Analizziamo oggi in questo articolo un concetto molto importante per la persona.
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Il diritto di difesa si articola in vari aspetti
Avremo quindi il diritto:
- alla contestazione del fatto
- al contraddittorio nella formazione della prova
- alla prova
L’imputato
La persona che viene accusata di un reato viene denominata imputato e a suo carico viene avviato un processo penale. La persona è imputata nel momento in cui il Pubblico ministero chiede un rinvio a giudizio, un giudizio immediato, un Decreto penale di condanna e l’applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari.
Le dichiarazioni che l’imputato fornisce non possono essere considerate una testimonianza utilizzabile ai fini del processo. Inoltre, l’imputato può usufruire della facoltà di non rispondere, prevista dall’articolo 63 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.), e del diritto di scegliere un difensore.
Si possono nominare massimo due difensori di fiducia
L’art. 96 c.p.p. afferma che l’imputato può nominare uno o due difensori tramite una dichiarazione. Questa può essere presentata all’autorità procedente in maniera diretta dall’indagato, dal difensore già scelto oppure spedita via posta raccomandata.
Nel caso in cui l’imputato non abbia proceduto alla nomina del difensore, ne verrà affidato uno d’ufficio scelto dall’elenco nazionali dei professionisti iscritti all’albo che danno la loro disponibilità.
La prova
Questo diritto consiste nella possibilità presentare dei fatti e documenti che sono delle prove a sostegno o contro un fatto avvenuto nel passato, utili per la decisione finale. Possono avvalersi di questo diritto l’imputato, la polizia giudiziaria e il Pubblico ministero. Le prove vengono ricercate attraverso quei mezzi contemplati dalla c.p.p., vale a dire strumenti idonei a raccogliere elementi importanti per il procedimento. Il primo strumento fra tutti è la testimonianza: la figura del testimone è informato sui fatti e viene sottoposto ad esame, esegue la cosiddetta deposizione sui fatti.
Cosa dice la Costituzione
In un Paese democratico, come quello italiano, ogni cittadino può esercitare il diritto di difesa quale diritto inviolabile della persona e questo viene tutelato dalla Costituzione. L’art. 24 afferma che tutti hanno la facoltà di agire per tutelare i propri diritti e legittimi interessi. Per “tutti” si intendono non solo i cittadini ma a qualsiasi soggetto, pubblico o privato. La Costituzione italiana considera il diritto di difesa come un principio supremo insieme all’assicurare a tutti un giudice e un giudizio durante una controversia.