Bancarotta fraudolenta
Intimamente connesso al concetto e soprattutto al reato di fallimento, abbiamo il reato di bancarotta.
Tale termine deriva dalla consuetudine, in epoca medievale, di rompere il tavolo di legno del banchiere insolvente.
La bancarotta può essere di due tipologie: semplice, in quanto causata da imprudenza, oppure fraudolenta, ovvero causata per frode e violazione di leggi.
Vediamo ora il caso di bancarotta fraudolenta.
Bancarotta fraudolenta
La bancarotta fraudolenta è un reato previsto dall'art 216 RD 267/1942, di cui è chiamato a rispondere l'imprenditore fallito.
Per subire la condanna di bancarotta fraudolenta, l'imprenditore deve avere, prima o durante il fallimento, occultato, distrutto, dissipato i suoi beni, nella totalità o anche parzialmente, con l'obiettivo di danneggiare i creditori.
Un altro caso di bancarotta fraudolenta, prima del fallimento, prevede che l'imprenditore abbia sottratto, falsificato o distrutto i libri e le scritture contabili, così da arrecare danno ai creditori o ingiusto profitto, oppure li abbia trattati in maniera da rendere incomprensibile la ricostruzione certa dei vari movimenti di affari.
Un ultimo caso si ha quando prima o durante il fallimento, l'imprenditore abbia eseguito o simulato dei titoli di prelazione per avvantaggiare determinati creditori rispetto ad altri.
Pena
Per i primi due casi di bancarotta fraudolenta, si ha una pena dai 3 ai 10 anni di reclusione. Per il terzo caso si ha una condanna da 1 a 5 anni.
Inoltre, si subisce l'inibizione per 10 anni all'esercizio di impresa commerciale e di uffici direttivi presso ogni tipo di impresa.
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