Mobilità e Licenziamento nel diritto dei Lavoratori
Con il termine mobilità si indica il licenziamento collettivo (il datore di lavoro può adottare questo tipo di provvedimento in presenza di condizioni previste dalla legge 223/91). Le imprese possono reclamare la mobilità per le seguenti cause: riduzione di personale, trasformazione di attività o fallimento (in questo caso le imprese devono comunque avere più di 15 dipendenti).
Tuttavia, se ne parla non soltanto per identificare le procedure di licenziamento collettivo ma più in generale per indicare la situazione del lavoratore che, proprio a seguito di una procedura di licenziamento collettivo, o in determinati casi a seguito di licenziamento per motivazione economica, viene a trovarsi senza lavoro.
In questo caso la preoccupazione è di predisporre degli strumenti per agevolare il reinserimento del disoccupato all'interno del mercato del lavoro. Ciò avviene attraverso l'iscrizione del lavoratore nelle liste e le attività formative che queste comportano.
Cosa accade in questa condizione
Per bilanciare la situazione di precarietà economica la legge prevede anche il versamento di una indennità economica che tuttavia a partire dal 1° gennaio 2013 verrà progressivamente sostituita dall'ASPI.
Non possono essere disposti in mobilità i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, gli apprendisti, gli impiegati che svolgono attività stagionali e quelli che hanno diritto alla pensione di anzianità. È bene sottolineare che le imprese, per procedere in tal senso, devono informare le rappresentanze sindacali aziendali e i sindacati. Il lavoratore in mobilità viene iscritto in una lista specifica (che gli assicura un accesso al lavoro agevolato). L’indennità è pari al trattamento di cassa integrazione e cioè l’80% dello stipendio lordo. Il lavoratore viene sospeso quando viene assunto a tempo determinato o a tempo parziale. Il giudice può ritenere illegittimo il licenziamento ordinato senza forma scritta.
Scopriamo le liste
I lavoratori che vengono a trovarsi senza lavoro a seguito di una procedura di licenziamento collettivo vengono inseriti, a cura della direzione provinciale del lavoro, all'interno di apposite liste dette liste.
La lista viene predisposta sulla base di schede che contengono le informazioni sulla posizione dei lavoratori in mobilità per individuare:
- la loro professionalità
- la preferenza per mansioni diverse
- la disponibilità al trasferimento in altra sede.
Approvata la lista la direzione provinciale per il lavoro adotta tutte le iniziative possibili per favorire il reinserimento dei disoccupati all'interno del mondo del lavoro.
In questo contesto viene proposta l'attivazione di corsi per la riqualificazione professionale.
La direzione provinciale del lavoro inoltre promuove l'utilizzo dei lavoratori in mobilità all'interno di opere o servizi di pubblica utilità.
Criteri per la scelta dei lavoratori e cause di licenziamento
L’azienda che si trova nella condizione di dover scegliere quali lavoratori collocare in mobilità deve ponderare la scelta in base a criteri sanciti dai contratti collettivi e dagli accordi con i sindacati. Qualora non ci siano indicazioni in tal senso, la scelta deve essere basata considerando i carichi di famiglia del dipendente, l’anzianità e infine le esigenze tecniche, amministrative, produttive ed organizzative. Per quanto riguarda la causa del licenziamento, quella in deroga e ordinaria viene concessa ai lavoratori in caso di:
- Esaurimento della cassa integrazione ordinaria;
- Riduzione del personale;
- Ristrutturazione e riconversione aziendale;
- Cessazione dell’azienda.
L'indennità
I lavoratori collocati in mobilità che hanno un'anzianità aziendale di oltre 12 mesi di cui 6 di lavoro effettivo hanno diritto ad una indennità.
L'indennità ha una durata di:
- 12 mesi in generale
- 24 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 40 anni
- 36 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni.
Si ottiene presentando una apposita domanda all'INPS da inviarsi entro 60 giorni dal licenziamento:
- per mezzo dei servizi telematici dell'INPS
- per mezzo dei call center dell'INPS
- per mezzo di un patronato.
La tutela accordata al dipendente (nel caso venga licenziato ingiustamente), è poi diversa a seconda della dimensione dell'azienda. Oltre alla reintegrazione immediata, il licenziamento illegittimo impegna il datore di lavoro a ricompensare il lavoratore del danno subito, attraverso il pagamento della retribuzione globale di fatto. Tale pagamento presume il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. Il lavoratore può rinunciare alla reintegrazione, chiedendo in cambio un'indennità pari a 15 mensilità di retribuzione.
Come fare la domanda
Come già precisato, il lavoratore che è stato inserito nella lista deve provvedere a inviare la domanda di indennità di mobilità in deroga e ordinaria all’INPS. La domanda si inoltra telematicamente, compilando la domanda online sul sito dell’INPS e accedendovi attraverso le proprie credenziali. La domanda, in alternativa, può essere presentata tramite i CAF e i patronati autorizzati. I moduli da utilizzare sono:
- Il modello DS 21 da trasmettere all’INPS entro 60 giorni dal licenziamento;
- Modulo DS22 che contiene la dichiarazione del datore di lavoro con i dati del dipendente, dell’azienda, del rapporto di lavoro e della retribuzione.
L’ente che eroga e paga l’indennità è l’INPS previa accettazione della domanda. Il pagamento avviene tramite bonifico bancario o postale (nella domanda il lavoratore deve indicare il proprio IBAN). Il lavoratore può richiedere il pagamento in soluzione unica dell’intera indennità spettante a fronte di valida motivazione come l’avvio di una propria impresa autonoma con effettiva apertura di partita IVA o prova di essere entrato a far parte di una cooperativa in qualità di socio.
Nel caso in cui il lavoratore che ha riscosso l’indennità per intero, ritrova occupazione come dipendente entro 24 mesi successivi al pagamento è obbligato a restituire quanto ha ricevuto, comunicando all’INPS la riassunzione entro 10 giorni dal nuovo impiego. L’INPS provvederà al recupero delle somme versate in unica soluzione. Se il lavoratore non effettua la comunicazione, è tenuto alla restituzione di quanto ha riscosso in un'unica soluzione e maggiorata degli interessi legali.
Il pagamento dell’indennità da parte dell’INPS parte dall’ottavo giorno successivo il licenziamento (se la domanda viene inoltrata nei primi 8 giorni) oppure dal 5° giorno successivo la data della domanda se la domanda viene presentata dopo l’ottavo giorno. In caso di pagamenti ritardati, l’ente previdenziale provvede al pagamento degli arretrati in un unico versamento al primo bonifico, effettuando i dovuti calcoli e per la somma dovuta.
Il calcolo dell’indennità è proporzionale all’importo dell’integrazione salariale e spetta per l’80% della retribuzione lorda spettante comprendente le voci fisse che compongono la busta paga.
Cosa succede dopo il licenziamento
L'obbligo di riassunzione del lavoratore invece viene ordinato dal giudice nei confronti dei datori di lavoro, imprenditori o meno, che occupano: · fino a 15 dipendenti · fino a 60 complessivamente se nell'unità produttiva interessata sono occupati meno di 16 dipendenti. Questa tutela si accosta anche alle organizzazioni di tendenza (non imprenditori che svolgono attività senza fini di lucro) e ai lavoratori dipendenti da enti pubblici (in cui la stabilità non è garantita da norme di legge).
Il licenziamento illegittimo pone dunque il datore di lavoro di fronte alla scelta di riassumere il lavoratore entro 3 giorni oppure, di pagargli un'indennità (che dovrà essere compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità).