Testamento biologico: di cosa si tratta
Quello che viene comunemente detto “testamento biologico” altro non è se non una dichiarazione anticipata “di trattamento”. Il testamento biologico è detto anche “testamento di vita” perché in esso il testatore, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, esprime la propria volontà in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti che lo costringerebbero a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.
Il testamento biologico, dunque, è valido anche per quello che, in gergo, viene definito “accanimento terapeutico”.
Quando vale il testamento biologico
Viene detto “testamento”, prendendo il termine in prestito dalla lingua giuridica proprio in riferimento ai testamenti tradizionali dove solitamente si lasciano scritti le volontà di divisione dei beni materiali per gli eredi. Il testamento biologico viene detto, nel mondo inglese, “living will”.
Tuttavia, in Italia non esiste una legge specifica per il testamento biologico, così come non esiste un “formato tipo” cui il testamento biologico dovrebbe adattarsi; ragion per cui ci si è più volte ritrovati di fronte a casi in cui non tutte le volontà dei pazienti potevano essere considerate bioeticamente e legalmente accettabili. Se la persona stessa, comunque, non è più in gradi di intendere e di volere e non ha lasciato alcun testamento biologico, solitamente la decisione finale spetta ai congiunti di primo grado, quando non addirittura ai rappresentanti legali del soggetto interessato.
La Convenzione di Oviedo
Secondo la Costituzione Italiana, tuttavia, nessuno può essere sottoposto a un determinato trattamento sanitario obbligatoriamente, eccezion fatta per i casi particolari disposti dalla legge. Per questo è stata ratificata la Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina (nel 1997), la quale stabilisce che deve essere tenuta in considerazione la volontà espressa dal paziente precedentemente se, al momento dell’intervento medico, lo stesso non è in grado di esprimersi.
E’ pure vero che lo strumento di ratifica non è stato ancora depositato alla Segreteria Generale del Consiglio d’Europa: di conseguenza, attualmente l’Italia non fa parte della Convenzione di Oviedo.
di Michele G. Picozzi
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