Diritto di Credito: tutte le informazioni di cui hai bisogno
Il Diritto di Credito rappresenta la modulistica che ruota attorno al rapporto di scambio tra due parti, che può concretizzarsi nel trasferimento di potere d’acquisto o di disponibilità contro il pagamento di un interesse. Il credito è dunque lo strumento essenziale per il trasferimento di risorse da chi le detiene a chi non ne ha (ma può impiegarle ottenendo un utile superiore all’interesse pagato). Il cedente diventa così creditore, mentre il cessionario debitore.
Il credito, in diritto, indica la situazione giuridica soggettiva attiva del rapporto obbligatorio, ossia il diritto del creditore all'esecuzione della prestazione dovutagli dal debitore per effetto del debito da questi contratto.
Ampliamo il concetto di diritto per creditori
Il diritto di credito coincide allora con il diritto di pretendere dal debitore l’adempimento di una prestazione di carattere patrimoniale. Il creditore deve dunque dimostrare fiducia nella solvenza del debitore.
E’ bene sottolineare come il credito può avere come oggetto qualsiasi bene economico o servizio; consiste nel prestito di una certa somma di denaro o nella vendita con pagamento differito. Così facendo, l’atto aumenta la capacità d’acquisto di colui che ottiene il credito (perché gli offre la possibilità di procurarsi beni oltre i limiti imposti dai suoi mezzi monetari).
L’organizzazione per il trasferimento è rappresentata da banche o istituti, che facilitano la raccolta del risparmio e la sua ripartizione, con particolari operazioni sulla cui natura è impostata la distinzione tra i crediti. La banca raccoglie fondi da chi ne dispone in eccesso rispetto alle proprie esigenze (operazione passiva) e ne dà a prestito a coloro i quali ne necessitano (operazione attiva).
Il concordato preventivo
Nell'ambito del diritto commerciale, viene denominato concordato preventivo un particolare istituto giuridico traente origine dalla moratoria; in pratica, permette all'imprenditore in situazione di crisi di eliminare ogni tipo di debito accumulato dalla sua impresa attraverso un piano di ristrutturazione di tutti i debiti e del pagamento di una loro porzione attraverso ogni mezzo lecito.
Tipologie di concordato
Le tipologie esistenti nel diritto commerciale sono essenzialmente due.
Concordato garantito, quando viene garantito a priori il soddisfacimento integrale di tutti i creditori considerati privilegiati, di almeno il quaranta percento dei creditori chirografari (tale termine sta ad indicare i creditori che vengono soddisfatti subito dopo i cosiddetti privilegiati).
Va detto che è di pochi anni fa la modifica in tal senso, o meglio l'abrogazione di parte dell’art. 160 che imponeva una soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari, pari al 40% dell’ammontare del credito.
Attualmente, la domanda non prevede un vincolo di tipicità e può quindi venire organizzata in maniera scevra da imposizioni di tal genere, e prevedere quindi ampie determinazioni dell'autonomia privata.
Concordato con cessio bonorum. Questo tipo si ha quando vengono ceduti, senza alcuna garanzia, tutti i beni ai creditori. Beni, per meglio dire, che al momento dell'omologa rientrino nell'ambito di un requisito di idoneità degli stessi, in modo che venga così coperta la percentuale concordataria.
Crediti inesigibili
I crediti che le banche o altre imprese ritengono inesigibili, ossia che non verranno per qualche motivo recuperati dalla banca, devono essere cancellati dall'attivo di bilancio. Ciò da un lato riduce gli utili che emergono dal bilancio, ma evita anche di pagare tasse su entrate mancanti.
La normativa contabile non obbliga ad evidenziare in nota integrativa, laddove la percentuale e la probabilità di sofferenza su crediti a 12 mesi è notevole;
- massimali ed estremi identificativi (compagnia e numero di polizza) delle eventuali coperture assicurative;
- esposizione per anticipi su fatture dei clienti, verso istituti di credito (risconti salvo buon fine), o verso società di leasing/factoring (per cessioni pro soluto).
Nel caso delle banche il rapporto fra crediti ritenuti inesigibili e prestiti totali concessi, è un indicatore di solvibilità patrimoniale fondamentale per la comunità finanziaria nel rating dei titoli bancari.
Le banche sono fra i titoli a maggior capitalizzazione nel 2005 al MIBtel. Un valore tipico dell'indicatore è intorno al 2%.
È importante anche confrontare il valore totale delle sofferenze con il patrimonio (equity) della banca.
Talora più del 50% dei crediti inesigibili viene ceduto pro soluto (ovvero definitivamente) a società autorizzate. In questo modo la banca riottiene la somma prestata e non deve ridurre i crediti e gli utili di bilancio.
Queste società spesso sono banche straniere con maggior patrimonio da contrapporre alle "sofferenze" o società istituite ad hoc dalla banca cedente che ne detiene il 20% del capitale sociale.
Nell'ultimo modo l'insofferenza è "scaricata" sul bilancio di un'altra società della quale la banca detiene il controllo con la maggioranza relativa delle quote azionarie (e nella quale espone solo una parte del proprio capitale anziché la totalità del capitale sociale).