Nell'ambito dei contratti dei lavoratori, è bene verificare se sono presenti le voci relative alla tredicesima e alla Quattordicesima mensilità .
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Cosa significa la voce tredicesima? Capire alcuni vocaboli legati al nostro contratto, ci aiuterà sicuramente a vivere meglio il rapporto con il nostro lavoro e la nostra vita. La tredicesima in questo senso rappresenta una mensilità aggiuntiva nata con il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937, valevole per gli impiegati a tempo indeterminato e a tempo determinato. In pratica matura mensilmente ma la sua concessione avviene una sola volta all’anno (nel periodo natalizio). Ogni contratto si regola in maniera particolare. L’ammontare della tredicesima è una somma pari alla normale mensilità.
Storia ed origini della tredicesima mensilità
Fu introdotta nel 1937 in Italia, durante il regime fascista come regalo di Natale per i lavoratori delle industrie, ai sensi del CCNL Industria - Impiegati del 5 agosto 1937 (art. 13). In precedenza esisteva già una gratifica che i datori di lavoro davano ai loro dipendenti. Secondo alcuni la tredicesima fu creata a scopo propagandistico, secondo altri, invece, per lo spirito del welfare che si diffuse negli anni trenta.
Nel 1946 fu estesa a tutti gli operai con l'accordo interconfederale per l'industria del 27 ottobre 1946 e successivamente a tutti i lavoratori dipendenti con il D.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070.
Viene erogata in busta paga nel mese di dicembre ai lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato, nel periodo antecedente alle festività natalizie.
Essendo antecedente al periodo natalizio ha una grande importanza sull'andamento dei consumi nel mese di dicembre e sulle spese per i regali. È spesso utilizzata dai lavoratori anche per coprire alcune spese periodiche di elevato importo (es. rate del mutuo, assicurazione auto, ecc.)
La busta paga (chiamata anche prospetto paga o cedolino paga o "statino") è un documento che il datore di lavoro fornisce al lavoratore, relativo all'importo della retribuzione da questi percepita, per un determinato periodo di lavoro.
In essa vengono anche riportate le trattenute relative alle imposte e gli enti di previdenza sociale.
La retribuzione è indicata sia al lordo (includente la somma numerica corrisposta senza le trattenute)che al netto (cioè la somma percepita scremata delle eventuali trattenute). Può essere inoltre diretta (riferita alla prestazione fornita), indiretta (se si riferisce ad elementi contrattuali come le ferie o a mensilità aggiuntive), differita (somma accantonata e poi restituita durante o al termine del rapporto contrattuale, si pensi al trattamento di fine rapporto che può essere in parte anche anticipato)
Tassazione della tredicesima mensilità
Sottolineiamo che la tredicesima è assoggettata alla normale contribuzione previdenziale. Si applicano le aliquote contributive in vigore nel mese dell'erogazione. E’ ovviamente anche assoggettato alle normali ritenute fiscali. Gli assegni per il nucleo familiare non competono sulla tredicesima mensilità e sulle eventuali ulteriori mensilità aggiuntive.
Non devono essere considerate le voci di retribuzione che non fanno parte della retribuzione globale come il lavoro straordinario notturno e festivo. Il lavoratore ha diritto all’intero importo della tredicesima mensilità solo se ha prestato la sua opera per tutto l’anno o è stato considerato in servizio tutto l'anno. Gli spetta un importo inferiore se il rapporto è iniziato o cessato nel corso dell’anno. Se il rapporto di lavoro è part time la tredicesima matura in proporzione diretta all'orario realmente effettuato.
Calcolo della tredicesima mensilità
Il calcolo della tredicesima avviene nel mese di dicembre in base alla retribuzione in atto in quel mese. Solo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la retribuzione è quella del mese di conclusione. Dall’importo ottenuto si detrarre la quota relativa ai periodi durante i quali la tredicesima non matura e eventuali anticipazioni di ratei già corrisposti per conto dell’Inps.
La retribuzione di riferimento è quella percepita al momento dell’erogazione. Nel caso in cui si sciolga il rapporto di lavoro, invece, occorre fare riferimento alla retribuzione del mese di cessazione. Fanno parte della retribuzione la paga base tabellare contrattuale, l’indennità di contingenza, le provvigioni, l’indennità sostitutiva di mensa.