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La società in nome collettivo, detta anche S.n.c. è un tipo di impresa rientra nell'ambito delle società di persone ed è disciplinata dagli articoli 2291-2312 del codice civile; la caratteristica principale è che tutti i soci rispondono in maniera solidale e illimitata in merito ai debiti corrisposti dalla stessa.

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Caratteristiche della società

Questa ha di norma come oggetto il normale esercizio di una attività commerciali di dimensioni limitate.

Tipologie esistenti

Esistono due diverse tipologie di società in nome collettivo:

  • la società in nome collettivo regolare, nel caso in cui essa sia iscritta al registro delle imprese, per cui l'atto costitutivo di tale società va stipulato come atto pubblico o comunque deve essere autenticato.
  • La società in nome collettivo irregolare, invece, non iscritta al registro delle imprese.

Per spiegare quanto appena detto, se l’atto costitutivo non è presente nella formulazione della società, o se esso non è stato registrato presso l’ufficio del Registro delle Imprese, si parla in questo caso di società irregolare, per la quale valgono le regole e le norme che si utilizzano per la società semplice. Secondo l’articolo 2295 del Codice Civile, un atto costitutivo per essere ritenuto valido deve contenere i seguenti dati:

  • anagrafica dei soci
  • ragione sociale della Snc
  • nominativi dei soci che hanno rappresentanza nella Snc
  • sede principale (e secondarie) della società
  • oggetto sociale
  • ripartizione delle quote tra i soci della Snc
  • come sono ripartiti gli utili o delle eventuali perdite
  • durata della società

Scioglimento e liquidazione

Per quanto riguarda lo scioglimento e la liquidazione di detta società, le regole sono uguali a quelle che valgono per la società semplice e sono contenute nell’articolo 2272 del Codice Civile. Alle ipotesi contemplate, vanno aggiunte inoltre la decisione di un’autorità governativa e il fallimento. Dopo la messa in liquidazione della Snc, due sono i passaggi successivi: scrivere il bilancio finale e impostare un piano inerente all’attivo residuo. Entrambe le funzioni saranno assolte dai liquidatori. Entrambi i passaggi devono pervenire ai soci della Snc tramite mezzo raccomandata.

La sentenza della Corte di Cassazione

Con la sentenza n. 27189 del 22/12/2014, la Corte di Cassazione ha chiarito i dubbi riguardo la richiesta dei debiti tribunati agli ex soci della Snc. Nello spiegare la propria decisione, nata da un contenzioso di un cittadino, ex socio della Snc, che dopo diversi anni si era visto recapitare degli avvisi di mora su debiti tributari pendenti del passato, la Corte ha spiegato che dopo lo scioglimento una società non cessa di morire ma entra nel suo ultimo stato, ossia la liquidazione. Durante questa fase, la suddetta società prosegue il suo iter con la stessa struttura ed organigramma ma ovviamente con una limitata capacità e raggio d’azione. Per questo motivo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che fossero legittimi gli avvisi di mora per una Società che tuttavia era stata già sciolta nel frattempo, aggiungendo che i soci sono responsabili dei debiti tributari durante gli anni in cui rivestono tale carica.

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Amministrazione di una società semplice

Nell'ambito giuridico delle imprese italiane, viene definita come società semplice quella più elementare. Non può essere utilizzata per esercitare una attività commerciale, e a partire dal 2001 va comunque iscritta presso la sezione speciale del registro delle imprese per le seguenti ragioni: come funzione dichiarativa, per finalità di pubblicità legale.

Per formare una ditta semplice, viene stipulato un contratto sociale, definito anche atto costitutivo, il quale non è soggetto a forme speciali di natura giuridica, eccezion fatta per quella serie di richieste generate dalla natura dei beni conferiti.

L'amministrazione può essere di diverso tipo:

  • E' detta disgiuntiva quando l'amministrazione spetta ai singoli soci separatamente, e ogni socio può fare opposizione agli atti che un socio intende compiere: ogni scelta è appoggiata solo se si raggiunge la maggioranza.
  • E' detta congiuntiva se gli atti di gestione dell'amministrazione della società semplice sono compiuti all'unanimità o dalla maggioranza. Singolarmente, ogni socio può compiere solo atti ritenuti urgenti.
  • E' detta mista in caso siano previsti comportamenti provenienti da entrambi i tipi di amministrazione precedentemente descritti.

Amministratore

Un solo socio può essere incaricato del potere di amministrare la ditta, e viene definito amministratore unico. Ogni amministratore ha in mano il potere di realizzare tutta quella serie di decisioni nell'ambito della scelta degli atti di gestione, andando ad agire su una serie di atti giuridici volti a produrre gli effetti direttamente sulla società.

Ergo, l'amministratore va a ricoprire il ruolo di rappresentante della stessa in merito all'attività negoziale (contratti, assunzione di debiti e crediti) e alla costituzione in giudizio processuale.

Diritti e doveri dell'amministratore

Questi sono i diritti dell'amministratore:

  • realizzare gli atti
  • percepire il compenso stabilito dai soci.

