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Dopo aver parlato della Questura di Roma e delle sanzioni per eccesso di velocità, oggi cambiamo argomento. Un argomento molto interessante relativo al Diritto Penale è quello relativo al patteggiamento della pena in sede di processo. Il patteggiamento è dunque il procedimento caratterizzato dalla richiesta rivolta al Giudice dall'imputato di una sanzione sostitutiva diminuita fino a un terzo.

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Richiesta di patteggiamento della pena

La richiesta può dunque essere inoltrata entro 15 giorni dalla notificazione del decreto.

Se la struttura del procedimento penale lo permette, l'imputato che si è visto rifiutare la richiesta di patteggiamento può ripresentarla prima della dichiarazione di apertura. In questo caso l'ufficio del Pubblico ministero può proporre appello; 

L’ultimo comma dell’art 444 del Codice penale prevede per la parte richiedente il patteggiamento di subordinare la concessione alla sospensione condizionale della pena. Il giudice può accettare o rigettare la richiesta. La richiesta di patteggiamento può essere inoltrata anche durante la fase delle indagini preliminari, ovvero prima dell’azione penale, ma non può essere formulata dopo la chiusura dell’udienza preliminare; tuttavia, se il PM (Pubblico Ministero) attiva altri riti, la richiesta di patteggiamento può ancora essere ritenuta ammissibile purché tempestivamente formulata. I termini previsti per la richiesta variano nei modi seguenti.

  • Se in corso di giudizio in direttissima: si potrà formulare la richiesta di patteggiamento fino all’apertura del dibattimento;
  • Se in corso di giudizio immediato: si può richiedere il patteggiamento entro 15 giorni dall’emissione del decreto di giudizio immediato;
  • Se in corso di procedimento penale: si può formulare in sede di opposizione.

Modalità del patteggiamento

Tra le modalità di patteggiamento, il procedimento prevede l’accordo delle parti. Anche qualora il PM manifesti un dissenso motivato, ciò non impedisce di poter applicare la riduzione della pena se il giudice ritiene il dissenso ingiustificato e se la pena è congrua. Al contrario, il dissenso dell’imputato rispetto al patteggiamento unilaterale formulato dal PM è insindacabile. Quando si raggiunge un accordo tra le parti, la proposta diviene irrevocabile.

Cosa accade dopo la richiesta

Le ipotesi che si possono verificare a seguito della richiesta di patteggiamento sono 5:

  1. Il PM presta il consenso al patteggiamento, il giudice precede al giudizio e reputa congruo applicare la pena richiesta in sede di patteggiamento. La sentenza non è appellabile, ma vi si può fare ricorso solo in Cassazione.
  2. Il PM non presta il consenso al patteggiamento, il giudice ne prende atto e precede al giudizio che potrebbe comunque essere formulata nei termini richiesti dal patteggiamento, seppur rifiutato.
  3. In caso di patteggiamento consentito, il giudice può tuttavia non ritenere la pena congrua e la rigetta;
  4. Il giudice può rigettare l’istanza perché la qualificazione giuridica del reato è errata e non è più possibile modificarla in fase negoziale;
  5. Il giudice può ritenere carente la prova del fatto a cui fa capo l’imputazione.

Rito abbreviato e patteggiamento della pena: ecco la differenza

Patteggiamento della pena

Con il patteggiamento l’imputato ammette di aver commesso il reato, rinuncia alla difesa e subisce una condanna concordando, in cambio, la pena con il pubblico ministero in modo da non avere sorprese nel corso del processo.
Con il rito abbreviato, invece, è sempre possibile essere assolti e si è giudicati in base agli atti raccolti dal pubblico ministero, senza poter essere difeso da eventuali testimoni propri.
Un altro vantaggio del patteggiamento della pena è che la parte civile lesa, in questo caso, non può richiedere il risarcimento del danno in sede penale.
La persona offesa, infatti, non ha alcun potere sulla decisione dell’imputato di patteggiare: il suo parere non viene preso in considerazione e non è dunque vincolante per la decisione del pubblico ministero.

Patteggiamento della pena: quando conviene richiederlo

In linea generale chiedere il patteggiamento della pena ha senso in determinate circostanze, tra cui: l’assenza di argomenti validi a sostegno della propria innocenza e per questo è consigliabile valutare sempre le argomentazioni disponibili per la difesa; un altro motivo riguarda l’impossibilità economica di sostenere un lungo processo, la media è infatti di quattro anni e questo non fa che far lievitare la parcella dell’avvocato, quindi anche voler chiudere rapidamente la vicenda può risultare un ottimo motivo per interrompere il calvario giudiziario. Il motivo più importante riguarda, probabilmente, la possibilità di avere la pena sospesa.
Il consiglio è dunque quello di valutare la propria situazione al meglio senza decidere frettolosamente. 

Per quali reati si può invocare il patteggiamento: limiti

La normativa contempla dei “limiti” al patteggiamento sia in termini “temporali” che “edittali”, ovvero in base alla pena prevista o, infine, in base alla tipologia di reato e alla tipologia di chi ha commesso il reato.

Per limiti temporali del patteggiamento si intendono le fasi processuali oltre le quali non è più possibile richiedere il patteggiamento. Per esempio, non si può invocare il patteggiamento quando il processo è stato celebrato per intero oppure poco prima che il giudice si ritiri in camera di consultazione per emettere la sentenza.

