Per pignoramento mobiliare si intende in diritto l'atto attraverso il quale ha inizio l'espropriazione forzata, ai sensi dell'art. 491 del codice di procedura civile.
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- Prassi da seguire per il pignoramento mobiliare
- Obblighi del debitore per quel che riguarda la confisca
Nel momento in cui un debitore ha evidenti problemi di pagamento, l’ufficiale giudiziario, munito di titolo esecutivo, può procedere al pignoramento mobiliare dei suoi beni in casa.
Questo avviene attraverso una ricerca di beni nella casa del debitore e in altre proprietà di suo possesso nonchè sulla persona stessa. E' possibile procedere a pignoramento anche di beni presenti in una proprietà non appartenente al debitore, se questi vi risiede, salvo prova contraria.
Nel procedere, l'ufficiale giudiziario può avvalersi dell'ausilio di pubblici ufficiali.
I beni vanno scelti secondo la discrezione dell'ufficiale giudiziario, a partire da quelli di più pronta liquidazione entro un dato valore di realizzo. Il pignoramento non può essere effettuato su dei beni considerati impignorabili, nè essere effettuato in giorni festivi e fuori dall'orario di legge 7-21. Sono considerati impignorabili tutti quei beni di prima necessità, che sono quindi essenziali al debitore e ai suoi conviventi per vivere, come generi commestibili, abiti, frigoriferi, stufe, lavatrici, fornelli a gas, biancheria per la casa, ecc.
I beni che solitamente sono i primi a essere soggetti a pignoramento sono: denaro contante, preziosi, titoli di credito e ulteriori beni di sicura realizzazione; questi vengono consegnati all'ufficiale giudiziario, mentre tutto il resto è depositato ad uno specifico custode, una figura terza rispetto ai soggetti coinvolti.
Prassi da seguire per il pignoramento mobiliare
In base alle norme generali che trattano l’espropriazione il creditore deve far notificare al debitore un atto di intimidazione del pagamento, che consente al debitore di versare le somme dovute entro un massimo di dieci giorni dalla data di notifica dell’atto di confisca. Se trascorso questo breve periodo di tempo la situazione debitoria risulta ancora insoluta, si da l’avvio al sequestro dei beni. Il compito di ricercare i beni che possono essere pignorati deve essere eseguito da un ufficiale giudiziario in possesso di un titolo esecutivo e un precetto.
Nel caso in cui l’ufficiale giudiziario non riesca, a causa dell’opposizione del debitore, a stabilire quali sono i beni pignorabili, può richiedere l’aiuto delle forze dell’ordine. L’ufficiale giudiziario cerca di stabilire quali beni possono essere di pronta liquidazione, in modo da estinguere il debito nel minor tempo possibile e chiudere così la pratica.
L’atto di pignoramento mobiliare
L’atto di pignoramento mobiliare è sottoscritto dall’ufficiale giudiziario preposto, che ha il compito di compilare un verbale nel quale sono descritte dettagliatamente le caratteristiche dei beni pignorati, la loro generale condizione, il valore, tutte le operazioni compiute per il loro recupero e per l’eventuale conservazione. All’interno di questo documento l’ufficiale intima il debitore di non sottrarre in alcun modo i beni oggetto del pignoramento.
Trascorse 24 ore dalla fine delle operazioni, l’ufficiale deve registrare l’atto, il precetto e il titolo esecutivo, presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione preposto, che raccoglierà tutti i documenti all’interno di un fascicolo, al quale assegnerà un numero di ruolo. E’ importante sapere che se il debitore ha dei debiti anche verso altre persone, quest’ultime possono essere inserite all’interno della procedura esecutiva e ricevere le somme dovute al momento della divisione del ricavo ottenuto dalla vendita dei beni oggetto di confisca. La vendita dei beni può avvenire tramite l’istituto di vendite giudiziarie o al pubblico incanto. Dopo il decimo giorno dal pignoramento mobiliare, il creditore può chiedere al giudice di dare l’avvio alla vendita dei beni o se questo è già avvenuto, di ottenere la restituzione del denaro dovuto.
Obblighi del debitore per quel che riguarda la confisca
L’articolo 388 del Codice Penale stabilisce che il debitore che sottrae, distrugge, sopprime, disperde, nasconde o deteriora un bene di sua proprietà soggetto a pignoramento mobiliare per evitarne la sottrazione è punibile con la reclusione fino a un anno oppure con sanzionabile con una multa fino a 309 €.
