Trattamento fine rapporto
Nell'ambito del lavoro e delle norme di diritto e tutela dei lavoratori, vediamo dove si colloca il cosiddetto TFR ovvero il trattamento di fine rapporto.
Il trattamento di fine rapporto consiste in una parziale retribuzione del lavoratore subordinato, effettuata dal datore di lavoro e differita alla cessazione del rapporto di lavoro.
Caratteristiche
Il trattamento di fine rapporto è dunque la cosiddetta liquidazione o buonuscita, un pagamento effettuato in caso di cessazione del rapporto di lavoro per una qualsiasi ragione fra dimissioni, licenziamento,e cc.
Il codice civile, infatti, all'articolo 2120 "Disciplina del Trattamento di Fine Rapporto", riconosce ai lavoratori subordinati il diritto a percepire del TFR.
Disciplina Trattamento Fine Rapporto
In particolare, la disciplina del TFR prevede tre punti: la garanzia del trattamento di fine rapporto, la rivalutazione del trattamento fine rapporto e l'anticipazione del trattamento fine rapporto.
Garanzia
«In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni»
Rivalutazione
«è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente»
Anticipazione
«Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.»
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