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Nell'ambito del diritto tributario italiano, uno dei principi fondamentali vigenti in Italia, relativamente alla cosiddetta capacità contributiva, è sancito dall'art. 53 della Costituzione.

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Uno dei problemi di cui gli Italiani tendono a lamentarsi spesso, soprattutto negli ultimi anni, è l'eccessivo livello di tasse che sono chiamati a pagare annualmente e che tende a ridurre il reddito che hanno a disposizione mensilmente per sé e la propria famiglia. Pur essendo in parte giustificate tali lamentele, spesso tuttavia ci si dimentica che le imposte e le tasse che vengono richieste dallo Stato o dagli enti locali (come i Comuni ad esempio) servono a fornirci diversi servizi gratuiti di cui tutti usufruiamo.
Degli esempi di tali servizi possono essere gli ospedali e le cure sanitarie, che gratuitamente appunto vi si possono ricevere in casi di necessità, oppure le attività delle forze dell'ordine, che giornalmente vigilano sulla sicurezza generale delle persone e intervengono in caso di atti criminali. Tuttavia, come vedremo, nel nostro Paese esiste un sistema normativo che tende a privilegiare sia l'aspetto solidaristico che egualitario, anche a livello economico-tributario.

Tale articolo recita che: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”

In tale articolo, si esprimono i due concetti di cui abbiamo parlato in precedenza: uguaglianza e solidarietà. La prima si evince quando si sottolinea che tutti devono concorrere alle spese dello Stato (e quindi ci si collega anche al precedente articolo 3 della stessa Costituzione) e quindi le prestazioni tributarie devono distribuirsi uniformemente su tutti i cittadini che evidenzino la medesima capacità contributiva.
Per quanto riguarda invece la solidarietà, questa si denota attraverso il sistema della progressività e si esplica nel momento in cui si afferma che le prestazioni tributarie devono gravare in maniera differente, appunto secondo un criterio progressivo, sui cittadini che abbiano ricchezze differenti. Di conseguenza, coloro che posseggono maggiori possibilità economiche devono pagare una più alta quota di tributi, compensando le minori entrate tributarie fornite da coloro che evidenziano redditi o ricchezze ridotte.
Pertanto, alla luce di quanto detto finora, il principio della capacità contributiva rappresenta un elemento fondamentale per il nostro sistema economico-sociale.

I diritti/doveri del contribuente

Secondo tale principio si riconoscono due tipi di diritto/dovere da parte del contribuente.

Secondo una prima ottica, ovvero dal punto di vista dello Stato, le leggi tributarie che regolano la capacità di contribuire non devono colpire fatti che esulano da questa.

Da parte del contribuente, invece, questo articolo della costituzione offre una garanzia in quanto il cittadino stesso può essere esente dal pagamento delle tasse se non sussistono fatti che indicano la capacità contributiva.

La legislazione resta comunque vaga, in quanto rimane l'incertezza di definire quella che è la corrispondenza fra il contribuente e gli indici che ne delineano la possibilità di effettivo pagamento dei contributi.

La sentenza 155 del 2001 della Corte Costituzionale ha definito meglio le norme in materia di capacità contributiva: vi consigliamo dunque di andare a verificare di prima persona il contenuto di tale norma costituzionale.

gli Indici 

Per conoscere la capacità contributiva di un soggetto, è necessario fare riferimento ad una serie di indici, che sono il reddito, il patrimonio, il consumo, la spesa complessiva, gli incrementi patrimoniali e gli incrementi di valore del patrimonio non legati ad un'attività del soggetto passivo.

Qualora siano presenti questi valori, viene a giustificarsi la prestazione tributaria e dunque la necessità del singolo di contribuire all'economia pubblica dichiarando la propria possibilità di versamento contributi.

Patrimonio

Immagine per capacità contributiva

Per patrimonio si intende uno stock di ricchezza, determinato da un flusso di reddito. In economia il patrimonio è definito come la ricchezza, espressa in termini monetari, a disposizione di un soggetto in un determinato istante. Dal punto di vista qualitativo esso è costituito da beni; sotto il profilo quantitativo, invece, è la somma dei valori monetari attribuiti a tali beni.

Il patrimonio è una variabile, in quanto legata ad un preciso istante temporale, e come tale si contrappone al concetto di reddito che esprime l'aspetto dinamico della ricchezza, misurandone la variazione in un determinato arco temporale.

Se si considerano due istanti di tempo, in ognuno può essere misurato un valore del patrimonio, così come può essere misurato un valore del reddito riferito all'arco temporale compreso tra l'uno e l'altro.

Capacità contributiva: il Reddito

Per reddito, si intende una quantità di ricchezza variabile da soggetto a soggetto, che si presenta attraverso un flusso destinato ad essere consumato o risparmiato. Il reddito è quindi una variabile di flusso, in quanto legata ad un preciso orizzonte temporale senza il quale non avrebbe senso. Al reddito viene contrapposto il concetto di patrimonio che esprime in termini monetari la ricchezza in un dato istante: si usa dire pertanto che il reddito è flusso, mentre il patrimonio è stock.

Consumo in tema di capacità contributiva

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Per consumo si intende appunto la quantità di reddito non risparmiata. In economia il consumo o domanda rappresenta una variabile macroeconomica di grande importanza in quanto correlata alle altre grandezze macroeconomiche e in grado di determinare, come una delle cause prime dal basso, le tendenze di crescita, stagnazione o recessione all'interno del sistema economico.

Consumo e produzione tendono all'equilibrio in risposta all'equilibrio tra domanda e offerta. In particolare sempre a livello macroeconomico si può distinguere tra consumi interni allo nazione e consumi esterni ovvero la quota parte di produzione destinata all'export.

Secondo il diritto tributario italiano, questi tre indici vanno considerati non alternativi l'un l'altro.

Autore: Avvocato Giacomo Locopo

Immagine di Giacomo Locopo

Nato a Catania il 25 febbraio 1970, l'avvocato ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'illustre Università degli Studi La Sapienza di Roma. Attualmente, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella città di Palmi, dove esercita la professione legale con competenza e dedizione.