Contratto di spedizione: differenze con il contratto di trasporto
Vediamo ora nel diritto commerciale come sono regolati i cosiddetti contratti di spedizione.
Per contratto di spedizione si intende un particolare tipo di mandato, attraverso il quale colui che spedisce fisicamente l'oggetto (denominato spedizioniere), assume l'obbligo di concludere per conto del mandante, e di spese proprie, un contratto di trasporto.
Questo prevede anche il compimento di tutta una serie di operazioni accessorie al fine della spedizione.
Ricordiamo che il mandato è un contratto in cui due parti, dette mandante e mandatario si comportano come segue: il mandatario va ad assumere l'obbligo di compiere atti giuridici negli interessi dell'altro soggetto, il mandante.
Legislazione
Un contratto di spedizione è regolato da determinate condizioni depositate presso le relative camere di commercio, e stando all'articolo 1738 del codice civile, può venire sciolto legalmente anche in anticipo, qualora alla figura professionale incaricata venga riconosciuto il compenso relativo ed eventuale rimborso spese.
Trasferimento merci
Qualora il contratto di spedizione faccia riferimento al trasferimento di merci tra stati, è possibile che uno dei soggetti della spedizione non sia interessato alla presenza di più interlocutori per i vari aspetti del trasporto (operazioni doganali, operazioni di reperimento mezzi trasporto, ecc...).
In casi del genere, si va a sottoscriver un contratto di spedizione speciale che abbia come soggetto uno spedizioniere tecnico, con l'incarico di trasferire le merci alla destinazione finale.
Questo procedimento avviene tramite un compenso dello spedizioniere il quale si prende carico di tutte le problematiche relative all'operazione in corso.
Differenze con il contratto di trasporto
Sebbene possano apparire simili, contratto di spedizione e trasporto hanno una differenza peculiare, ovvero nel secondo il vettore si impegna a eseguire il trasporto con mezzi propri, assumendosi gli eventuali rischi.
Nel contratto di spedizione, invece, si obbliga a concludere il trasporto facendo intervenire altri soggetti.
Obblighi dello spedizioniere
Secondo l’articolo 1739 del Codice Civile: “Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo.
Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite.
I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.” Quindi egli deve custodire le cose finché non vengono consegnate al vettore e deve stipulare, in nome e per conto del mittente, il contratto di trasporto secondo le disposizioni del mittente o comunque un contratto che rispecchi i suoi interessi.
Diritti dello spedizioniere
Secondo l’articolo 1740 del Codice Civile: “La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione.
Il mittente ha l’obbligo di corrispondere una retribuzione allo spedizioniere in base alle tariffe professionali o degli usi del luogo in cui avviene la spedizione.
La revoca
Se ancora lo spedizioniere non ha concluso il contratto di trasporto con il vettore, il mittente può revocare l’ordine di spedizione, ovviamente previo rimborso allo spedizioniere per le spese sostenute e corrispondendogli un giusto compenso per l’attività che ha prestato.
Contratti per trasporti internazionali
Questo tipo di contratti oltre ad avere come oggetto trasporti internazionali, quindi più costosi hanno anche bisogno di documenti diversi trattandosi di trasporti all’estero. Ad esempio a seconda del tipo di trasporto avrà bisogno di documenti tipo: ricevuta di carico nel trasporto automobilistico; ricevuta postale nei trasporti postali; lettera di vettura nel trasporto ferroviario; lettera di trasporto aereo; polizza di carico nei trasporti via mare.