Quando sottoscriviamo un mutuo o un finanziamento una componente dell’accordo sarà certamente la parte legata agli interessi da versare in favore del mutuante, che di solito è una Banca o un’agenzia di credito al consumo.
Menu di navigazione dell'articolo
Gli interessi ammontano a quote percentuali stabilite prima della stipula dell’accordo. Esse, assieme alla quota capitale (l’importo netto finanziato che quindi andrà restituito in rate periodiche), compongono la rata del mutuo o del finanziamento mensilmente (o trimestralmente, semestralmente, annualmente etc) restituito.
Al pari di qualsiasi prestito o servizio finanziario erogato, anche in questo caso vigono norme precise che normano la tempistica e la regolarità dei pagamenti. Per tale ragione, in corrispondenza di mancate solvenze periodiche generalmente per il mutuatario scatta una mora, una quota di interessi aggiuntiva che fungono da penale per il ritardo sui pagamenti precedenti, la quale insiste ovviamente sulle rate successive.
Allo stesso tempo, però, va considerato che la normativa definisce gli interessi con quelli che vengono chiamati “tassi-soglia”, dei massimali esigibili dall’istituto contraente al sottoscrittore dell’accordo, oltre i quali non è possibile andare e che rappresentano una forma di tutela e contenimento dell’eventuale situazione debitoria del mutuatario.
Proprio sui tassi-soglia si è sviluppato nel tempo un acceso dibattito giudiziario, al fine di capire se gli interessi di mora rappresentino o meno un parametro da considerare in termini di tassi-soglia o se viceversa va trattato come un parametro a sé, dal momento che costituisce in qualche modo una sanzione pecuniaria generata da un’insolvenza del debitore.
Cosa dice la legge antiusura
In linea di principio la legge tutela i cittadini dalle applicazioni di interessi usurari da parte di banche o agenzie private. Nel terzo comma dell’art. 644 del codice penale si evidenzia che “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”.
Sulla base dei già menzionati tassi-soglia, quindi, gli interessi usurari sono quelli che valicano tale parametro, il quale viene calcolato aggiungendo al TEGM (tasso effettivo globale medio, determinato dalla Banca d’Italia) una quota del 25% più un margine di quattro punti percentuali.
Una volta determinato l’elemento, esso verrà messo a confronto con il TEG, il tasso effettivo applicato nel singolo accordo. Se il TEG supera il TEGM allora il tasso verrà definito usurario.
A questo punto interviene il codice civile, che all’art. 1815 stabilisce che “Se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuto interessi”.
Tale definizione apre il dibattito ulteriore sulla reale applicazione della norma, e se dunque ad essere non dovuti siano gli interessi “in eccedenza” o se la sussistenza di elementi usurari determini la cancellazione della quota interessi del mutuo nel loro complesso.
Tesi restrittiva e tesi estensiva
Riguardo all’interpretazione e all’applicazione della legge sul tema, si aprono filoni e correnti di pensiero diverse che sono tuttavia per lo più riassumibili in due direttrici: la tesi restrittiva e la tesi estensiva. I sostenitori della tesi restrittiva ritengono che non sia possibile applicare le normative anti-usura agli interessi moratori, contrariamente ai sostenitori della tesi estensiva.
Di base il dibattito verte sul ruolo degli interessi mora e su come vadano collocati all’interno del quadro debitorio del soggetto finanziato, se siano circoscrivibili a un’entità a sé stante, generata unicamente dal mancato pagamento di una rata, per esempio, o se invece debbano andare a sommarsi come parte integrante della quota interessi mutuo nel suo complesso. In base alla risoluzione del nodo, dunque, insisterebbe la normativa anti-usura oppure no.
La soluzione diramata dalle Sezioni Unite
L’importanza dell’argomento e la sua diffusa esistenza nei rapporti finanziari tra mutuanti e mutuatari ha reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite, cui è stato chiesto di esprimersi in merito alla questione al fine di fornire un indirizzo di applicazione chiaro a tutte le parti in causa.
In estrema sintesi, la Corte ha confermato la assoluta applicabilità delle normative antiusura agli interessi di mora, ove essi superino i tassi-soglia stabiliti. A tal proposito è stata ribadita la sostanziale differenza fra interessi pattuiti e interessi di mora, ove i primi attengono a una forma di puntualità nei pagamenti di cui necessariamente i secondi non possono disporre.
Inoltre è stato chiarito un passaggio di grande importanza: l’applicazione delle norme antiusura non possono certo divenire un “premio” per il debitore, ciò significa che è inapplicabile la tesi sulla base della quale, in caso di superamento dei tassi soglia, sia l’intera quota interessi a non essere dovuta.
In questo caso il prestito diverrebbe gratuito e verrebbero meno anche le condizioni iniziali debitamente pattuite fra le due parti.
La Corte, viceversa, definisce con puntualità che in caso di interessi di mora usurari sia la quota eccedente a non essere dovuta, mentre restano inalienabili gli interessi corrispettivi.
Prescindendo dalla sentenza delle Sezioni Unite, in ogni caso, vale la pena evidenziare come tali problematiche, legate a tassi usurari o quant’altro, siano molto più frequenti di quanto si creda e dunque è opportuno che la parte contraente, sia essa un’azienda o un privato cittadino, prima della stipula sottoponga l’accordo ad esperti nella verifica dei mutui usurari, al fine di rilevare eventuali irregolarità o criticità del contratto.