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Chi commette un reato, di media, piccola o grave intensità viene rinchiuso in carcere per un periodo che varia in base alla gravità della pena. In Italia un condannato può però ottenere dei periodi più o meno lunghi per uscire fuori dal carcere. Solitamente il carcerato può ottenere tali benefici se gli viene riconosciuta la buona condotta all'interno del carcere. Si definisce libertà condizionata proprio il periodo di tempo che lo Stato concede al condannato al di fuori del carcere.

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Libertà condizionata: cos'è

La libertà condizionata è regolata in Italia dagli articoli 176 e 177 del codice penale. È possibile richiedere la libertà condizionata (detta anche libertà vigilata) solo se sono stati scontati determinati periodi di detenzione.

La libertà condizionata prevede inoltre che si venga controllati da un ufficiale. La domanda di libertà condizionata va presentata al direttore del carcere, che consegnerà la stessa al Tribunale che eventualmente deciderà sul da farsi comunicando la decisione al Magistrato di Sorveglianza.

Quest'ultimo potrebbe decidere di bloccare o non concedere la libertà vigilata se colui che l'ha richiesta ha commesso un reato simile al precedente o se viola le regole previste dalla libertà condizionata stessa. È necessario lasciar inoltre trascorrere sei mesi da una richiesta d' istanza di libertà condizionata all'altra. La libertà condizionata viene infine meno allo scadere del periodo di tempo previsto dalla pena stessa o dopo cinque anni dal provvedimento di libertà vigilata stessa.

Libertà condizionale: requisiti

Per ottenere la libertà condizionata è necessario inoltre aver scontato almeno trenta mesi di pena , almeno quattro anni e nel caso di un carcerato con accuse plurime, almeno tre quarti della durata di detenzione inflitta.

Per ottenere la libertà condizionata nei casi i ergastolo devono invece essere trascorsi ventisei anni. Può richiedere la liberà vigilata anche chi sta scontando un periodo di detenzione dovuto a un reato effettuato in età minorile. In quest’ultimo caso, la richiesta può essere fatta in qualsiasi momento.
Ulteriori requisiti per ottenere il regime di libertà vigilata sono quelli di carattere soggettivo, quali: il soggetto deve tenere un comportamento tale da essere considerato sicuro anche fuori dal carcere; adempiere alle obbligazioni civili che derivano dal reato stesso, a meno che il soggetto sia impossibilitato ad assolverle.

Revoca ed estinzione della Libertà condizionale

Se la persona in libertà commette un reato, delitto o contavvenzione della stessa entità per cui è stato carcerato, la libertà condizionata viene revocata. Significa che, trasgredendo agli obblighi, il soggetto non potrà più usufruire di questo istituto. L’obiettivo è quello di incentivare la buona condotta nel condannato e supportare un recupero sociale.
In caso di esito positivo, vale a dire in assenza di revoca, al condannato viene riconosciuta l’estinzione della pena e la revoca di eventuali misure di sicurezza stabilite dal giudice al momento della condanna.

Differenze con la libertà vigilata

Libertà condizionale

Spesso si può cadere in errore e fare confusione tra libertà condizionale e libertà vigilata credendo siano la stessa cosa.
Nello specifico, la libertà vigilata è una misura di sicurezza, che non prevede il carcere, concessa al condannato. La sorveglianza spetta alle Forze dell’Ordine per mentre l’assistenza e la risocializzazione al Centro di Servizio Sociale. La liberazione condizionale è, invece, uno dei presupposti alla libertà vigilata.

La libertà vigilata viene concessa dal giudice che infligge la condanna o dal Magistrato di Sorveglianza. Gli obblighi del soggetto sono quelli di: conservare la carta precettiva ed esibirla ad ogni richiesta; essere sempre reperibile; non cambiare la residenza nello stesso Comune senza avvisare la Polizia e il Servizio Sociale né cambiare Comune di residenza senza avere l’autorizzazione del Magistrato.
Come detto prima, il condannato è affidato ad un Centro di Servizio Sociale che svolge la funzione di assistenza e sostegno fino al suo reinserimento. Il Centro è tenuto anche a informare regolarmente il Magistrato circa gli esiti degli interventi eseguiti.
Se il condannato non osserva gli obblighi previsti dalla condanna, potrebbe vedersi sostituita la libertà vigilata con l’assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro.

Quali sono le misure alternative alla detenzione

Le misure alternative alla detenzione hanno lo scopo di rieducare il detenuto come stabilito dall’art. 27 della Costituzione. Esistono, però, presupposti necessari all’applicazione delle misure alternative (legge n. 354 del 26 luglio 1975). Alternativamente alla detenzione quindi si possono applicare le misure di:

  • Affidamento in prova ai servizi sociali;
  • Semilibertà;
  • Liberazione anticipata;
  • Detenzione domiciliare.