Il codice penale prevede che fin dalle prime fasi di indagine è possibile trovare un accordo al fine di patteggiare la pena. Al termine delle indagini, il patteggiamento può ancora essere richiesto fino alla rassegnazione delle conclusioni delle parti durante l’udienza preliminare oppure – se il procedimento non prevede l’udienza preliminare – entro le fasi che precedono l’apertura del dibattimento. Nei procedimenti per decreto, invece, il patteggiamento può essere richiesto tramite l’opposizione al Decreto penale di condanna.

Per quanto riguarda i limiti edittali, il patteggiamento può essere richiesto in base alla pena concreta applicabile per il reato commesso. Per esempio, il patteggiamento ordinario è concesso quando si raggiunge un accordo su una pena che prevede al massimo due anni di reclusione. È ancora possibile patteggiare la pena anche se si superano i due anni di reclusione, ma senza superare mai i 5 anni di reclusione previsti dal codice per un determinato reato. In questo secondo caso, si parla di patteggiamento allargato.

Infine, vi sono limiti alla richiesta del patteggiamento in base alla tipologia di reato e tipologia di colpevole. Per alcuni reati, il codice vieta espressamente il ricorso al patteggiamento se la pena comminata supera complessivamente i due anni di reclusione. I reati e la tipologia di autore del reato per cui non si applica il patteggiamento sono, in genere, i reati di violenza sessuale.

Il patteggiamento allargato

Per patteggiamento allargato si intende quella concessione di usufruire del patteggiamento quando la pena è superiore ai due anni. È possibile patteggiare fino alla soglia limite di cinque anni di reclusione, ma questo comporta comunque ulteriori limiti e restrizioni di cui tener conto.

Nel patteggiamento ordinario – previsto nei casi in cui il limite massimo di pena è stabilito a due anni – sono contemplati alcuni aspetti vantaggiosi nella scelta del patteggiamento, al contrario con quello “allargato” molti benefici non possono essere concessi e occorre valutare bene l’opportunità di richiederlo. Infatti, il patteggiamento allargato non “estingue” il reato commesso: al termine dei 5 anni, il reato non si estingue e si dovrà comunque confrontarsi con l’esecuzione della pena.

In ogni caso, il patteggiamento allargato non potrà essere richiesto nei casi di reato di particolare “allarme”, nello specifico: la violenza sessuale, la violenza sessuale su minori e quella di gruppo. Inoltre, non è previsto il patteggiamento per alcuni reati contro la pubblica amministrazione almeno ché non si restituisca il prezzo del reato o il profitto che intanto se ne è ricavato.

Relativamente al tipo di autore del reato, non può essere richiesto da recidivi reiterati, criminali professionali o per tendenza e delinquenti abituali.

FAQ

Cos'è il rito abbreviato nel sistema giudiziario?

Il rito abbreviato è una procedura speciale nel sistema giudiziario italiano che consente di abbreviare i tempi del processo. Questa scelta è un diritto dell'imputato, che può chiederlo al giudice entro un termine stabilito dalla legge. La peculiarità di questo rito consiste nel fatto che il giudice decide sulla base degli atti depositati nel fascicolo del pubblico ministero, senza la necessità di un dibattimento completo.

Quando conviene scegliere il rito abbreviato?

La decisione di optare per il rito abbreviato dipende da vari fattori. Una delle principali ragioni per scegliere il rito abbreviato è quando le prove a carico dell'imputato sembrano schiaccianti e non c'è possibilità di smentirle durante un dibattimento. Inoltre, optare per il rito abbreviato può essere vantaggioso in termini di tempo, poiché il processo si conclude più velocemente. Inoltre, nel caso di condanna, la pena viene ridotta di un terzo.

Ci sono svantaggi nel scegliere il rito abbreviato?

Sì, ci sono alcuni svantaggi nel scegliere il rito abbreviato. In primo luogo, l'imputato rinuncia al diritto di difendersi in un dibattimento completo, limitando quindi la possibilità di contraddire le prove a suo carico. Inoltre, una volta scelto, il rito abbreviato non può essere revocato, il che significa che l'imputato non può tornare indietro e chiedere un processo ordinario. È una decisione che va presa con cautela e di solito con il consiglio di un avvocato esperto.

Qual è l'impatto del rito abbreviato sulla sentenza?

Il rito abbreviato ha un impatto significativo sulla sentenza. Se l'imputato è condannato, la pena è automaticamente ridotta di un terzo rispetto a quella che sarebbe stata imposta con un processo ordinario. Tuttavia, è importante ricordare che optare per il rito abbreviato non implica una confessione di colpa, ma semplicemente la rinuncia al dibattimento completo.

Chi può richiedere il rito abbreviato?

Nel sistema giudiziario italiano, il rito abbreviato può essere richiesto da qualsiasi imputato, a prescindere dalla gravità del reato contestato. Tuttavia, la decisione di optare per questo tipo di rito dovrebbe essere presa in consultazione con un avvocato, in quanto comporta la rinuncia a diversi diritti, tra cui il diritto a un dibattimento completo.

Autore: Avvocato Giacomo Locopo

Immagine di Giacomo Locopo

Nato a Catania il 25 febbraio 1970, l'avvocato ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'illustre Università degli Studi La Sapienza di Roma. Attualmente, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella città di Palmi, dove esercita la professione legale con competenza e dedizione.