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Secondo quanto riportato dal codice civile italiano, si viene a determinare una società cooperativa quando tre o più soci vogliano gestire in comune un'impresa, che abbia come scopo principale quello di fornire ai soci stessi una serie di beni o servizi che hanno determinato la nascita della stessa.

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La caratteristica principale che contraddistingue dunque le società cooperative è quella di avere uno scopo mutualistico.

Altri principi fondamentali della, oltre alla mutualità, sono la solidarietà e la democrazia. Secondo quanto stabilito dall'articolo 45 della Costituzione, si viene a riconoscere da parte della Repubblica italiana la funzione sociale della cooperativa, con carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

Differenze fra le società cooperative

Sempre secondo il Codice civile, si distinguono due tipi di cooperative:

  • a mutualità prevalente
  • non a mutualità prevalente, dette altresì "cooperative diverse"

Rientrano nel primo tipo quelle dotate delle seguenti caratteristiche, stabilite dall'articolo 2512:

  • svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

Il codice civile prevede criteri oggettivi per il calcolo della prevalenza e fissa i vincoli statutari da adottare per le cooperative a mutualità prevalente (art. 2513 e 2514).

Disposizioni fiscali delle società

Leggi speciali determinano un carattere agevolativo delle disposizioni fiscali cui sono sottoposte le società di questo tipo. E' impossibile per una società cooperativa trasformarsi in società a scopo di lucro, ma non viceversa.

Vediamo ora, cosa si intende per cooperative sociali, dal punto di vista particolare del diritto commerciale: esse fanno parte di una categoria speciale, che hanno come obiettivo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Normative delle cooperative

Stando all'articolo 1 della legge 8/11/1991 n° 381, tale obiettivo viene perseguito attraverso due modalità:

  • la gestione di servizio socio-sanitari ed educativi (tipo A);
  • lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B).

Tale legge disciplina dunque le cooperative sociali e le tutela, ma serve anche da riferimento in merito ai doveri e ai divieti cui sono sottoposte. Questo perchè hanno un regime particolare agevolate e particolare per cui l'attività deve trovare giustificazione.

I soci in cooperativa

La legge di cui sopra disciplina anche la figura dei soci in cooperativa. Esiste la figura del socio volontario e quella del socio svantaggiato. Inoltre, esistono particolari convenzioni che determinano le particolari convenzioni pattuibili con determinati Enti pubblici.

La situazione in Italia

Nel territorio italiano, le cooperative sociali rappresentano una classe molto importante di società dal punto di vista dell'occupazione. La loro prima comparsa è avvenuta negli anni '70, e dal nord Italia si sono poi diffuse con successo su tutto il territorio nazionale.

Il loro successo è dovuto in parte alla struttura imprenditoriale, all'appoggio dato loro dagli enti pubblici e dal modo di organizzazione autonoma con cui fioriscono nella società civile.

Una categoria particola di società è la cosiddetta Società europea (SE). All'interno di questa tipologia di società rientra qualsiasi forma di società che voglia essere costituita sul territorio dell'Unione europea, e che dunque funziona basandosi su di un tipo di regime di costituzione diverso.

Il regime di costituzione della società europea è infatti unico, non essendo sottoposto a normative statali diverse, ed è regolato dal regolamento europeo No 2157/2001 datato 8 ottobre 2001.

Caratteristiche

Innanzitutto, la sede di una società europea va collocata entro il confine della Comunità europea e deve appartenere allo stesso Stato membro in cui risiede l'amministrazione centrale.

La società europea è dotata di proprio organi interni che le danno autonomia funzionale. I soci hanno a disposizioni due modelli di organizzazione.

Il più semplice dei modelli di società europea è costituito da due soli organi: assemblea dei soci e organo di amministrazione.

Il secondo modello, più complesso, è dotato di tre organi: assemblea dei soci assemblea dei soci, organo di direzione, organo di controllo.

Fonti

Le fonti della società europea sono le:

  • disposizioni di legge adottate dagli stati membri;
  • disposizioni di legge adottate dagli stati membri per le società per azioni;
  • disposizioni dello statuto della società europea;
  • disposizioni statutarie riconducibili direttamente al regolamento;
  • norme dettate dai singoli stati;
  • accordi di autonomia privata previsti per la società europea.

Costituzione

E' possibile costituire la società europea secondo quattro modalità.

  • Fusione per incorporazione
  • Costituzione di una società europea affiliata
  • Trasformazione di una società pre-esistente in società europea
  • Costituzione di una società europea holding

La società definita Società cooperativa europea è un tipo di società definita dal proprio scopo mutualistico, e sorge sulla falsariga della società europea vera e propria.

A livello europeo, dunque la società cooperativa europea è regolamentata dalle seguenti normative:

  • regolamento (CE) 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della società cooperativa europea;
  • direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che specifica nello statuto della società cooperativa europea il coinvolgimento dei lavoratori.

Accanto a queste norme basilari, sono intervenute anche successive rettifiche.

