All'interno della descrizione giuridica delle ditte, espressa nel codice civile, viene denominata Società in accomandita per azioni (S.p.A.) un'impresa di capitali nella quale le quote di partecipazione dei vari soci vengono determinate ed espresse in azioni.
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La Società in accomandita per azioni è dotata di personalità giuridica e possiede autonomia patrimoniale perfetta. In pratica, il capitale sociale viene suddiviso in un determinato numero di titoli, che vanno a rappresentare e incorporare la corrispettiva quota di partecipazione nonché i diritti sociali ad essa inerenti.
Caratteristiche
Una Società in accomandita per azioni viene definita giuridicamente negli articoli 2325 e seguenti del Codice civile. Il patrimonio sociale è distinto in maniera perfetta da quello privato dei singoli soci, che dunque non sono tenuti a rispondere delle obbligazioni della ditta.
Inoltre, i soci hanno responsabilità limitata alla sola quota di partecipazione, e sono legati da vincolo di sussistenza proprio in virtù della normativa relativa alla SPA.
Qualora uno dei precedenti elementi descritti venisse a mancare, la ditta per azioni cessa di esistere o non viene considerata tale al momento della sua costituzione.
Modelli
Esistono tre diversi modelli di amministrazione e controllo delle Società in accomandita per azioni, che i soci possono decidere di sottoscrivere: quello tradizionale, più usato al momento, quello dualistico e quello monistico, entrambi costituiti da norme specifiche e da particolari rinvii al modello tradizionale.
E' una dittadi capitali con una propria personalità giuridica accomunabile alla normale Società in accomandita per azioni. La differenza fra i due tipi di ditta sta nella distinzione di due tipi di soci al proprio interno
Soci accomandatari
Sono detti soci accomandatari, e dunque amministratori di diritto, coloro che rispondono in maniera solidale e illimitata delle obbligazioni sociali. Qualora avvenga una violazione dei loro obblighi, i soci accomandatari sono costretti a risarcire i danni procurati alla Società in accomandita per azioni , nonché i vari creditori sociali e tutti gli altri soci danneggiati.
Soci accomandanti
Le norme giuridiche relative alla s.a.p.a sono pressochè simili a quelle della Società in accomandita per azioni ; vanno aggiunge inoltre le seguenti disposizioni.
All'interno della categoria delle ditte di persone esiste la cosiddetta in accomandita semplice. Nell'ambito del diritto italiano, viene definita la società in accomandita semplice un particolare tipo di ditta costituita da persone, in grado di esercitare attività di tipo commerciale e non. Principalmente, la ditta in accomandita semplice si caratterizza a seconda della categoria di soci che la compongono.
Soci accomandanti
E' composta da soci che rispondono delle obbligazioni che vengono contratte dalla ditta, nei limiti della quota conferita dal socio stesso. Si tratta quindi di una ditta con responsabilità limitata, che prevede l'esclusione degli accomandanti dall'amministrazione.
Qualora tale divieto venga violato, il socio accomandante rischia l'esclusione dalla ditta; stesso fenomeno accade se l'accomandante consente di inserire il proprio nome all'interno della ragione sociale.
Soci accomandatari
I soci di questo tipo rispondono in maniera solidale ed illimitata in merito alle obbligazioni sociali: essi solamente possono amministrare e rappresentare l'azienda. Questo tipo di ditta è dagli articoli 2313-2324 del codice civile. L'atto costitutivo della ditta in accomandita semplice deve dichiarare in maniera esplicita i soci accomandanti e quelli accomandatari. La facoltà di rivalsa di eventuali creditori può essere effettuata sia sul capitale sociale che sul patrimonio personale dei soci accomandatari.
Particolarità fiscali
La ditta in accomandita semplice prevede fra le varie pratiche burocratiche e fiscali quella di avere una partita IVA, l'iscrizione alla camera di commercio ed un registro della ditta stessa.