In ambito bancario si parla di OPA, ovvero di offerta pubblica di acquisto, quando si procede ad una negoziazione di valori mobiliari mediante cui un soggetto si rivolge senza alcuna mediazione ai portatori di titoli di una società quotata in borsa, detta società bersaglio, per effettuare un'offerta di acquisto di azioni o obbligazioni, oppure per la sottoscrizione di nuovi titoli.
Menu di navigazione dell'articolo
In questo modo, chi attua l'OPA cerca di effettuare queste operazioni ad un prezzo ed entro un tempo prestabilito.
Tipologie
L'OPA vera e propria prevede in cambio dell'acquisto dei titoli un corrispettivo in denaro; se invece il corrispettivo è costituito da altri titoli, si parla di OPS, offerta pubblica di scambio, mentre nel caso in cui il corrispettivo è misto in titoli e denaro, si parla di OPAS.
Quando è obbligatoria
L'OPA è obbligatoria in quattro casi.
Innanzitutto, se c'è un'offerta preventiva che riguardi un ammontare di titoli che garantiscano un'influenza dominante nell'assemblea dei soci.
Un altro caso in cui l'OPA è obbligatoria si ha quando c'è un'offerta successiva, ovvero quando il controllo di una società quotata può essere ottenuto mediante acquisti estranei ai mercati regolamentati.
C'è poi il caso di OPA in offerta residuale, quando si è acquisito il controllo di una società quotata in una percentuale tale che il residuo è inferiore al 10%.
Infine abbiamo il caso di OPA per un offerta incrementale, in cui il singolo azionista in possesso di una quota pari alla metà di quella che determina il controllo della società, è obbligato a fare ricorso alla procedura di offerta pubblica se vuole aumentare la propria partecipazione sociale di un quinto, oppure di una quota superiore al 2% del capitale.
Procedura di presentazione di un’Offerta
La presentazione di un’OPA può essere effettuata da un qualsiasi soggetto, persona fisica o società, mediante una procedura che prevede i seguenti passi:
- comunicazione alla Consob (Autorità che vigila sulla Borsa Italiana) che rende pubblica la dichiarazione di offerta. Non appena avviene la pubblicazione il CDA della società emittente ha l’obbligo di informare i rappresentanti dei lavoratori o, on mancanza di questi, i lavoratori;
- entro il termine perentorio di 20 giorni, il soggetto offerente deve presentare alla Consob un documento in cui sono indicati tutti i dettagli dell’offerta. Oltre questo termine, la società viene sospeso dalla possibilità di avanzare la stessa offerta nei successivi dodici mesi;
- entro 15 giorni, l’Autorità di controllo valuta il documento e lo trasmette alla società oggetto di OPA. Anche in questo caso, i sindacati o i lavoratori devono essere tempestivamente informati;
- In accordo con la società emittente, la Consob approva o respinge l’offerta. Nel caso di approvazione si prosegue con la diffusione sul mercato.
Le offerte pubbliche che la Consob deve valutare sono quelle aventi ad oggetto: titoli emessi da società con sede legare in Italia che possono essere oggetto di negoziazione sui mercati italiani; titoli emessi da una società con sede legale in un altro Stato della Comunità Europea e ammessi alla negoziazione sui mercati italiani; titoli emessi da una società con sede legale in uno Stato comunitario e ammessi alla negoziazione sia nei mercati italiani che comunitari.
La Consob ha anche il potere di sospendere l’offerta quando si presentano alcuni casi, tra cui il sospetto di violazione delle norme regolamentari e se si presentano fatti nuovi o non indicati in precedenza che possano minare il giudizio dell’offerta. In altri casi, può dichiararla decaduta.
Valutazione dell’Offerta
Una volta ricevuto il documento di offerta, riunisce il CDA per decidere se accettare o meno, nel gergo si giudica l’offerta amichevole oppure ostile. La valutazione viene fatta sulla base degli esiti positivi che potrebbero scaturire dall’accettare dell’offerta. Una volta effettuata la valutazione, la società pubblica un comunicato ufficiale in cui viene espressa la decisione.