Costituzione

Stando dunque alla regolamentazione europea, la società cooperativa europea può essere costituita attraverso uno dei seguenti modi:

  • da almeno cinque persone fisiche residenti in almeno due stati membri;
  • da almeno cinque persone fisiche e società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del trattato, nonché da altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato, costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale in almeno due Stati membri diversi o siano soggette alla legge di almeno due Stati membri diversi;
  • da società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del trattato e altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato costituite conformemente alla legge di uno Stato membro che siano soggette alla giurisdizione di almeno due Stati membri diversi;

Cos'è e come nasce il diritto europeo

L’Europa e i Paesi membri dell’Unione Europea stessa, Italia compresa, sono legati tra di loro tramite leggi e accordi internazionali utili a rendere più omogenea e pacifica la cooperazione e le relazioni tra gli stati membri.

Esiste inoltre un corpus di norme, volte proprio a definire le linee generali e specifiche dell’organizzazione e dello sviluppo dell’Unione europea stessa: scopriamo dunque le fonti del diritto europeo

Il diritto europeo (anche diritto dell'Unione europea, in passato definito come diritto delle Comunità Europee), comprende dunque i diritti di tutte le organizzazioni comunitarie facenti parte dell’Unione; ha una sua peculiarità giuridica specifica e distinta da quello internazionale pubblico, al quale appartiene pur distaccandosene perché possiede delle caratteristiche peculiari di un Paese e nazionale.

fonti diritto europeo



Definito anche come Diritto comunitario, prevede infatti anche delle sanzioni in casi particolari; si colloca dunque a metà strada tra il nazionale e l'internazionale. Nell’ambio delle fonti del diritto europeo rientrano inoltre alcune dinamiche di sovranità amministrativa o legislativa che alcuni Stati Membri hanno ceduto all’Unione Europea.
Nasce con la nascita del metodo comunicato, in sostituzione di quello tradizionale e di natura intergovernativa.

ESso viene suddiviso in due branche ben distinte. Esiste infatti il diritto comunitario originario contenente i principali trattati fondanti delle Comunità Europee, compresi eventuali modifiche di protocolli. Fanno parte del diritto comunitario originario: l'Atto Unico Europeo, il Trattato di Maastricht, il Trattato di Amsterdam, il Trattato di Nizza, e il Trattato di Lisbona. C’è poi il diritto comunitario derivato contenente aggiornamenti, direttive, decisioni e atti atipici.

Quali atti rientrano in queste categorie?

Di seguito spieghiamo meglio quanto appena detto sul diritto europeo. Partiamo dalle fonti di diritto primario che comprendono:

  • trattati dell’Unione Europa, citati poc’anzi;
  • principi generali comuni agli Stati membri, di cui ne elenchiamo alcuni: certezza del diritto, legalità, sussidarietà, leale cooperazione, non discriminazione, rispetto dei diritti acquisiti;
  • principi del diritto comunitario, tra i quali citiamo: libera circolazione di persone, servizi e capitali, solidarietà tra Paesi membri dell’UE, mutuo riconoscimento.

A parte si considera invece il diritto comunitario derivato: all’interno di questa materia, rientrano tutti i regolamenti, le direttive, le raccomandazioni (queste non sono obbligatorie ma consigliano un certo tipo di comportamento a mo’ di sollecito), i pareri (punti di vista dell’Istituzione) e gli atti atipici.

Un’Unione Europea forte?

Nell’epoca attuale, dominata da contrasti, guerre e destabilizzazioni derivanti dal terrorismo, la necessità di avere un’Unione Europea forte è quanto di più augurabile per la pace del pianeta. Tutto ciò si scontra attualmente con problemi che rallentano questo processo: nella UE la voce da padrone la fa la Germania, con la Cancelliera Merkel che troppo spesso si sostituisce o supera gli attuali organismi dell’Europa, dal Consiglio Europeo al Parlamento Europeo. Il clima di austerità, inglobato nella crisi economica attuale, ha provocato una spaccatura interna e un’eurozona che va a doppia velocità: i Paesi del Nord con bilanci statali ottimi e Paesi del Sud che soffrono il deficit economico, con i primi che non vogliono allentare per nessun motivo i vincoli di bilancio dei secondi.

Una situazione che porta alla paralisi attuale, per quell’Europa che assomiglia solo a burocrazia. Dal fronte economico si passa alla politica estera: l’Unione Europea, per essere più forte, dovrebbe parlare con una voce sola, invece ogni Stato membro prende le sue posizioni con una diversità di veduta lampante. E’ chiaro che in questa situazione, l’eurozona non arriverà mai ad essere una realtà forte ed unitaria e i recenti casi di allontarsi dall’euro (Grecia in primis) devono essere considerati dei campanelli d’allarme da non sottovalutare per nulla.

Autore: Avvocato Giacomo Locopo

Immagine di Giacomo Locopo

Nato a Catania il 25 febbraio 1970, l'avvocato ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'illustre Università degli Studi La Sapienza di Roma. Attualmente, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella città di Palmi, dove esercita la professione legale con competenza e dedizione.