Annullare i debiti: adempimento dell’obbligazione
L’adempimento dell’obbligazione consiste nell’esecuzione a favore del creditore della prestazione dovuta dal debitore. Quest’ultimo annulla l’obbligazione. L’adempimento deve essere: esatto (fedele a quanto stabilito nel titolo dell’obbligazione), per intero (in linea con le norme dispositive di legge su qualità), nel luogo e nel tempo previsti per l’adempimento dell’obbligazione.
Il termine ultimo per l’adempimento è il tempo in cui deve essere fatta le prestazione. L’inadempimento è in pratica la mancata esecuzione della prestazione. Non spegne l’obbligazione; il debitore è comunque obbligato a restituire il danno al creditore con il suo patrimonio.
Il debitore che non adempie deve allora risarcire il danno provocato; a meno che non dimostri che la prestazione è diventata improponibile per cause esterne. Il danno comunque è calcolato in base alla condotta, all’evento eall’elemento psicologico. Il risarcimento danni invece consiste in Lucro cessante e Danno emergente mentre le forme di risarcimento del danno sono rappresentate dalla reintegrazione in forma specifica e dal risarcimento per equivalente in denaro.
La mora del debitore è infine un ritardo di una prestazione che può ancora essere effettuata. Il debitore è in mora per iniziativa del creditore. Ovvio dunque che la mora produce conseguenze dannose per il debitore (pagare interessi moratori).
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