Chi commette un reato, di media, piccola o grave intensità viene rinchiuso in carcere per un periodo che varia in base alla gravità della pena. In Italia un condannato può però ottenere dei periodi più o meno lunghi per uscire fuori dal carcere. Solitamente il carcerato può ottenere tali benefici se gli viene riconosciuta la buona condotta all'interno del carcere. Si definisce libertà condizionata proprio il periodo di tempo che lo Stato concede al condannato al di fuori del carcere.
Menu di navigazione dell'articolo
Libertà condizionata: cos'è
La libertà condizionata è regolata in Italia dagli articoli 176 e 177 del codice penale. È possibile richiedere la libertà condizionata (detta anche libertà vigilata) solo se sono stati scontati determinati periodi di detenzione.
La libertà condizionata prevede inoltre che si venga controllati da un ufficiale. La domanda di libertà condizionata va presentata al direttore del carcere, che consegnerà la stessa al Tribunale che eventualmente deciderà sul da farsi comunicando la decisione al Magistrato di Sorveglianza.
Quest'ultimo potrebbe decidere di bloccare o non concedere la libertà vigilata se colui che l'ha richiesta ha commesso un reato simile al precedente o se viola le regole previste dalla libertà condizionata stessa. È necessario lasciar inoltre trascorrere sei mesi da una richiesta d' istanza di libertà condizionata all'altra. La libertà condizionata viene infine meno allo scadere del periodo di tempo previsto dalla pena stessa o dopo cinque anni dal provvedimento di libertà vigilata stessa.
Libertà condizionale: requisiti
Per ottenere la libertà condizionata è necessario inoltre aver scontato almeno trenta mesi di pena , almeno quattro anni e nel caso di un carcerato con accuse plurime, almeno tre quarti della durata di detenzione inflitta.
Per ottenere la libertà condizionata nei casi i ergastolo devono invece essere trascorsi ventisei anni. Può richiedere la liberà vigilata anche chi sta scontando un periodo di detenzione dovuto a un reato effettuato in età minorile. In quest’ultimo caso, la richiesta può essere fatta in qualsiasi momento.
Ulteriori requisiti per ottenere il regime di libertà vigilata sono quelli di carattere soggettivo, quali: il soggetto deve tenere un comportamento tale da essere considerato sicuro anche fuori dal carcere; adempiere alle obbligazioni civili che derivano dal reato stesso, a meno che il soggetto sia impossibilitato ad assolverle.
Revoca ed estinzione della Libertà condizionale
Se la persona in libertà commette un reato, delitto o contavvenzione della stessa entità per cui è stato carcerato, la libertà condizionata viene revocata. Significa che, trasgredendo agli obblighi, il soggetto non potrà più usufruire di questo istituto. L’obiettivo è quello di incentivare la buona condotta nel condannato e supportare un recupero sociale.
In caso di esito positivo, vale a dire in assenza di revoca, al condannato viene riconosciuta l’estinzione della pena e la revoca di eventuali misure di sicurezza stabilite dal giudice al momento della condanna.
Differenze con la libertà vigilata
Spesso si può cadere in errore e fare confusione tra libertà condizionale e libertà vigilata credendo siano la stessa cosa.
Nello specifico, la libertà vigilata è una misura di sicurezza, che non prevede il carcere, concessa al condannato. La sorveglianza spetta alle Forze dell’Ordine per mentre l’assistenza e la risocializzazione al Centro di Servizio Sociale. La liberazione condizionale è, invece, uno dei presupposti alla libertà vigilata.
La libertà vigilata viene concessa dal giudice che infligge la condanna o dal Magistrato di Sorveglianza. Gli obblighi del soggetto sono quelli di: conservare la carta precettiva ed esibirla ad ogni richiesta; essere sempre reperibile; non cambiare la residenza nello stesso Comune senza avvisare la Polizia e il Servizio Sociale né cambiare Comune di residenza senza avere l’autorizzazione del Magistrato.
Come detto prima, il condannato è affidato ad un Centro di Servizio Sociale che svolge la funzione di assistenza e sostegno fino al suo reinserimento. Il Centro è tenuto anche a informare regolarmente il Magistrato circa gli esiti degli interventi eseguiti.
Se il condannato non osserva gli obblighi previsti dalla condanna, potrebbe vedersi sostituita la libertà vigilata con l’assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro.