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L’art. 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (commi da 9 a 13), convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Decreto Monti), ha apportato importanti modifiche alla disciplina relativa agli studi di settore, anche in materia di adeguamento.

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Cosa sono gli studi di settore?

Gli studi di settore – introdotti nel 1993 – sono uno strumento del Fisco per raccogliere sistematicamente i dati sull’attività e il contesto economico in cui opera un’impresa, libero professionista o lavoratore autonomo e servono per accertare la capacità reale di produrre reddito. Gli studi di settore sono suddivisi per ambiti e identificati con codici meccanografici. Per facilitare il contribuente nella compilazione è stato creato un software gratuito, GE.RI.CO.

La disciplina dell’adeguamento spontaneo

Il contribuente che esercita un’attività per la quale si applicano gli studi di settore è obbligato alla compilazione dell’apposito modello per la comunicazione dei dati. Chi disattende l’obbligo o non provvede anche a seguito di sollecito da parte dell’Agenzia delle entrate è sottoposto a sanzione amministrativa di 2.065 €. La disciplina per l’adeguamento spontaneo è contenuta nel DPR 195/1999 che prevede che l’adeguamento sia:

- Gratuito e non sanzionato per gli studi “nuovi” (la prima volta) o “revisionati”;
- Sanzionato per chi effettua l’adeguamento a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili.

Quando si applica la maggiorazione?

La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 33% (Decreto Monti) dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito utilizzando l’apposito mod. F24.

Sui maggiori ricavi da adeguamento il contribuente oltre all’eventuale maggiorazione dovrà versare anche l’IVA da calcolarsi in base all’aliquota media e utilizzando il codice tributo 6494 (Studi di settore adeguamento IVA).

I codici tributo da utilizzare sono:
- 4726. Persone fisiche – Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore;
- 2118. Soggetti diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore.

L’importanza di congruità e coerenza anche per adeguamento

Si è precisato che la L. 214/2011 ha introdotto nuove disposizioni relative agli studi di settore e in particolare i primi 8 commi introducono – a partire dal 1 gennaio 2013 - dei benefici per i contribuenti congrui, coerenti e veritieri, quali:

• inibizione agli accertamenti analitico – induttivi;
• riduzione di un anno del termine per l’accertamento;
• aumento al 33% della percentuale di tolleranza in caso di scostamento rispetto al Redditometro.

Più precisamente, il comma 9 si riferisce ai contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore.

Inoltre, il contribuente deve aver assolto regolarmente agli obblighi di comunicazione dei dati e la sua posizione deve risultare coerente con gli indicatori previsti dal relativo studio di settore. In pratica, quindi, il contribuente può accedere ai benefici se risulta congruo (anche per adeguamento) e coerente rispetto al risultato degli studi di settore.

La congruità vale anche per l’adeguamento dei ricavi dichiarati in dichiarazione e deve essere assecondata dalla coerenza a tutti gli indicatori previsti dallo studio di settore. L’esclusione dal regime speciale si applica alle società non operative per cui sufficiente dimostrare la congruità sull’anno e non quella del triennio di osservazioni ai fini della disciplina (circolare n. 14/E del 14 febbraio 2008.

I maggiori ricavi derivanti dall’adeguamento devono essere annotati nella sezione dedicata del Registro delle Fatture emesse o dei corrispettivi.

Come compilare il modello F24 con il codice tributo 4726

Come detto, il codice tributo 4726 è quello che le persone fisiche sono tenute a compilare con il modello F24 per versare la maggiorazione del 3% per l’adeguamento agli studi di settore.

La Risoluzione n. 66 del 2005 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il D.P.R. n. 195/1999 - relativo ai periodi di imposta in cui trova applicazione lo studio di settore – prevede che l’adeguamento per i periodi di imposta diversi da quelli in cui lo studio si applica per la prima volta deve essere effettuata dal contribuente con una maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi e i compensi derivanti dall’applicazione degli studi di settore e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione si versa entro i termini previsti di versamento a saldo dell’imposta sul reddito – il 16 giugno dell’anno successivo a quello in cui è stato generato il reddito, o il 16 luglio con una mora dello 0,4% a titolo di interesse verso l’Erario.

Nel caso in cui il contribuente ha dichiarata ricavi o compensi inferiori, può avvalersi del titolo della maggiorazione del 3% sulla differenza. Il codice tributo 4726 serve proprio a versare tale maggiorazione. È bene notare che non si tratta di un ravvedimento operoso, in quanto tale regime non si applica sui tributi.

Per compilare il modulo F24 correttamente occorre indicare sia l’importo a debito dovuto sia la somma dei debiti iscritti alla sezione Erario oltre che quella relativa ad eventuali crediti. Al saldo, si ottiene la posizione netta del contribuente quale differenza tra il totale dei debiti e il totale dei crediti.

La sezione da compilare del modello F24 è “Erario”, il riferimento normativo è il D.P.R: n. 195 del 31/05/1999, art. 2, comma 2 bis. Sotto la voce “Imposte dirette IVA ritenute alla fonte, altri tributi e interessi” inserire il codice tributo (4726 per la maggiorazione sugli studi di settore), indicare l’anno di riferimento (per. es. 2018), indicare in “importi a debito versati” la somma dovuta (per. es. 5.000 €).

Cosa rappresenta il codice tributo 6494?

Il codice tributo 6494 si riferisce alla "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)", utilizzato nella dichiarazione dei redditi in Italia. Questo codice è specifico per il versamento di questa imposta tramite modello F24. La IVIE è stata introdotta in Italia con l'obiettivo di tassare il valore degli immobili posseduti all'estero da contribuenti residenti in Italia.

L'imposta si applica agli immobili situati fuori dal territorio italiano, come case, appartamenti e altri tipi di proprietà immobiliari. Il calcolo dell'IVIE dipende dal valore dell'immobile e dalla sua destinazione d'uso. La tassa è dovuta sia da persone fisiche che da entità giuridiche residenti in Italia e va pagata annualmente.

Il codice tributo 6494 deve essere indicato nel modello F24 nella sezione "Erario" per assicurare che il pagamento sia correttamente attribuito all'IVIE. È importante notare che l'imposta IVIE è distinta dall'imposta sul reddito estero e ha regole specifiche per la sua determinazione e il calcolo.

L'Imposta sul Valore degli Immobili situati all'Estero (IVIE) in Italia ha caratteristiche e regole di determinazione e calcolo distinte da quelle dell'imposta sul reddito estero. Queste specificità sono importanti per comprendere come l'imposta viene applicata e per garantire la corretta dichiarazione e pagamento da parte dei contribuenti. Ecco alcuni aspetti chiave:

Caratteristiche Distintive dell'IVIE

  1. Oggetto dell'Imposta: L'IVIE si applica al valore degli immobili situati all'estero, posseduti sia da persone fisiche che da entità giuridiche residenti in Italia. Non riguarda il reddito generato da tali immobili, ma il loro valore di mercato o valore catastale.
  2. Base Imponibile: La base imponibile per l'IVIE è il valore dell'immobile all'estero. Questo può essere il valore di mercato o, in alcuni casi, un valore determinato secondo criteri stabiliti dalle autorità fiscali del paese in cui l'immobile è situato.
  3. Aliquota: L'aliquota standard dell'IVIE è dello 0,76% del valore dell'immobile. Tuttavia, può essere ridotta a 0,4% per immobili destinati ad abitazione principale del contribuente e della sua famiglia, a condizione che non siano locati.
  4. Detrazioni e Esenzioni: Sono previste detrazioni per gli immobili destinati ad abitazione principale e per quelli acquistati con particolari agevolazioni (es. Prima casa). Inoltre, vi possono essere esenzioni in base a trattati bilaterali o in presenza di particolari condizioni.

Differenze rispetto all'Imposta sul Reddito Estero

  1. Natura dell'Imposta: Mentre l'IVIE è una tassa patrimoniale sugli immobili, l'imposta sul reddito estero si applica sui redditi prodotti all'estero (ad esempio, redditi da lavoro, da capitale, ecc.).
  2. Calcolo dell'Imposta: Per l'imposta sul reddito estero, il calcolo si basa sui redditi effettivamente percepiti o accreditati all'estero. Invece, per l'IVIE, il calcolo si basa sul valore dell'immobile, indipendentemente dal reddito che questo può generare.
  3. Crediti d'Imposta: Per l'imposta sul reddito estero, spesso è possibile usufruire di crediti d'imposta per le tasse già pagate all'estero, per evitare la doppia tassazione. Per l'IVIE, questa opzione di solito non è disponibile.

Calcolo e Pagamento

  • Determinazione del Valore: Il valore dell'immobile può essere basato su stime di mercato o valutazioni ufficiali del paese in cui l'immobile è situato. In alcuni casi, si possono utilizzare le valutazioni catastali.
  • Dichiarazione: L'importo dell'IVIE deve essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi annuale (modello Unico PF o 730).
  • Pagamento: Il pagamento dell'IVIE si effettua tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo 6494.

Conclusioni

Comprendere le regole specifiche dell'IVIE è fondamentale per i residenti in Italia che possiedono immobili all'estero. A differenza dell'imposta sul reddito estero, l'IVIE si concentra sul valore dell'immobile piuttosto che sui redditi generati, con un sistema di calcolo e aliquote specifiche. La corretta dichiarazione e il pagamento dell'IVIE aiutano a evitare errori e possibili sanzioni.

Autore: Avvocato Giacomo Locopo

Immagine di Giacomo Locopo

Nato a Catania il 25 febbraio 1970, l'avvocato ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'illustre Università degli Studi La Sapienza di Roma. Attualmente, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella città di Palmi, dove esercita la professione legale con competenza e dedizione.