Logo del Sito Portal Diritto

Nell'ambito dei contratti dei lavoratori, è bene verificare se sono presenti le voci relative alla tredicesima e alla Quattordicesima mensilità. Cosa significa la voce tredicesima? Capire alcuni vocaboli legati al nostro contratto, ci aiuterà sicuramente a vivere meglio il rapporto con il nostro lavoro e la nostra vita.

Menu di navigazione dell'articolo

La tredicesima in questo senso rappresenta una mensilità aggiuntiva nata con il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937, valevole per gli impiegati a tempo indeterminato e a tempo determinato. In pratica matura mensilmente ma la sua concessione avviene una sola volta all’anno (nel periodo natalizio). Ogni contratto si regola in maniera particolare. L’ammontare della tredicesima è una somma pari alla normale mensilità.

Storia ed origini della tredicesima mensilità

Fu introdotta nel 1937 in Italia, durante il regime fascista come regalo di Natale per i lavoratori delle industrie, ai sensi del CCNL Industria - Impiegati del 5 agosto 1937 (art. 13). In precedenza esisteva già una gratifica che i datori di lavoro davano ai loro dipendenti. Secondo alcuni la tredicesima fu creata a scopo propagandistico, secondo altri, invece, per lo spirito del welfare che si diffuse negli anni trenta.

La tredicesima mensilità è una retribuzione aggiuntiva che viene concessa ai lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato. Questa retribuzione extra viene solitamente erogata nel mese di dicembre, in anticipo rispetto alle festività natalizie.

La tredicesima ha un impatto significativo sull'economia, in particolare sui livelli di consumo nel mese di dicembre. Poiché viene erogata in un periodo in cui si è soliti fare regali, la tredicesima è spesso utilizzata per queste spese extra. Inoltre, molti lavoratori sfruttano questa retribuzione aggiuntiva per coprire costi periodici di rilievo, come le rate del mutuo o i premi assicurativi per l'auto.

Come tutte le altre retribuzioni, anche la tredicesima viene dettagliatamente riportata nella busta paga, un documento fondamentale nel rapporto lavorativo che serve a confermare l'importo della retribuzione percepita dal lavoratore in un determinato periodo.

La busta paga include dettagli precisi non solo sulla retribuzione lorda, ovvero l'importo totale della retribuzione prima delle trattenute, ma anche sulla retribuzione netta, che è l'importo effettivamente percepito dal lavoratore una volta dedotte tutte le trattenute. Queste possono includere le imposte sul reddito, i contributi previdenziali e assicurativi e qualsiasi altra trattenuta prevista dal contratto di lavoro o dalla legge.

In sintesi, la busta paga offre un quadro chiaro e completo della retribuzione del lavoratore, compresi gli elementi extra come la tredicesima, garantendo trasparenza e comprensione nel rapporto di lavoro.

La busta paga può contenere anche informazioni sulla retribuzione diretta, ovvero il pagamento per il lavoro svolto durante il periodo di riferimento, e la retribuzione indiretta, che comprende elementi contrattuali come le ferie retribuite o le mensilità aggiuntive.

Un ulteriore aspetto della retribuzione riportato può essere la retribuzione differita. Questa è una somma di denaro che viene accantonata dal datore di lavoro e poi restituita al lavoratore in un secondo momento, ad esempio al termine del rapporto di lavoro. Un esempio di questo tipo di retribuzione è il trattamento di fine rapporto (TFR), che può essere in parte anticipato al lavoratore.

In sintesi, la busta paga è un documento completo e dettagliato che offre al lavoratore una chiara visione della sua retribuzione e delle deduzioni effettuate, contribuendo a mantenere trasparenza e comprensione nel rapporto di lavoro.

Tassazione della tredicesima mensilità

La tredicesima mensilità è un elemento retributivo importante, ma è soggetta a una serie di regole specifiche per quanto riguarda la contribuzione previdenziale e fiscale. In primo luogo, è assoggettata alla normale contribuzione previdenziale, il che significa che vengono applicate le aliquote contributive previste dalla normativa vigente nel mese in cui viene erogata. Questo implica che la somma destinata alla tredicesima contribuisce a incrementare i versamenti previdenziali obbligatori del lavoratore, consolidando così la posizione contributiva per eventuali prestazioni future come pensione o indennità di malattia.

Oltre agli obblighi previdenziali, la tredicesima è soggetta alle normali ritenute fiscali. Questo significa che, come per lo stipendio mensile, sull'importo lordo della tredicesima vengono applicate le imposte previste dalla normativa fiscale in vigore, in base agli scaglioni di reddito del lavoratore. È quindi importante tenere presente che l'importo netto effettivamente percepito dal dipendente sarà inferiore rispetto al lordo indicato in busta paga.

