Il Diritto di Credito
Il Diritto di Credito rappresenta la modulistica che ruota attorno al rapporto di scambio tra due parti, che può concretizzarsi nel trasferimento di potere d’acquisto o di disponibilità contro il pagamento di un interesse.
Il credito è dunque lo strumento essenziale per il trasferimento di risorse da chi le detiene a chi non ne ha (ma può impiegarle ottenendo un utile superiore all’interesse pagato). Il cedente diventa così creditore, mentre il cessionario debitore.
Il diritto di credito coincide allora con il diritto di pretendere dal debitore l’adempimento di una prestazione di carattere patrimoniale. Il creditore deve dunque dimostrare fiducia nella solvenza del debitore.
E’ bene sottolineare come il credito può avere come oggetto qualsiasi bene economico o servizio; consiste nel prestito di una certa somma di denaro o nella vendita con pagamento differito. Così facendo, l’atto di credito aumenta la capacità d’acquisto di colui che ottiene il credito (perché gli offre la possibilità di procurarsi beni oltre i limiti imposti dai suoi mezzi monetari).
L’organizzazione per il trasferimento del credito è rappresentata da banche o istituti di credito, che facilitano la raccolta del risparmio e la sua ripartizione, con particolari operazioni sulla cui natura è impostata la distinzione tra i crediti. La banca raccoglie fondi da chi ne dispone in eccesso rispetto alle proprie esigenze (operazione passiva) e ne dà a prestito a coloro i quali ne necessitano (operazione attiva).
Per contattare la redazione del sito Portaldiritto scrivere all'indirizzo email enr.mainero@gmail.com