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Il Giudice delegato


Per quanto riguarda la procedura di fallimento, esistono diverse figure ad esso preposte denominate Organi del fallimento, secondo le norme del diritto commerciale, artt. 23-41 della Legge Fallimentare.

Vediamo ora la figura del giudice delegato.

Giudice delegato

A partire dal decreto Legislativo del 9 gennaio 2006, è cambiato il carattere peculiare che fino a quel momento aveva il Giudice Delegato (G.D.); il giudice delegato infatti, perde il suo carattere di centralità nella procedura fallimentare, passando dal compito di dirigere le operazioni, a "vigilare e controllare sulla regolarità della procedura".

Compiti del Giudice Delegato

I nuovi compiti del giudice delegato, nell'ambito del fallimento, diventano quindi i seguenti:

  • riferire al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;

  • emettere provvedimenti diretti alla conservazione del patrimonio;

  • convocare il curatore e il comitato dei creditori;

  • liquidare i compensi e revocare l'incarico conferito alle persone su richiesta del curatore;

  • provvedere ai reclami contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori (15 gg.);

  • autorizzare il curatore a stare in giudizio, per ogni grado e per atti determinati;

  • revocare su richiesta del curatore gli avvocati del giudizio, e liquidarne i compensi;

  • nominare gli arbitri su proposta del curatore;

  • accertare i crediti e i diritti reali vantati dai terzi.

  • approvare il programma di liquidazione;

  • provvedere in caso di inerzia o inoperatività del comitato dei creditori;

La serie di provvedimenti che vengono pronunciati dal Giudice delegato risultano essere dotati della caratteristica di decreto motivato.

Ricorsi

E' possibile presentare e proporre ricorso al tribunale o alla corte d'appello contro i decreti del giudice delegato. Tale ricorso va presentato entro 10 giorni dalla notifica dell'atto, e deve essere effettuato dal curatore, dal comitato dei creditori o da chiunque ne abbia interesse.



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