L’adempimento dell’obbligazione consiste nell’esecuzione a favore del creditore della prestazione dovuta dal debitore. Quest’ultimo annulla l’obbligazione. L’adempimento deve essere: esatto (fedele a quanto stabilito nel titolo dell’obbligazione), per intero (in linea con le norme dispositive di legge su qualità), nel luogo e nel tempo previsti per l’adempimento dell’obbligazione. La materia è disciplinata dal diritto privato.
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Termini e soggetti delle obbligazioni
Prima di parlare di adempimento delle obbligazioni è bene capire cosa si intende per “obbligazione” in termini giuridici e chi sono i soggetti.
L’obbligazione è un vincolo giuridico che si crea tra due o più soggetti, - definiti creditore e debitore. Il suddetto vincolo prevede che il debitore s’impegni a compiere una prestazione a favore del creditore. Il creditore è, dunque, il soggetto attivo del rapporto e può pretendere l'esecuzione della prestazione, mentre il debitore è il soggetto passivo, colui che è tenuto alla prestazione.
Banalmente, si consideri il caso di una riparazione di un rubinetto i cui “attori” sono l’idraulico e il cliente. L’idraulico si impegna nella riparazione ed è il “debitore”, mentre il cliente che esige il lavoro è il creditore. L’impegno che il debitore si assume nell’adempiere all’obbligo deve essere svolto con diligenza, pertanto se l’idraulico realizza un lavoro incompleto o dannoso darà modo al cliente-creditore di pretendere l’assolvimento dell’obbligo o chiedere il risarcimento dei danni. Quest'operazione può essere “preteso” anche tramite il giudice. Nel caso del nostro esempio, il giudice può costringere l’idraulico ad eseguire la riparazione e in caso di rifiuto, la riparazione potrà essere effettuata da un altro idraulico ma a spese dell’inadempiente.
Questo esemplifica anche tutti gli altri casi, ivi inclusa l’obbligazione pecunaria, cioè il pagamento del debito.
La disciplina giuridica dell’adempimento
Come già esplicitato, quest'operazione deve essere:
- esatto;
- per intero;
- nel luogo e nel tempo previsti;
Con l’adempimento termina l’obbligazione e viene meno sia la pretesa del creditore che l’obbligo del debitore.
Il codice civile dedica numerosi articoli all'adempimento (1176 e ss.) che ne disciplinano le regole: modalità, natura, legittimazione.
- Natura giuridica: l’adempimento non è un negozio giuridico, ma un atto giuridico in senso stretto in quanto è un atto dovuto pertanto non vi si applicano le regole del negozio giuridico quali, ad esempio, i vizi di volontà. Inoltre, non essendo negozio giuridico, l’adempimento è valido anche quando è adempiuto da incapace (art. 1191 c.c.) o da terzi (art. 1180 c.c.).
- legittimazione a ricevere il pagamento: può accadere che il debitore paghi ad una persona diversa dal legittimo creditore. Il codice civile prevede che sia legittimato al pagamento:
- il creditore;
- il suo rappresentante o persona da lui indicata;
- persona autorizzata dalla legge o dal giudice. Se il pagamento viene erogato a persona diversa da quelle sopraindicate, ciò non “libera” il debitore dal suo adempimento.
Può altresì accadere che il pagamento o prestazione sia evoluto a favore di un creditore apparente (art. 1189c.c.); in questo caso, il debitore potrà ritenersi libero dall’obbligo se riesce a dimostrare la sua buona fede.
Scadenze e termini
Il debitore che non adempie deve allora risarcire il danno provocato; a meno che non dimostri che la prestazione è diventata improponibile per cause esterne. Il danno comunque è calcolato in base alla condotta, all’evento e all’elemento psicologico. Il risarcimento danni invece consiste in Lucro cessante e Danno emergente mentre le forme di risarcimento del danno sono rappresentate dalla reintegrazione in forma specifica e dal risarcimento per equivalente in denaro
Luoghi del pagamento
Qualora le parti non hanno stabilito un luogo per l’adempimento dell’obbligazione (art.1182 c.c.) o non vi sono le circostanze per desumerlo, occorre seguire le regole previste dal codice e sono le seguenti:
La mora del debitore
La mora del è infine un ritardo di una prestazione che può ancora essere effettuata. Il debitore è in mora per iniziativa del creditore. Ovvio dunque che la mora produce conseguenze dannose per il debitore (pagare interessi moratori).