La tipologia di imposta che ogni Stato decide di immettere in relazione alla ricchezza dei propri cittadini, può essere distinta in imposta fissa, imposta proporzionale, imposta progressiva e regressiva. Questa distinzione viene effettuata a seconda del tipo di applicazione di aliquota e della suddivisione del bene imponibile rispetto ad una quota di applicazione della stessa.
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Imposta Proporzionale
Si parla di imposta proporzionale nel caso in cui l'ammontare dell'imposta cresce in relazione direttamente proporzionale all'aumentare dell'imponibile. In questo caso l'aliquota risulta essere costante.
Ad esempio, un’aliquota del 20% su un imponibile di 100 mila euro significa che il soggetto deve pagare 20 mila euro di imposta.
Questo tipo di imposta si applica all’imposta di registro che caratterizza gli atti di acquisto di beni immobili tra privati, dove l’aliquota è costante.
Imposta progressiva
Si parla di imposta progressiva quando l'aliquota media aumenta in relazione più che proporzionale rispetto all'aumentare dell'imponibile, come accade per l'IRPEF.
L'imposta progressiva si suddivide in ulteriori quattro tipi:
- per detrazione: quando o si va a colpire l'imponibile con un'aliquota fissa, dopo aver però sottratto dall'aliquota un ammontare stabilito; oppure si va a detrarre dall'imposta una cifra determinata, ottenuta dall'applicazione dell'aliquota nominale al reddito imponibile;
- per classi: in questo caso l'aliquota costante cresce a seconda della classe di reddito cui è applicata;
- continua: l'aliquota aumenta in maniera costante rispetto all'aumentare della base imponibile; in Italia questo tipo di progressività è durato fino al 1973, dopodichè è stato abbandonato per le difficoltà di calcolo e applicazione;
- per scaglioni: in questo caso, che è quello dell'IRPEF, per ogni classe l'imponibile viene suddiviso in diversi scaglioni, ognuno dei quali viene fatto corrispondere ad una aliquota crescente al crescere degli scaglioni.
Il principio di progressività
Tale principio è contemplato dall’art. 53 della Costituzione italiana e si applica al sistema tributario nel suo complesso, e non ai singoli tributi; ciò significa che ogni tributo può rifarsi ad un criterio diverso.
Il principio di progressività viene applicato affinché lo Stato riceva i mezzi finanziari per la sua gestione e, soprattutto, per redistribuire la ricchezza tra la popolazione in termini di servizi per la collettività.
Infatti, questa affermazione si collega al principio dell’utilità decrescente della ricchezza: il soggetto che possiede un reddito minimo sufficiente per soddisfare i bisogni primari, contribuirà con una piccola percentuale; al contrario, chi possiede un reddito alto può partecipare alla spesa pubblica con un’imposta di maggior rilievo, senza che questa vada ad incidere sul suo tenore di vita. Con questa regola, si cerca di ridurre la distanza tra i ricchi e i poveri e la concentrazione della ricchezza nelle mani dei primi.
Imposta regressiva
Si parla di imposta regressiva quando l'aliquota media non cresce in maniera proporzionale all'imponibile, ma decresce.
Ad esempio, su un imponibile di 100 mila euro l’imposta ha un’aliquota del 10%, mentre superati i 100 mila euro l’aliquota è del 9%, e così via.
Questo esempio ci fa capire che più ricchezza si possiede, minore sarà il valore dell’imposta.
Il principio della regressività
Il principio che caratterizza l’imposta regressiva viene utilizzato per giustificare i casi in cui i contribuenti più ricchi non utilizzano alcuni beni o servizi pubblici.
In realtà, questo principio contrasta con il principio di redistribuzione e quello di equità: tutti i cittadini hanno l’obbligo di contribuire al benessere della collettività in base alle proprie diponibilità economiche.
Aspetti generali dell’imposta
L’art. 53 della Costituzione afferma che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. Questa può essere valutata in base al reddito e al patrimonio, sui quali il soggetto dovrà pagare l’imposta.
Gli elementi che la compongono sono:
- il presupposto: ad esempio, il possesso di un bene o di un reddito;
- la base imponibile: la ricchezza su cui si applica l’imposta;
- l’aliquota: rapporto tra l’ammontare dell’imposta e l’imponibile, espresso in percentuale.