Un aspetto da evidenziare è che gli assegni per il nucleo familiare (ANF) non competono sulla tredicesima mensilità né su eventuali ulteriori mensilità aggiuntive. Gli ANF sono infatti calcolati esclusivamente sulla retribuzione ordinaria e non si estendono a elementi accessori o straordinari come la tredicesima.

Per quanto riguarda la composizione della retribuzione utile al calcolo della tredicesima, non tutte le voci retributive vengono prese in considerazione. In particolare, non rientrano nel calcolo elementi come il compenso per lavoro straordinario, notturno o festivo, in quanto queste componenti non fanno parte della retribuzione globale di fatto, ma sono considerate straordinarie e quindi escluse dalla base di calcolo.

Il diritto all'intero importo della tredicesima mensilità si matura solo se il lavoratore ha prestato servizio per tutto l'anno solare o è stato considerato in servizio per tutto il periodo, ad esempio in caso di sospensione del rapporto per maternità, infortunio o malattia indennizzata. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia iniziato o cessato nel corso dell’anno, l'importo della tredicesima viene ridotto proporzionalmente ai mesi effettivamente lavorati. È importante ricordare che anche un mese parziale di lavoro viene di solito considerato ai fini del calcolo, purché il lavoratore abbia prestato servizio per almeno 15 giorni in quel mese.

Nel caso di contratti di lavoro part-time, la tredicesima mensilità matura in proporzione all’orario effettivamente lavorato. Questo significa che se un lavoratore ha un contratto part-time al 50%, la tredicesima sarà pari alla metà di quella spettante a un lavoratore full-time con la stessa retribuzione oraria. Questo principio di proporzionalità garantisce equità tra lavoratori con diversi regimi di orario, tenendo conto delle ore effettivamente lavorate durante l’anno.

Infine, va sottolineato che la tredicesima rappresenta un diritto contrattuale del lavoratore, la cui erogazione è regolamentata dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato. Tuttavia, eventuali clausole specifiche nei contratti aziendali o individuali possono disciplinare particolari modalità di calcolo o di erogazione. Ad esempio, alcune aziende possono prevedere l’erogazione anticipata in rate mensili anziché in un'unica soluzione a dicembre, sebbene questa prassi debba comunque rispettare le previsioni del CCNL di riferimento.

In conclusione, la tredicesima mensilità è un'importante integrazione alla retribuzione annuale del lavoratore, ma la sua gestione richiede attenzione alle normative contributive, fiscali e contrattuali. Essere consapevoli di come viene calcolata e dei diritti che vi sono connessi consente al lavoratore di avere un quadro chiaro delle proprie spettanze e di eventuali variazioni legate alla tipologia di contratto o alla durata del rapporto di lavoro.

Calcolo della tredicesima mensilità

Il calcolo della tredicesima mensilità viene effettuato generalmente nel mese di dicembre e si basa sulla retribuzione effettiva in vigore in quel periodo. Questo significa che l’importo della tredicesima riflette l’ultimo livello retributivo percepito dal lavoratore, includendo eventuali aumenti contrattuali, scatti di anzianità o altre variazioni intervenute nel corso dell’anno. Nel caso in cui il rapporto di lavoro termini prima della fine dell’anno, invece, la retribuzione di riferimento per il calcolo sarà quella del mese in cui avviene la cessazione.

Per determinare l’importo effettivo spettante, si parte dalla retribuzione complessiva annuale, che viene suddivisa in ratei mensili. La maturazione della tredicesima è strettamente legata ai periodi di lavoro effettivamente prestati: ogni mese lavorato o considerato utile ai fini retributivi (ad esempio, periodi di ferie o malattia indennizzata) contribuisce alla formazione di un rateo. Dall’importo complessivo si detrae poi la quota relativa ai periodi durante i quali la tredicesima non matura, come assenze ingiustificate o periodi non coperti da contribuzione.

Inoltre, bisogna considerare eventuali anticipazioni di ratei già corrisposti. Questo accade, ad esempio, nel caso di lavoratori che abbiano percepito anticipi sulla tredicesima durante l’anno per particolari esigenze personali o in caso di liquidazione di ratei in seguito a specifiche disposizioni dell’INPS per i dipendenti in cassa integrazione. L’importo finale della tredicesima viene quindi calcolato sottraendo tali anticipi dal totale maturato.

La retribuzione di riferimento include diverse voci che concorrono alla determinazione dell’importo spettante. Tra queste troviamo la paga base tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato, l’indennità di contingenza, che ha la funzione di adeguare gli stipendi all’inflazione, e altre componenti come le provvigioni, se previste, e l’indennità sostitutiva di mensa. Queste ultime possono variare a seconda del settore lavorativo e delle clausole specifiche del contratto applicato.

