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Oggi vi presentiamo un approfondimento circa il diritto/dovere di entrambi i genitori di occuparsi dei figli attraverso l'affidamento congiunto.

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Non sempre l'unione di due coniugi va a buon fine. Spesso per incomprensioni o altro si decide di separarsi e divorziare e di non condividere più insieme la vita di coppia e l'educazione dei propri figli; a pagare maggiormente per la fine di un matrimonio sono infatti proprio i figli della coppia.

La legislazione italiana ha da sempre cercato di regolamentare le dinamiche in materia di affidamento di un minore in caso di separazione o divorzio, ottenuti in tribunale tramite la sentenza di un giudice e con la vigile presenza di un avvocato, dei propri genitori con delle leggi apposite. Una delle leggi che regolamenta la ripartizione e l'esercizio della Patria potestà sui figli minorenni da parte dei genitori, nei casi in cui questi ultimi non convivono più insieme, è l'affidamento congiunto.

Cosa prevede la legge

L'affidamento congiunto prevede che, nei casi di divorzio o separazione, ottenuti in tribunale tramite la sentenza di un giudice e con la vigile presenza di un avvocato, dei genitori, la patria potestà venga data a entrambi i coniugi, i quali dovranno provvedere al figlio condividendone le principali responsabilità. Si differenzia dall'affidamento condiviso, perché prevede la totale condivisione e compartecipazione dei coniugi alla cura del figlio. L'affidamento condiviso, diversamente dall'affidamento congiunto, afferma invece che, in caso di contrasti tra i genitori, sia necessario suddividere in parti uguali le responsabilità e la durata della presenza fisica del figlio presso i singoli coniugi.

Come funziona l'affidamento

Con la modifica dell'articolo 155 del Codice Civile, dopo l'entrata in vigore della Legge 8 Febbraio 2006 numero 54, si sono verificati notevoli cambiamenti in merito all'affidamento in caso di divorzio, ottenuto in tribunale tramite la sentenza di un giudice, e con la vigile presenza di un avvocato. È stato infatti istituito il “principio di bigenitorialità”, prevedendo che entrambi i genitori, dopo la separazione, avranno diritto allo stesso rapporto con il figlio, evitando così l'affidamento esclusivo a un solo coniuge, per motivi legati ai contratti di lavoro e quindi a eventuali guadagni, stipendi o mensilità. La Costituzione italiana stessa prevede infatti che tutti e due i genitori devono e hanno diritto a provvedere all'istruzione, al mantenimento e all'educazione del proprio figlio (Art. 30). 

Prima del 16 marzo 2006 si immaginava l'affidamento esclusivo che delimitava l'esercizio della potestà genitoriale di un genitore, per motivi legati ai contratti di lavoro e quindi a eventuali guadagni, stipendi o mensilità.

La nuova Legge dell’8 febbraio 2006 ha fissato per legge il diritto dei figli a continuare a vivere in modo intervallato con ciascun genitore. L'affidamento condiviso consente l'esercizio della potestà anche in modo disunito. Questo tipo di affidamento si applica in caso di conflitto perchè suddivide le responsabilità specifiche, in base ai contratti di lavoro e quindi a eventuali guadagni, stipendi o mensilità.

Differenze fra le varie tipologie di Affidamento congiunto

Affidamento congiunto

La presenza del minore da ciascun genitore è conferita in modo equilibrato. Questo consente al minore di continuare a vivere con ciascun genitore senza esaminare il rapporto che i genitori hanno tra loro. La finalità è dunque quello di coinvolgere entrambi i genitori nel rapporto quotidiano con i figli.

Nell'affidamento esclusivo invece tutti e due i genitori decidono attivamente sulle scelte che gravano sulla crescita psico-fisica della prole. Quando i genitori sono in disaccordo sulle scelte che riguardano l’educazione della prole è importante preparare un progetto genitoriale con il coordinamento di un pedagogista.

E’ d’uopo sottolineare che mentre la legge precedente distingueva tra figli di coniugi e di coppie di fatto, la nuova legge si riferisce alla parola genitore per abbracciare tutti i figli.

affidamento congiunto 2

La convivenza equilibrata con ciascun genitore senza la presenza dell'altro dunque incoraggia la creazione di una relazione diretta. Prima della separazione, si dovrebbero predisporre dei percorsi di sensibilizzazione e preparazione delle coppie. L'intervento psicologico nel tempo, può rivelarsi una buona abitudine.

Autore: Avvocato Giacomo Locopo

Immagine di Giacomo Locopo

Nato a Catania il 25 febbraio 1970, l'avvocato ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'illustre Università degli Studi La Sapienza di Roma. Attualmente, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella città di Palmi, dove esercita la professione legale con competenza e dedizione.