non tutte le volontà dei pazienti potevano essere considerate bioeticamente e legalmente accettabili. Se la persona stessa, comunque, non è più in gradi di intendere e di volere e non ha lasciato alcun testamento biologico, solitamente la decisione finale spetta ai congiunti di primo grado, quando non addirittura ai rappresentanti legali del soggetto interessato.

La Convenzione di Oviedo

Secondo la Costituzione Italiana, tuttavia, nessuno può essere sottoposto a un determinato trattamento sanitario obbligatoriamente, eccezion fatta per i casi particolari disposti dalla legge. Per questo è stata ratificata la Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina (nel 1997), la quale stabilisce che deve essere tenuta in considerazione la volontà espressa dal paziente precedentemente se, al momento dell’intervento medico, lo stesso non è in grado di esprimersi.

E’ pure vero che lo strumento di ratifica non è stato ancora depositato alla Segreteria Generale del Consiglio d’Europa: di conseguenza, attualmente l’Italia non fa parte della Convenzione di Oviedo.

di Michele G. Picozzi



Pagine correlate testamento biologico


Commenti e opinioni

Scrivi il tuo commento sulla pagina
'Testamento biologico: di cosa si tratta '


Il tuo nome (facoltativo)


Contatti

Per contattare la redazione del sito Portaldiritto scrivere all'indirizzo email enr.mainero@gmail.com

Link e bibliografia
Link utili per approfondire il tema testamento biologico privato testamento

Segnala un sito/link di approfondimento
 

    Arriva il sì dell´Europa sul testamento biologico
    Arriva il sì dell´Europa sul testamento biologico Con la risoluzione 1859 del 25 gennaio il Consiglio d´Europa raccomanda agli Stati membri di adeguare la propria regolamentazione interna sull´applicazione del testamento biologico. La possibilità di avvalersi di questo diritto è garantita dalla legge in pochi Sta...

Per la Pubblicità internet su questo network

Abbonati ai FEED


Diritto alla salute

Malasanità

Altre pagine
sugli argomenti




portaldiritto

Diritto Lavoro

Avvocati Roma

Contratto mutuo

Contratto locazione

Rimborso viaggio

Codice stradale

ISO 9000

Sicurezza alimentare

Prestiti pensionati

Economia sommersa

ICI categorie esenti

Mutui INPDAP

Prestiti senza busta paga

Surrogazione: guida

Pignoramento mobiliare

Ritenuta d'acconto

Denuncia malasanità

Prestazione occasionale

Contratto di assicurazione

Mediatore creditizio

Certificato penale

Aprire ditta individuale

Compilare cambiale

Copywriter web

Documenti divorzio

Diritti Musicali

Trasporto bimbi auto

Multe eccesso velocità

Multe semaforo rosso

Lavoro categorie protette

Focus 16/02/2012
Testamento biologico: di cosa si tratta

15/02/2012
Arriva il sì dell´Europa sul testamento biologico

14/02/2012
Decreto legge giustizia civile: cosa prevede

14/02/2012
Decreto svuota carceri: novità sugli arresti domiciliari

03/02/2012
Class Action Fumo dichiarata inammissibile

Newsletter

 Network News
23/05/2012
Acoustic Guitar Meeting alla Fortezza Firmafede di Sarzana

23/05/2012
Irap 2012


 

Altri canali
del network

 


  portale di Enrico Mainero (DIRITTO) pagina pubblicata in 1 secondi
Note Legali: questo sito web è di proprietà di Enrico Mainero a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testuali e grafici pubblicati sul sito - email enr.mainero@gmail.com - Roma -
dati e generalità del proprietario del presente dominio sono disponibili pubblicamente presso l'ente internazionale di registrazione domini.
Alcune foto presenti sul sito sono state prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla redazione del sito - Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti.
 Network Eage - www.eagenews.it | enciclopedia online | sito ospitato su eagenews con accordo di network