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Dopo aver parlato della Questura di Roma e delle sanzioni per eccesso di velocità, oggi cambiamo argomento. Il pignoramento esattoriale si esegue nel caso non venga pagata una cartella esattoriale entro il sessantesimo giorno dalla sua notifica. Esso viene eseguito dall'agente adibito alla riscossione, il quale è responsabile della messa in atto di tutte le procedure esecutive ritenute opportune per riscuoterlo.

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Le conseguenze di questo tipo di pignoramento sono diverse: dal fermo amministrativo dell'automobile, all'ipoteca sulla casa, per arrivare anche al pignoramento e vendita coatta dei beni, mobili e immobili, del debitore.

Regole per il pignoramento esattoriale

Le regole per effettuare un pignoramento esattoriale sono le stesse di un normale procedimento simile, integrate da norme più specifiche previste negli articoli dal 49 al 76 del d.p.r.602/73.

Quello che cambia in questo caso è una parte della procedura.

Infatti non può essere messo in atto sui beni immobiliari se la somma complessiva dei debiti supera gli 8000 euro; nel caso invece che le somme iscritte a ruolo sono inferiori al 5% del valore dell’immobile, prima di procedere a pignorare, l'agente deve iscrivere un'ipoteca e potrà procedere al pignoramento solamente dopo sei mesi.

Questo necessita di una notifica di preavviso, che includa l'intimazione a pagare entro 5 giorni, qualora decorra un anno dalla notifica della cartella esattoriale. Se il pignoramento non avviene entro 180 giorni dalla sua notifica (o se trascorrono 120 senza che sia stata fatta la prima vendita forzata all'asta), esso perde di efficacia.

In caso di pignoramento presso terzi, vi sono delle differenze di procedura, disciplinate dal codice civile.

Equitalia e il pignoramento degli immobili

L’agenzia Equitalia ha cambiato i documenti per quanto riguarda l’invio delle dichiarazioni sulle cartelle esattoriali. L’agenzia ha puntato a rendere più chiari e intuitivi i dati attraverso una nuova compilazione della documentazione, costituita da tre pagine con un prospetto riassuntivo inserito sul frontespizio con la descrizione dei dati della morosità dei contribuenti. Tante polemiche sono scattate in questi anni ad Equitalia, definita come l’incubo degli italiani per via delle tante cartelle esattoriali giunte negli anni post crisi economica. L’agenzia aveva scatenato le forti polemiche dei cittadini che, costretti a convivere con aziende sull’orlo del fallimento, vedevano in Equitalia un Ente dal cuore di pietra ed insensibile a quella che era la situazione italiana, con una crisi mai vista prima.

Ecco quindi che l’Ente ha rivisto i propri piani, proponendo rateizzazioni dei debiti fino a dieci anni con anche la sospensione del pagamento nei casi di crisi economica molto grave del contribuente. E una certa risposta c’è stata, visto che oltre due milioni di italiani hanno chiesto la rateizzazione del debito per un controvalore di oltre 20 miliardi di euro. Il piano originario infatti prevede una rateizzazione del debito entro 72 rate, che possono diventare 120 se non si riescono a saldare i debiti entro l’arco di tempo prefisso di sei anni.

L’apertura dell’agenzia si riscontra anche in un maggior allentamento dei vincoli della decadenza del piano qualora non si riescano a pagare le rate del debito: prima erano appena due, ora sono diventate otto prima che scatti l’allarme di Equitalia. Un’altra apertura riguarda la prima casa: se questo immobile risulta essere l’unica proprietà del contribuente moroso, Equitalia non può procedere a pignorarlo. Una sorta di apertura per andare incontro alla crisi economica che ha tagliato le gambe a molte aziende e cittadini, che almeno non devono rischiare addirittura di perdere casa e ritrovarsi in mezzo a una strada dall’oggi al domani. Equitalia può pignorare i beni immobiliari solo se il debito supera i 120 mila euro e non prima di 180 giorni dall’iscrizione dell’ipoteca.

Impignorabilità allo stipendio: informazioni e dettagli sull'argomento

Nella scelta dei beni su cui effettuare il pignoramento mobiliare, vanno esclusi alcuni determinati oggetti a causa del loro valore morale (oggetti votivi, fede nuziale) o a causa del bisogno che ne ha il debitore per poter continuare una vita normale (elettrodomestici...).