Tuttavia, non tutte le componenti della retribuzione rientrano nel calcolo della tredicesima. Elementi variabili come straordinari, premi di risultato o compensi una tantum non vengono generalmente considerati, a meno che non siano espressamente inclusi dal CCNL o da accordi aziendali. Questo garantisce che la tredicesima sia calcolata su una base retributiva stabile e non influenzata da fluttuazioni occasionali.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il calcolo della tredicesima avviene in base alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro. Anche in questa circostanza, il principio fondamentale rimane quello della proporzionalità: al lavoratore spetta un importo commisurato ai mesi effettivamente lavorati nel corso dell’anno. Se, ad esempio, il rapporto di lavoro termina a giugno, il lavoratore avrà diritto a sei dodicesimi dell’importo totale della tredicesima, calcolati sulla retribuzione di giugno.

In alcune situazioni particolari, come i contratti di lavoro a tempo parziale o intermittente, il calcolo della tredicesima segue regole specifiche che tengono conto delle peculiarità del rapporto di lavoro. Nei contratti part-time, ad esempio, l’importo della tredicesima sarà proporzionale all’orario effettivamente svolto dal lavoratore, mentre nei contratti intermittenti il calcolo può essere effettuato in base alle giornate o alle ore lavorate, se previsto dal contratto.

Infine, è importante notare che la modalità di erogazione della tredicesima può variare: in alcuni casi, viene corrisposta in un’unica soluzione a dicembre; in altri, può essere anticipata parzialmente in rate mensili o trimestrali. Qualsiasi variazione rispetto alla prassi standard deve comunque essere concordata con il lavoratore o stabilita nel contratto collettivo o aziendale applicabile.

Il calcolo e l’erogazione della tredicesima richiedono dunque attenzione e precisione, sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore, per garantire il rispetto delle normative e dei diritti contrattuali. Essere consapevoli di come viene determinato questo importante emolumento consente al lavoratore di verificare l’esattezza degli importi ricevuti e di pianificare meglio le proprie risorse economiche in vista delle spese di fine anno.

FAQ

Cos'è la tredicesima e come viene tassata?

La tredicesima è una retribuzione extra che viene solitamente pagata ai dipendenti in Italia alla fine dell'anno. Il suo importo è di solito equivalente a un mese di stipendio. La tassazione della tredicesima è gestita in modo simile alla tassazione dello stipendio ordinario. In altre parole, è soggetta all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), che viene calcolata in base a scaglioni di reddito. Inoltre, la tredicesima è soggetta ai contributi previdenziali ed assistenziali.

Come viene calcolata l'imposta sulla tredicesima?

L'imposta sulla tredicesima viene calcolata utilizzando le stesse aliquote dell'IRPEF applicate allo stipendio ordinario. Le aliquote variano dal 23% al 43%, a seconda del reddito annuo totale del lavoratore. L'importo preciso dell'imposta dipenderà da vari fattori, tra cui l'importo della tredicesima, le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, il reddito complessivo e il regime fiscale applicato.

Esistono detrazioni o deduzioni fiscali applicabili alla tredicesima?

Sì, ci sono diverse detrazioni e deduzioni fiscali che possono essere applicate alla tredicesima. Queste possono includere detrazioni per carichi di famiglia (come figli a carico o coniuge non lavoratore), detrazioni per contributi previdenziali e assistenziali, e deduzioni per spese specifiche, come le spese mediche. Le detrazioni e deduzioni specifiche disponibili possono variare a seconda della situazione individuale del contribuente.

Cosa succede se la mia tredicesima viene pagata in più rate?

In alcuni casi, la tredicesima può essere pagata in più rate, ad esempio metà a giugno e metà a dicembre. Tuttavia, la tassazione sarà la stessa indipendentemente da come viene pagata la tredicesima. L'imposta sarà calcolata in base all'importo totale della tredicesima e al reddito annuo totale.

La tredicesima è soggetta a contributi INPS?

Sì, la tredicesima è soggetta a contributi INPS allo stesso modo dello stipendio ordinario. La percentuale dei contributi dipende dal tipo di contratto di lavoro e dalla categoria di appartenenza. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni, come ad esempio per i lavoratori domestici per i quali non si deve versare il contributo INPS sulla tredicesima.

Autore: Avvocato Giacomo Locopo

Immagine di Giacomo Locopo

Nato a Catania il 25 febbraio 1970, l'avvocato ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'illustre Università degli Studi La Sapienza di Roma. Attualmente, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella città di Palmi, dove esercita la professione legale con competenza e dedizione.