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Dipartimento della Protezione Civile: Stato di Calamità e d’Emergenza

Il Dipartimento della Protezione Civile è l'organo nazionale che si occupa della difesa e della gestione degli eventi straordinari. Con Legge n°225 è posto sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri e annovera tutte le strutture e le attività messe in campo dallo Stato per sorvegliare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti umani.

La Protezione Civile italiana si serve di tutte le forze già esistenti e di un grosso numero di volontari. L'attuale Capo Dipartimento Nazionale è il medico Guido Bertolaso. Il Responsabile della Protezione Civile in un Comune è il Sindaco, nella sua funzione di Autorità Comunale di Protezione Civile.

Le strutture operative di cui si avvale il sistema di Protezione Civile sono:

· il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (VVF);

· le Forze armate (FFAA);

· le Forze di polizia (PS, CC, GdF e Polizia Locale);

· il Corpo Forestale dello Stato (CFS);

· i Servizi Tecnici Nazionali (Enel e Telecom);

· i Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica (Università), l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e altre istituzioni di ricerca;

· la Croce Rossa Italiana (CRI);

· Le strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN);

· le organizzazioni di volontariato (ONLUS di protezione civile)

· il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

Il Piano di emergenza è un documento che esprime il sistema di intervento dell’ente cui il piano fa riferimento: la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i procedimenti e le risorse messe in atto per la Gestione dell’emergenza di protezione civile. Conformarsi a quanto scritto è un impegno per ogni soggetto coinvolto nell’attività di protezione civile.

Di solito si attribuisce il significato di calamità naturale o catastrofe all’evento che determina “l’insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari” (art. 1 della legge 8 dicembre 1970 n. 996). In tale situazione di crisi, “per quanto riguarda il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite, il diretto intervento dello Stato – e la conseguente avocazione di funzioni – è in

stretta connessione con la particolare gravità ed estensione dell’evento che, in quanto tale, non è fronteggiabile dalle singole Amministrazioni competenti in via ordinaria” ( circolare n. 1/DPC/85, in data 19 aprile 1985 del Dipartimento della Protezione Civile ). Questo concetto è più distintamente spiegato nell’art. 2 della legge 24 febbraio 1992 n. 225.

Lo stato di calamità, è una condizione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale che causano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura. Sotto il profilo giuridico lo stato di calamità naturale è disciplinato da una normativa ordinaria che regola l’intervento finanziario a ristoro parziale del danno.

Lo stato di emergenza invece è una circostanza di gravissima crisi in un’area determinata del territorio a seguito del verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi, che, per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. Sotto il profilo giuridico la dichiarazione dello stato di emergenza è regolata dall'art. 5 della legge 225/92. Lo stato di emergenza è finalizzato a consentire l’adozione dei provvedimenti straordinari idonei al Piano di Emergenza Provinciale per il rischio idrogeologico del fiume Po13 soccorso e all’assistenza delle popolazioni colpite ed al superamento dell’emergenza (all’avvio della ripresa), esclusa la fase della ricostruzione.

L’attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni centrate dalla calamità assume importanza e priorità assolute, specie nelle prime fasi dell’emergenza. Il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 assegna al Comune le

funzioni relative all’organizzazione ed all’erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza (art. 22 e 25), nell’art. 16 D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 che, attribuendo al Sindaco la qualifica di organo locale di protezione civile, acclama l’esigenza dell’immediatezza delle prime misure di soccorso in ambito comunale, nell’art.15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e negli articoli 107 e seguenti del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

Link Utili:

· Sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile

· Testo Legge 225/92

· Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro Nazionale

· ISPRO - Istituto Studi e Ricerche Protezione Civile e Difesa Civile

· HyperIspro - Voce Protezione Civile

· Protezione Civile TV

· Protezione Civile Regionale del Friuli Venezia Giulia





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