Per questo motivo vengono privilegiati altri beni rispetto a quelli che garantiscono i bisogni principali del debitore.

Altri beni che possono essere sottratti al pignoramento sono i crediti alimentari che un coniuge separato deve versare, e tutti gli altri tipi di crediti relativi a sussidi di sostentamento, malattia, maternità.

Tutti questi beni, dunque, sono totalmente impignorabili. Esistono poi una serie di beni definiti come parzialmente impignorabili, quali ad esempio quelli di cui il debitore non può fare a meno per esercitare la propria professione. Il loro pignoramento è fissato entro un limite di un quinto, qualora si riscontri una insufficienza degli altri beni per soddisfare il credito.

La finanziaria del 2005 ha inoltre equiparato le disposizioni in materia di pignorabilità degli stipendi pubblici e di quelli privati.

Pertanto, tutti gli stipendi, comprese indennità, pensioni, sussidi, ecc., risultano impignorabili fatta eccezione per alcune casistiche. Ad esempio, se il debito è nei confronti dello Stato o riguarda il rapporto di impiego con enti da cui i il debitore dipende, è possibile un pignoramento fino a un quinto dello stipendio al netto delle ritenute.

Un altro caso di pignorabilità dello stipendio è relativo agli alimenti dovuti per legge: in questo caso si può pignorare fino a un terzo dello stipendio, al netto di ritenute.

Infine, è previsto il pignoramento fino a un quinto degli stipendi, al netto delle ritenute, in caso di debiti relativi a tributi dovuti a Stato, Provincia o Comune.

Le ultime modifiche sulla pignorabilità

Dal 2013 sono cambiate alcune disposizioni riguardo la pignorabilità dello stipendio o della pensione. Per ovvie ragioni, non si può procedere a pignorare l’intero conto perchè ne andrebbe ad aggravare la sopravvivenza stessa del debitore. Iniziamo comunque dal dire che quando si parla di pignoramento, si è soliti distinguere tre aspetti: beni mobili, beni immobili e presso terzi. Il salario rientra proprio in quest’ultima categoria mentre tra i beni immobili ci sono ad esempio le case mentre nel primo caso beni non stanziali o dall’alto contenuto morale. Dal 1 gennaio 2013, quando si parla di pignoramento del salario, si distinguono tre diverse fasce:

  • fino a 2500 euro, si può pignorare fino a 1/10 del totale;
  • da 2501 euro a 5000 euro, si può pignorare fino ad 1/7 del salario;
  • da 5001 euro, rimane invariata la pignorabilità di ⅕ dello stipendio.

Tuttavia, la distinzione appena elencata non è valevole in tutte le circostanze, visto che il creditore può avvalersi di tali norme solo in presenza di debiti di natura esattoriale.

Dubbi di costituzionalità?

Recentemente la Corte Costituzionale ha sollevato dubbi costituzionali riguardo la pignorabilità dello stipendio e più in generale l’articolo 12 del Decreto Salva Italia che impone di aprire un conto corrente in Banca per pensioni superiori ai 1000 euro. Per quanto concerne il tema di poter pignorare il salario, i dubbi costituzionali riguardano il fatto che viene a perdere peso il pignoramento qualora viene fatto direttamente presso l’istituto bancario, dove è depositato il conto corrente, anzichè da parti terze. In questo modo, il rischio infatti è quello di poter aggirare il limite imposto dal Codice Civile (massimo ⅕ del totale) e arrivare addirittura a pignorare l’intero importo, il che comporterebbe una palese violazione di legge. La Corte Costituzionale sarà chiamata così a pronunciarsi riguardo la legittimità o meno degli articoli contenuti nel Decreto Salva Italia (varato allora dall’ex Premier Mario Monti), in particolare confrontati con gli articoli 38 (diritto all’assistenza sociale), 2-3 (doveri della Repubblica e principio di ragionevolezza) della Costituzione, che rappresenta l’asse fondante della normativa italiana.

Autore: Avvocato Giacomo Locopo

Immagine di Giacomo Locopo

Nato a Catania il 25 febbraio 1970, l'avvocato ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'illustre Università degli Studi La Sapienza di Roma. Attualmente, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella città di Palmi, dove esercita la professione legale con competenza e dedizione.