Patteggiamento della pena: quando e come?
Un argomento molto interessante relativo al Diritto Penale è quello relativo al patteggiamento della pena in sede di processo.
Il patteggiamento sulla pena rappresenta un istituto del diritto processuale penale disciplinato dal punto 4 dell'art.2 della legge delega dl 1987 e dall'art. 444 c.p.p. come modificato dalla legge 12 giugno 2003 n.134. Il patteggiamento è dunqueil procedimento caratterizzato dalla richiesta rivolta al Giudice dall'imputato di una sanzione sostitutiva diminuita fino a un terzo.
Richiesta di patteggiamento della pena
La richiesta può dunque essere inoltrata entro 15 giorni dalla notificazione del decreto.
Se la struttura del procedimento penale lo permette, l'imputato che si è visto rifiutare la richiesta di patteggiamento può ripresentarla prima della dichiarazione di apertura. In questo caso l'ufficio del pubblico ministero può proporre appello; il giudice può pronunciare una sentenza che applica la pena richiesta anche alla chiusura del dibattimento. In questo caso l'ufficio del PM potrà proporre appello se questi era dissenziente.
Modalità del patteggiamento
Il legislatore, nel 1989, individuò un meccanismo che assicurò l’accelerazione della definizione della fase dell’impugnazione; stabilì che con rito camerale venissero trattati gli appelli aventi ad oggetto concessione o rivalutazione del bilanciamento di circostanze attenuanti comuni.
La crisi del sistema giustizia in Italia
Così come stabilito dal legislatore, l’imputato, insieme al PM (Pubblico Ministero) hanno facoltà di chiedere al giudice la riduzione della pena pecuniaria fino a un terzo oppure che la pena non superi l’arco temporale dei cinque anni. Nel caso invece dei delitti tributari, per poter avvalersi di questo diritto processuale penale, è necessario prima aver estinto i reati o violazioni fiscali di cui si è colpevoli. Per molti, il patteggiamento è un’ammissione di colpa, una sorta di escamotage di cui l’imputato si avvale per accertare sì le proprie colpe ma chiedendo allo stesso tempo uno sconto di pena. Questo principio, valevole in via teorica, è però applicabile in tutti i campi?
Alcuni reati, per la sensibilità che si ripercuote sulla collettività, non dovrebbero prevedere questa formula, soprattutto se il reato è grave. In Italia, infatti, la stragrande maggioranza dei cittadini non crede ad una giustizia certa: sono troppi ormai i casi di imputati che, nonostante gravi reati, non sono puniti a dovere oppure che riescono a essere favoriti da tutti i cavilli di legge che tra 1° grado, Appello, Cassazione e sconti di pena alla fine rimangono in carcere pochi anni, o che addirittura sono spediti subito agli arresti domiciliari. Purtroppo, il vizio italiano è che nel nostro Paese vince il più furbo, che risulta tale anche quando va a processo, sfruttando tutte le sue possibilità per non avere una sanzione adeguata.
Su questo incide anche la lunghezza dei processi in Italia, che alcune volte si chiudono con un nulla di fatto perchè vanno in prescrizione. Una doppia sconfitta per il sistema Paese che non riesce a garantire il giusto senso della giustizia ai cittadini. Sulla lunghezza dei processi, gli addetti ai lavori si sono difesi con la carenza di personale che non consente di poter sbrigare in modo veloce tutte le pratiche. Proprio a riguardo, è auspicabile quanto prima una vera riforma della giustizia. Forse bisognerebbe seguire il modello britannico, che ha dato una forte accelerata al settore, promuovendo le udienze attraverso Skype e la lettura on line delle sentenze. Un sistema che sarebbe stato pensato per quei contenziosi civili che non superano la soglia delle 25mila sterline. Un modo per svuotare le cancellerie dei Tribunali, attraverso lo sfruttamento delle nuove piattaforme tecnologiche.