Affidamento in prova ai servizi sociali

La misura è prevista e sancita dall’art. 47 del DPR n 354/1976 in base al quale nel caso in cui la pena detentiva non supera i 3 anni, il detenuto può essere affidato in prova ai servizi sociali al di fuori dell’istituto detentivo e per un periodo pari a quello della pena comminata da scontare.

Il detenuto ne può usufruire in seguito a osservazione per un mese sulla sua personalità e la condotta all’interno della struttura di detenzione e se l’attività all’esterno può contribuire alla rieducazione del detenuto e assicurandosi che non commetta altri reati.

Semilibertà

La misura è disciplinata dall’art.48 e seguenti dell’Ordinamento Penitenziario. Il condannato può trascorrere parte della giornata detentiva al di fuori dell’istituto di pena. I detenuti che godono della semilibertà indossano abiti civili e sono affidati ad altri istituti o sezioni rieducative. I presupposti per la semilibertà è l’essere condannati a una pena superiore a 6 mesi e se il condannato non è affidato già in prova ai servizi sociali. La semilibertà si applica dopo aver espiato almeno metà della pena. Un ergastolano può ambire al regime di semilibertà solo dopo aver espiato 20 anni di pena.

La liberazione anticipata

È una misura regolata dall’art. 54 della Legge n. 354/1975 per cui si ammette il condannato a uno sconto di pena qualora abbia dimostrato di partecipare alla sua rieducazione. Lo sconto consiste in una detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata, incluso il periodo di custodia cautelare, di detenzione domiciliare o di affidamento ai servizi sociali.

Detenzione domiciliare

La misura alternativa è prevista dall’art. 47 ter della Legge n. 354/1975 per casi particolari. Si tratta della possibilità di scontare la pena detentiva presso il proprio domicilio o altro luogo di cura, accoglienza o assistenza. Ne possono usufruire:

  • Persone che necessitano di scontare una pena ma che abbiano compiuto 70 anni di età, non sono dichiarati delinquenti abituali, né per professione né per tendenza e che non siano mai stati condannati per aggravanti:
  • Donne incinta o madri con figli di età inferiore a 10 anni e conviventi con lei;
  • Padri esercenti potestà su figli di età inferiore a 10 anni e conviventi con lui e nel caso in cui la madre sia deceduta o impossibilitata ad assistere la prole;
  • Persone in condizioni di salute precarie o gravi che necessitano di costanti controlli i presidi sanitari
  • Persone di età inferiore a 21 anni con comprovate esigenze di studio, salute, lavoro o famiglia.

La detenzione domiciliare è revocata quando il comportamento del detenuto è incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa o contrario alle prescrizioni previste.

FAQ

Quando si possono richiedere le misure alternative?

Le misure alternative di detenzione possono essere nei casi specifici richiesti entro il 30° giorno dalla notifica dell’ordine di carcerazione oppure quando il residuo di pena lo consente.

Quando si sospende la condizionale?

La sospensione della pena con la condizionale si applica per 5 anni nel caso dei reati e per 2 anni nel caso delle contravvenzioni a condizione che il condannato non commetta altro reato o reiteri lo stesso.

Quante colte si può applicare la condizionale?

Secondo l’articolo 164 del codice penale, comma 4, la sospensione condizionale non può essere concessa più di una volta.

Chi concede la libertà condizionale?

La condizionale è concessa dal Tribunale di Sorveglianza nel caso in cui il detenuto – durante il periodo di pena – ha mantenuto un comportamento tale da essere ritenuto “sicuro nel suo ravvedimento”.7

Cosa significa 5 anni di condizionale?

La sospensione condizionale della pena consiste nella sospensione dell’esecuzione della pena per un massimo di 5 anni nel caso di reati gravi e un massimo di 2 anni per le contravvenzioni. L’estinzione del reato consegue solo se il soggetto non commette nuovamente un reato della stessa natura.

Come si chiama lo sconto di pena?

Lo sconto di pena è una misura alternativa che prende il nome di “liberazione anticipata” e consiste nello scontare 45 giorni per ogni semestre di condanna espiata. È una misura riconosciuta ai detenuti che hanno dimostrato di avere una buona condotta e può essere concesso anche a chi sconta la pena in regime di semilibertà o di arresti ai domiciliari.

Autore: Avvocato Giacomo Locopo

Immagine di Giacomo Locopo

Nato a Catania il 25 febbraio 1970, l'avvocato ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'illustre Università degli Studi La Sapienza di Roma. Attualmente, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella città di Palmi, dove esercita la professione legale con competenza e dedizione.