Il decreto penale è un atto di diritto processuale penale pensato dall'art.459 c.p.p. Con questo decreto si stabilisce un procedimento deflattivo del dibattimento (il soggetto cui è diretto il decreto può impugnare l'atto obiettandosi e avviando il giudizio ordinario). Il decreto penale può essere proposto solo dal Pubblico ministero al G.I.P nei casi previsti dall'art.459.
Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.
Cerchiamo, a questo punto, di spiegare in termini più semplici di cosa si tratti. Il "Decreto Penale di Condanna" rappresenta un procedimento speciale previsto dall'ordinamento giuridico italiano per ridurre i tempi della giustizia e si caratterizza per l'emissione di una sentenza di un giudice, ma senza le parti ed un dibattimento e quindi senza un vero e proprio processo (cosiddetta sentenza Inaudita altera parte).
Questo tipo di giudizio viene emesso in casi particolari, cioè quando l'accertamento riguardi reati di modesta entità. Un esempio si ha quando si vendano in Italia modeste quantità di tabacchi lavorati all'estero e di contrabbando. In generale, il decreto penale può essere richiesto per reati perseguibili d'ufficio o perseguibili a querela (se il querelante non vi ha dichiarato opposizione); quando è applicabile una pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva o quando sussistano evidenti prove di responsabilità dell'imputato.
Requisiti dell'atto sono stabiliti dall'art.460 c.p.p..
Il decreto penale di condanna deve contenere:
- le generalità dell’imputato
- l’enunciazione del fatto
- la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata
- il dispositivo
- l’avvertimento all’imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo
- l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore
- la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che lo assiste.
Un decreto penale di condanna consente, ad un Pubblico Ministero che lo richiede, di proporre una pena ridotta fino alla metà rispetto a quella minima prevista dall'ordinamento giuridico. Inoltre, tale decreto permette poi all'imputato di non pagare le spese processuali e di vedere cancellato il reato se nei due anni (in caso di contravvenzione) o cinque anni successivi (in caso di delitto) non commetta ulteriori reati. Tuttavia, il procedimento per decreto penale non può essere ammesso quando vi sia necessità di applicazione di misure di sicurezza personale.Il giudice che accoglie la richiesta del Pubblico Ministero ha la facoltà di decidere se approvarla o meno (nel secondo caso restituisce gli atti). Nel primo caso emette il decreto penale di condanna, applicando la pena. L'opposizione è disciplinata dall'art.461:
L’opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.
Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l’esecuzione. Contro l’ordinanza di inammissibilità l’opponente può proporre ricorso per cassazione (606).
In pratica, l'opposizione può essere presentata dall'imputato o dal difensore di questi entro 15 giorni dalla notifica del decreto penale e richiedere un processo tradizionale (giudizio immediato) oppure un rito cosiddetto speciale. In quest'ultimo caso, è possibile definire il processo stesso con un patteggiamento oppure un giudizio abbreviato o, ancora, con un'oblazione (cioè il pagamento allo Stato di una somma di denaro prestabilita e che determina l'estinzione del reato stesso) oppure, infine, con la messa alla prova, cioè con dei lavori socialmente utili.