Quindi, il primo obbligo del debitore è quello di conservare in buono stato i beni pignorati; lo stesso obbligo vale per un eventuale “custode” nominato per l’affidamento dei beni e che commette uno dei suddetti reati con lo scopo di favorire il proprietario della cosa custodita. Anche il custode del bene pignorato è punibile con la reclusione o il pagamento di una multa.
Un altro obbligo del debitore è quello di rendere le dichiarazioni all’ufficiale giudiziario circa la titolarità dei beni rinvenuti. L’omissione delle dichiarazioni comporta la reclusione fino a un anno o una sanzione fino a 516 €.
I reati sono perseguibili solo se – nel caso specifico del pignoramento mobiliare – la denuncia è svolta dal creditore.
Beni impignorabili in un appartamento
L’escamotage di non farsi trovare in casa, quando l’ufficiale giudiziario si presenta, o di non rispondere non è risolutivo, né evita il proseguimento della pratica che potrebbe arrivare all’intervento coatto delle forze dell’ordine. Nella maggior parte dei casi è preferibile mostrarsi collaborativi, poiché l’ufficiale giudiziario dovrà limitarsi alla sola redazione del verbale in cui indica gli oggetti pignorati; solo in un secondo momento gli oggetti verranno portati via per l’asta giudiziaria, nel frattempo non si esclude la possibilità di trovare un accordo con il creditore o – nella gran parte delle volte – le aste vanno deserte per il valore inconsistente dei beni che verranno poi restituiti al debitore.
Il codice di procedura civile prevede una serie di beni che non possono essere pignorati e la raccomandazione all’ufficiale giudiziario di effettuare pignoramento mobiliare in prima analisi i beni di “pronto realizzo”, vale a dire che si possono vendere all’asta più facilmente, per evitare di creare un pregiudizio a favore del debitore.
I beni mobiliari che non si possono, in ogni caso, pignorare sono:
- Oggetti sacri o per l’esercizio del culto purché non si tratti di oggetti di particolare pregio artistico e economico (crocifisso d’oro per esempio);
- Fedi o anelli nuziali;
- Abbigliamento;
- Biancheria intima e per la casa (lenzuola, coperte, piumoni);
- Letti;
- Tavolo da pranzo e sedie;
- Armadi;
- Elettrodomestici come frigorifero, cucina, forno, stufe, lavatrice, utensili per la casa e la cucina;
- Utensili indispensabili al debitore o ai suoi familiari;
- Viveri e combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e dei familiari;
- Eventuali armi o oggetti di cui il debitore ha l’obbligo di custodia per lo svolgimento del pubblico servizio;
- Medaglie e decorazioni al valore;
- Lettere, registri, manoscritti di famiglia (esclusi i beni da collezione che sono pignorabili);
- Animali da affezione e compagnia e animali adibiti alla pet therapy o assistenza del debitore, del coniuge o altri familiari conviventi.
- Il televisore (per continuare a garantire il diritto di informazione e comunicazione);
- I beni dei conviventi (purché venga comprovata l’appartenenza del bene al convivente tramite contratto di vendita, estratto conto della carta di credito o del conto corrente. Non sono prove valide gli scontrini fiscali);
- Oggetti necessari allo svolgimento del lavoro o professione, arte e mestiere del debitore. Il pignoramento mobiliare di questi beni è eseguibile solo nella misura di 1/5 del valore qualora l’ufficiale non riesce a soddisfare il credito con l’elenco dei beni pignorabili;
- Beni in usufrutto;
- Beni correlati a attività agricole di coltivazione, come trattori, attrezzi agricoli e utensili destinati alla coltivazione. I bachi da seta non sono pignorabili fino alla formazione del bozzolo, così come i frutti non ancora raccolti non sono pignorabili prima delle 6 settimane precedenti il tempo di maturazione.
Quindi, se vi sono dei beni non pignorabili, l’ufficiale giudiziario nella stesura del suo verbale deve applicare i seguenti criteri nella scelta dei beni mobili da pignorare:
Il bene deve essere di facile e pronta liquidazione in base al presunto valore di realizzo in sede di asta (se il debito ammonta a 1000 €, il pignoramento mobiliare deve avere per oggetto beni del valore complessivo con un margine di 1500 €);
L’ufficiale deve preferire il denaro contante, oggetti preziosi o titoli di credito, ovvero beni di sicura realizzazione.
La valutazione dei beni pignorati o da pignorare viene svolta a discrezione dell’ufficiale stesso e preferibilmente con l’aiuto e la collaborazione del debitore stesso con la presentazione delle ricevute di pagamento per poter calcolare il valore complessivo dei beni da pignorare in modo quanto più reale e per evitare di superare l’entità del credito maggiorato della metà.
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