All'interno della descrizione giuridica delle ditte, espressa nel codice civile, viene denominata Società in accomandita per azioni (S.p.A.) un'impresa di capitali nella quale le quote di partecipazione dei vari soci vengono determinate ed espresse in azioni.
Menu di navigazione dell'articolo
- Caratteristiche di questa tipologia di Società
- Tipologie di Soci
- Particolarità fiscali
- Società in accomandita: Iscrizione alla Camera di Commercio
La Società in accomandita per azioni è dotata di personalità giuridica e possiede autonomia patrimoniale perfetta. In pratica, il capitale sociale viene suddiviso in un determinato numero di titoli, che vanno a rappresentare e incorporare la corrispettiva quota di partecipazione nonché i diritti sociali ad essa inerenti.
Caratteristiche di questa tipologia di Società
Una Società in accomandita per azioni viene definita giuridicamente negli articoli 2325 e seguenti del Codice civile. Il patrimonio sociale è distinto in maniera perfetta da quello privato dei singoli soci, che dunque non sono tenuti a rispondere delle obbligazioni della ditta.
Inoltre, i soci hanno responsabilità limitata alla sola quota di partecipazione, e sono legati da vincolo di sussistenza proprio in virtù della normativa relativa alla SPA.
Qualora uno dei precedenti elementi descritti venisse a mancare, la ditta per azioni cessa di esistere o non viene considerata tale al momento della sua costituzione.
Modelli di amministrazione e controllo
Esistono tre diversi modelli di amministrazione e controllo delle Società in accomandita per azioni, che i soci possono decidere di sottoscrivere: quello tradizionale, più usato al momento, quello dualistico e quello monistico, entrambi costituiti da norme specifiche e da particolari rinvii al modello tradizionale.
E' una ditta di capitali con una propria personalità giuridica accomunabile alla normale Società in accomandita per azioni. La differenza fra i due tipi di ditta sta nella distinzione di due tipi di soci al proprio interno
Tipologie di Soci
All'interno della categoria delle ditte di persone esiste la cosiddetta società in accomandita semplice. Nell'ambito del diritto italiano, viene definita la società in accomandita semplice un particolare tipo di ditta costituita da persone, in grado di esercitare attività di tipo commerciale e non. Questo tipo di ditta è disciplinato dagli articoli 2313-2324 del codice civile.
La società in accomandita semplice si caratterizza a seconda della categoria di soci che la compongono. È composta da soci accomandatari, detti anche amministratori di diritto, che rispondono in maniera solidale e illimitata delle obbligazioni sociali. Essi solamente possono amministrare e rappresentare l'azienda. In caso di violazione dei loro obblighi, i soci accomandatari sono costretti a risarcire i danni procurati alla società, nonché i vari creditori sociali e tutti gli altri soci danneggiati.
Al contrario, ci sono i soci accomandanti, che rispondono delle obbligazioni contratte dalla ditta, ma solamente nei limiti della quota conferita dal socio stesso. Si tratta quindi di una ditta con responsabilità limitata, che prevede l'esclusione degli accomandanti dall'amministrazione. Se il socio accomandante viola tale divieto, o consente di inserire il proprio nome all'interno della ragione sociale, rischia l'esclusione dalla ditta.
L'atto costitutivo della ditta in accomandita semplice deve dichiarare in maniera esplicita i soci accomandanti e quelli accomandatari. La facoltà di rivalsa di eventuali creditori può essere effettuata sia sul capitale sociale che sul patrimonio personale dei soci accomandatari.
Infine, le norme giuridiche relative alla società in accomandita semplice sono pressochè simili a quelle della Società in accomandita per azioni, con l'aggiunta di alcune disposizioni specifiche.
Particolarità fiscali
La ditta in accomandita semplice prevede fra le varie pratiche burocratiche e fiscali quella di avere una partita IVA, l'iscrizione alla camera di commercio ed un registro della ditta stessa.
Società in accomandita: Iscrizione alla Camera di Commercio
L'iscrizione della società in accomandita alla Camera di Commercio è un passo essenziale e obbligatorio per iniziare l'attività imprenditoriale in modo regolare. La Camera di Commercio è un ente pubblico che ha il compito di tenere un registro delle imprese operanti sul territorio e di garantire la trasparenza e la legalità degli affari. Con l'iscrizione, la società in accomandita acquisisce una serie di benefici e vantaggi, oltre a sottostare alle norme e agli obblighi previsti dalla legge.
I documenti necessari per l'iscrizione
Per avviare il processo di iscrizione alla Camera di Commercio, i soci accomandatari dovranno presentare una serie di documenti e informazioni pertinenti. Tra questi, solitamente sono richiesti il contratto sociale, che definisce le caratteristiche e le modalità di funzionamento della società, e l'atto costitutivo, che indica la tipologia di società in accomandita costituita. Sarà necessario fornire anche la documentazione personale di ciascun socio e un'indicazione precisa dell'attività economica che la società intende svolgere.
Il ruolo della Camera di Commercio nell'iter di iscrizione
La Camera di Commercio ha il compito di verificare la completezza e la correttezza della documentazione presentata, nonché di accertarsi che la società in accomandita rispetti i requisiti previsti dalla legge. Una volta effettuati tali controlli, la Camera procederà con l'iscrizione nel registro delle imprese e rilascerà un numero di partita IVA, fondamentale per l'emissione delle fatture e per operare con clienti e fornitori.
Vantaggi dell'iscrizione alla Camera di Commercio
L'iscrizione alla Camera di Commercio comporta diversi vantaggi per la società in accomandita. In primo luogo, offre maggiore credibilità e fiducia verso i clienti e i fornitori, poiché dimostra che l'attività è regolarmente costituita e sottostà alle normative vigenti. Inoltre, l'iscrizione consente di partecipare a bandi di gara pubblici e di accedere a finanziamenti agevolati o contributi per lo sviluppo dell'attività.