Entriamo nel dettaglio di una delle attività più importanti del processo amministrativo. L'attività istruttoria è infatti un’attività volta ad individuare la realtà dei fatti. Ovviamente precede l'attività di trattazione (che viene inserita per l'individuazione della disciplina giuridica applicabile). La fase istruttoria è dunque da individuarsi nella fase di un procedimento processuale in cui avvengono delle indagini e in cui si acquisiscono prove e informazioni utili ai fini del giudizio.
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Le fasi del processo amministrativo
Il processo amministrativo si evolve in tre fasi:
- l’iniziativa: può essere presa da vari soggetti, quali un’Amministrazione o un privato.
- l’istruttoria: avente l’obiettivo di acquisire dati e conoscenze e la loro valutazione, utili a continuare il provvedimento;
- la decisoria: fase finale in cui viene dato un giudizio, quindi viene adottato il provvedimento sulla base della valutazione dei documenti acquisiti nella fase precedente.
L’istruttoria in Italia
Nel nostro paese la fase istruttoria è prevista solo per quel che concerne il diritto processuale civile in quanto nel processo penale la figura del giudice istruttore è stata soppressa nel 1988 in favore del Giudice per le indagini preliminari e del Giudice dell'udienza preliminare.
Nel processo amministrativo vengono dunque annoverate entrambe le attività che corrispondono a due diverse fasi dello stesso processo. Non è corretto però affermare che nel processo amministrativo non vi sia attività istruttoria perché quest’attività ha l’obbligo di essere ricostruita dal giudice.
Il principio di prova
Abbiamo visto che un elemento importante dell'attività istruttoria è la prova.
Nel Diritto amministrativo è stato accolto quello che viene definito principio di prova: il privato assolve l'onere della prova con una ragionevole rappresentazione della realtà nell'atto introduttivo. Ci sono correnti giurisprudenziali ritenenti che, nel caso di diritti soggettivi questo principio non possa trovare applicazione e lasci spazio al normale principio dell'onere della prova.
In questa fase, il giudice ha la facoltà di richiedere documenti e chiarimenti alle parti nonostante queste abbiano l’onere della prova. Questa richiesta può essere effettuata anche d’ufficio, vale a dire che può essere rivolta a terze parti la domanda dei documenti necessari per il giudizio. In questo caso, il terzo può essere prima chiamato in giudizio e poi può rispondere alle richieste del giudice.
L’acquisizione dei documenti può avvenire tramite richiesta di “esibizione” oppure tramite “produzione”: nel primo caso, è il giudice ad imporre la presentazione delle carte; nel secondo, è la parte a fornirle spontaneamente. In tutto ciò, è il giudice a definire il tempo, il luogo e il modo di esibizione.
Rilevamento di prove su cose e persone
Le prove possono essere rilevate anche tramite un’ispezione nei confronti delle parti e dei terzi e viene considerata una prova diretta. Il giudice può decidere questo tipo di ispezione al fine di raccogliere più informazioni possibili per conoscere i fatti della causa. Le informazioni possono riguardare le caratteristiche di una cosa, di un luogo o di una persona che potrebbero risultare rilevanti per la decisione della causa.
Valutazione delle prove
Questa fase prevede che il giudice valuti le prove secondo la sua capacità di giudicare in modo calibrato e può ricavare argomenti di prova dal comportamento delle parti durante il processo. Il tutto deve avvenire in termini di “prudenza” e di ragionevolezza del giudizio.
Le spese d’istruttoria
Per quel che riguarda le spese d’istruttoria non ci sono regole che stimano un valore proporzionale rispetto al prestito. Spesso le spese risultano non adeguate, soprattutto quando riguarda piccoli prestiti. È a discrezione di chi emette il prestito regolare anche le spese. Si può considerare il TAEG a monte e quindi il possibile guadagno per coprire future possibili spese sostenute per la pratica.