Il Principio di Offensività rappresenta un qualcosa di molto interessante rispetto a quel che riguarda la concezione liberal-democratiaca del reato. Questo principio estromette la punibilità dei fatti per i quali non esiste un’effettiva lesione del bene giuridico protetto.
Il reato, in quanto fatto illecito sanzionato con pena, è sempre necessariamente portatore di un disvalore, di quel disvalore che costituisce la ragione sostanziale per cui l’ordinamento, ritenendolo indesiderabile e socialmente dannoso, si risolve a ricorrere alla sanzione penale.
Alla radice della norma penale incriminatrice si trovano come 2 facce simmetriche di una stessa realtà normativa:
- da un lato, vi è il contenuto di disvalore proprio del reato descritto dalla norma come comportamento vietato;
- dall’altro, vi è il valore che costituisce l’obiettivo di tutela per il quale la norma incriminatrice è stata formulata ed il divieto posto.
Es. omicidio: il contenuto di disvalore è costituito dalla morte dell’uomo, ma il valore è costituito dalla “vita umana” alla cui salvaguardia contribuisce la previsione legislativa del reato di omicidio.
Il Principio di Offensività e di garanzia sostanziale forniscono indicazione sui contenuti di disvalore dei reati e, ancora prima, sui valori, beni o interessi, suscettibili di essere assunti dal legislatore quali oggetti di tutela mediante l’uso della sanzione penale (si ha così una delimitazione dei contenuti del Diritto penale, in forza dell’esigenza di contenere il più possibile l’area sostanziale di rilevanza penale).
Il Principio di Offensività si interpone con l'esigenza che esiste di evitare la lesione di un bene giuridico, condannando la condotta del soggetto. Non vi può essere reato senza un’offesa ad un bene giuridico, cioè ad un qualcosa che risulta protetto dall'ordinamento.
I bene relativi
I beni protetti dal Principio di Offensività sono:
- i beni costituzionalmente rilevanti
- i beni costituzionalmente non incompatibili
Esistono i seguenti limiti di interpretazione:
- divieto di criminalizzazione derivanti da principi costituzionali generali
- divieto di limitare i diritti costituzionali di libertà
- divieto di obblighi costituzionali di criminalizzazione
Il bene tutelato deve onorare i principi della necessarietà della tutela penale; è inattuabile il trattamento irrogato con sanzione penale amministrativa. Questo introduce una limitazione del reato e permette di punire soltanto i fatti che danneggino l'integrità di un bene giuridico.
Il principio di offensività è complementare al principio di materialità. Nessuna norma fa riferimento specifico al concetto di offesa necessaria, come canone di criminalizzazione. L'esistenza del principio si ricava dall'art. 13 Cost. Per la legge ordinaria gli sostenitori del principio di offensività sorreggono l’idea che il codice penale lo preveda nella sua parte generale. L'applicazione pratica passa attraverso la distinzione di cui sotto:
- l’individuazione dell'oggetto giuridico del reato.
- lo scopo della norma, immanente alla previsione penale.
Per avere un’incriminazione dovrebbe essere necessario un quid pluris rispetto all'offesa.
Secondo parte della dottrina, in questo modo, si introdurrebbe nel fatto di reato un elemento estraneo alla fattispecie, ulteriore rispetto ad essa, frustrando, in qualche modo, il principio di legalità.
La obiezione però non coglie nel segno, essendo il principio di offensività servente ad un concetto di giustizia sostanziale, ma nel quadro di un ordinamento che accoglie il principio di legalità formale.
Sicché il principio di offensività ha una funzione di garanzia ulteriore, prevedendo che non possa esservi pena senza "iniuria". In altre parole, la mancanza di offesa al bene giuridico non costituisce reato, nonostante la fattispecie materiale sia integrata.
Sicché per esservi reato, l'offesa quale elemento del fatto tipico, deve pervadere la materialità della condotta, risolvendosi in un'azione perlomeno non inidonea (secondo il disposto dell'art.49 c.p.), a porre in pericolo il bene tutelato.
Quale principio di eminente estrazione sostanziale, il principio di offensività viene sostenuto da taluno affermando che conserverebbe valore come imperativo per il legislatore futuro cosicché si dovrebbe tendere a una costruzione di un Diritto penale basato sulla esclusiva offesa dei beni giuridici rilevanti.
Dunque il Principio di Offensività ha una funzione di garanzia attendendo che non possa esservi pena senza iniuria.
Novità 2021 sul principio di offensività: Costituzione, codice penale e intervento della corte di cassazione
Come abbiamo avuto modo di notare, il principio di offensività non solo risulta essere davvero complesso nella sua esplicazione, ma anche molto controverso. Talmente tanto da venir invocato spesso da illustri giuristi un intervento esplicativo e, una volta per tutte, chiarificatore della Giurisprudenza di legittimità, al fine di determinare in maniera esaustiva questa tematica particolare del diritto. Nel corso degli anni e fino ad oggi, tuttavia, vi sono stati soltanto alcuni interventi, della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale al riguardo.
Il principio di offensività e cioè di necessaria lesività, connesso tra l'altro al principio di legalità, tende a considerare come azioni rilevanti a livello penale quelle che possono essere idonee ad offendere o a mettere in stato di pericolo un bene giuridico (ad esempio, la vita di una persona), tutelato dalla legge italiana. Questo perché non è concepibile, appunto nel nostro ordinamento, un reato senza offesa.
Questo principio di offensività, tuttavia, non ha trovato un suo particolare riconoscimento costituzionale, cioè non è stato indicato espressamente nella nostra Costituzione, considerando la difficoltà di sintetizzare la vasta cerchia di beni potenzialmente tutelabili. Esso, comunque, pur non essendo inserito esplicitamente nella carta costituzionale, vi trova un riferimento indiretto in alcuni articoli, quali ad esempio il 25 ed il 27, oltre che nel 13, come abbiamo accennato in precedenza. A tali riferimenti, sia pure indiretti, si aggiungono anche quelli che si possono rinvenire nel Codice Penale, in particolare all'articolo 49.
Tuttavia, anche tale riferimento al suddetto articolo, non trova unanimità di consenso tra i giuristi. Difatti, parte di questi tenderebbe a ritenere maggiormente opportuno un rinvenimento indiretto al principio di offensività nell'articolo 56 dello stesso codice penale. Comunque sia, nel corso degli anni, questo principio controverso è stato associato o applicato dai giudici in riferimento ad alcuni reati, quali quelli in tema di stupefacenti e quelli ambientali. In particolare, nel primo caso, per determinare in qualche maniera la rilevanza penale nell'acquisto e detenzione di droghe.