Portal Diritto di Enrico Mainero
lunedì 15 marzo 10 - 22:27
LAVORO  - FINANZA - DIRITTO  

 
  Home | Chi Siamo | Pubblicità  | Forum Email | portaldiritto di Enrico Mainero
Le Amministrazioni
Sanzioni Penali
Debiti e Crediti
Controversie Civili
Tutto sul Lavoro

Cerca nel sito



Speciale network

Canali news nel network
sugli argomenti

Tutto quello che dovreste sapere sulla Maternità

Con l'inizio dell'attività lavorativa si istituisce in maniera automatica un rapporto previdenziale che ha come oggetto l'erogazione di un trattamento economico sostitutivo del reddito che si perde a seguito di una maternità.

I soggetti titolari del rapporto previdenziale per la maternità sono tutte le lavoratrici. Sono comprese nella tutela anche le lavoratrici sospese, assenti dal lavoro, disoccupate, quelle impiegate in lavori socialmente utili e lavoratrici precarie del settore pubblico. Titolare del rapporto è anche il padre: la legge gli riconosce il diritto di assentarsi dal lavoro in sostituzione della madre sia durante il periodo di astensione obbligatoria, sia durante quello di astensione facoltativa.

La maternità comprende anche quello che si realizza tramite adozione e affidamento.

Riguardano la Maternità:

· il periodo di astensione obbligatoria: nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi la data effettiva è prevista la sospensione dal lavoro per maternità.

· il periodo di astensione facoltativa successiva al parto: è riconosciuta ad entrambi i genitori nei primi otto anni di vita del bambino, per un periodo complessivo di 10 mesi.

· i permessi per l’allattamento: nel primo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre ha diritto a due ore giornaliere di permesso per maternità. L’importo dell’indennità corrisposta per le due ore giornaliere di permesso cd. allattamento è pari all’intero ammontare della corrispondente retribuzione.

· i periodi di assenza del lavoro per le malattie del bambino: ciascun genitore ha diritto di astenersi durante le malattie del bambino di età inferiore ad otto anni

Per tutto il periodo di astensione la prestazione consiste in un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione globale media giornaliera. Per quanto concerne l’astensione facoltativa, l’importo dell’indennità di maternità è pari al 30% della retribuzione. Dopo il compimento del terzo anno di età del bambino, l’indennità è erogata solo se il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Sottolineiamo l’importanza dell'accredito di contribuzione figurativa riconosciuto per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa determinatisi in costanza di rapporto di lavoro. Ad accezione dell'indennità da allattamento, tutte le altre prestazioni economiche per maternità sono finanziate con il contributo di malattia.

Il diritto alle indennità economiche di maternità si prescrive in un anno dalla data di esigibilità della prestazione. L’indennità di maternità non è cumulabile con il reddito da lavoro (è cumulabile con l'indennità post-sanatoriale percepita durante la convalescenza da affezione tubercolare).





Contatti

Per contattare la redazione del sito Portaldiritto scrivere all'indirizzo email enr.mainero@gmail.com



Link di approfondimento

Link utili per approfondire il tema Tutto quello che dovreste sapere sulla Maternità Famiglia

Segnala un sito/link di approfondimento
 

pubblicità su internet
Per la Pubblicità internet su questo network

Bambini


Marito e Moglie

Altre pagine
sugli argomenti




Newsletter

portaldiritto

Estinzione del Reato

L'Ipoteca

Le Obbligazioni

Calcola gli Ammortamenti

Social Card

Modello per Curriculum

Apprendistato

Dimissioni

Motivazioni Licenziamento

Quattordicesima

Separazione

Assegno Divorzile

Calcola Mutuo

Governo Italiano

Camera dei Deputati

Senato della Repubblica

Ministero dell'Interno

Corte Costituzionale

Camera di Commercio

Osservatorio Famiglia

Garante Privacy

Il Portale del Cittadino

Amministrazione d'Impresa

CGIL

CISL

UIL

Confindustria

Parlamento Europeo

Banca Europea

Focus 02/12/2009
Documenti per il calcolo dell´ISEE

02/12/2009
Il Calcolo ISEE on-line

29/10/2009
Giudicare la paternità naturale

21/10/2009
La figura del difensore civico per l´infanzia

29/04/2009
Berlusconi deciso: in campagna con le veline

Diritti e Doveri sul Lavoro


 Network News
15/03/2010
Acquedolci (Me): bando per i lavori del metanodotto

15/03/2010
Modica (Rg): Carlo Fava e il suo teatro canzone al Garibaldi

Network videonews

Tutte le videonews


Site Map: Archivio pagine web | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z |
Archivio news
:
  portale di Enrico Mainero (DIRITTO) pagina pubblicata in 10 secondi
Note Legali: questo sito web è di proprietà di Enrico Mainero a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testuali e grafici pubblicati sul sito - email enr.mainero@gmail.com - Roma -
dati e generalità del proprietario del presente dominio sono disponibili pubblicamente presso l'ente internazionale di registrazione domini.
Alcune foto presenti sul sito sono state prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla redazione del sito - Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti.
per la pubblicità su internet