Giurisdizione

Dal punto di vista giuridico, la disciplina della società semplice è disposta dagli articoli 2251 – 2290 del Codice Civile. Si tratta dello stesso trattamento rivolto alle altre di tipo personale, a parte quanto specificato negli articoli 2293 e 2315, che contengono norme precise sulle società personali.

Per quanto previsto dall'art 2249 del codice civile, secondo comma, risulta essere il regime residuale per l'attività societaria non commerciale, a cui deve farsi riferimento nell'evenienza in cui i contraenti dell'impresa non abbiano deciso di aderire ad un diverso tipo sociale.

Soggettività tributaria attiva

Nell'ambito del diritto tributario, si parla di soggettività tributaria quando dei soggetti risultano essere coinvolti in vicende di tipo tributario.

Per essere più precisi, dobbiamo distinguere fra due tipi di soggettività tributaria, attiva e passiva, legate fra loro da un rapporto d'imposta.

Vediamo ora nel dettaglio la soggettività tributaria del primo tipo, ovvero la soggettività tributaria attiva.

Secondo la giurisprudenza tributaria, si suole parlare di soggettività attiva quando essa fa riferimento ad un ente detto impositore, o comunque a dei soggetti ausiliari ad esso. Tale tipo di soggettività tributaria è praticamente quella che ha come sostanza la funzione tributaria.

Per questo motivo, tale funzione tributaria viene considerata come quella funzione pubblica che serve ad esercitare la potestà impositiva necessaria all'amministrazione; fra queste funzioni vi è anche quella di essere in grado di riscuotere tributi o di accertarne l'esistenza, sempre in seguito ad un procedimento impositivo determinato dal garante.

Vediamo ora come nasce la soggettività tributaria attiva: tale tipo di soggettività tributaria infatti ha ragione di esistere in seguito a due condizioni che ora esaminiamo nel dettaglio.

Un primo motivo di esistenza della soggettività tributaria attiva si ha nel verificarsi del cosiddetto presupposto, ovvero quando nascono degli obblighi su cui non vi è pieno potere di controllo da parte del soggetto attivo.

Un altro modo in cui può sorgere la soggettività tributaria attiva è quando nascono presso il contribuente vari diritti di credito che hanno come significato quello di essere parte del potere di riscossione.

In questo modo, anche se il contribuente è considerato soggetto passivo nel rapporto tributario, può accadere che esso divenga titolare di situazioni attive, attraverso vari meccanismi di detrazione, compensazione e rimborso (come accade per IVA e IRPEG).

I soggetti del rapporto tributario

Nel rapporto tributario si distinguono due soggetti:

  • il soggetto attivo: è colui che ha un credito nei confronti dell’Amministrazione finanziaria;
  • quello passivo: è il debitore che deve pagare l’obbligazione pecunaria e rispettare gli obblighi formali di legge.

Nel primo caso, il creditore è lo Stato che opera tramite l’Amministrazione finanziaria, il cui organismo centrale è il Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha potere in materia di politica economica, finanziaria, bilancio e fisco.
L’Amministrazione finanziaria si articoli in vari uffici suddivisi in base alle funzioni che svolgono: uffici con funzione decisoria, uffici con funzione di collaborazione, uffici con funzione tecnica. Il Ministero svolge la sua funzione di vigilanza, indicazione, controllo e coordinamento dei vari uffici.

Uffici con funzione decisoria

Fanno parte di questo gruppo i seguenti uffici, che un tempo facevano parte di un unico ufficio tributario:

  • Agenzia delle Entrate: gestisce i tributi diretti, le entrate erariali e l’IVA;
  • Agenzia delle Dogane: gestisce i tributi relativi agli scambi internazionali e le accise sulla produzione e sui consumi (tranne i tabacchi);
  • Agenzia del Territorio: si occupa di questioni riguardanti il Catasto e i registri immobiliari, gestendo l’anagrafe immobiliare;
  • Agenzia del Demanio: gestisce i beni immobili dello Stato e quelli confiscati.

Uffici con funzione di collaborazione

L’ufficio che possiede questa funzione è un corpo militare con funzioni di controllo fiscale, la Guardia di Finanza. I compiti principali sono di controllo doganale e di contrasto all’evasione fiscale tramite controlli e verifiche.
La riscossione dei tributi avviene tramite Equitalia che collabora con l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e la Guardia di Finanza.
Altri uffici con funzione di collaborazione sono i CAF (centri di assistenza fiscale) che svolgono funzioni di assistenza ai cittadini e alle imprese.

Uffici con funzione di carattere tecnico

Appartengono a questo gruppo l’Ufficio Tecnico Erariale e gli uffici locali delle Agenzie del Territorio.

Soggettività tributaria passiva

Nell'ambito del diritto tributario, si parla di soggettività tributaria quando dei soggetti risultano essere coinvolti in vicende di tipo tributario.

Per essere più precisi, dobbiamo distinguere fra due tipi di soggettività tributaria, attiva e passiva, legate fra loro da un rapporto d'imposta.

Vediamo ora nel dettaglio la soggettività tributaria del secondo tipo, ovvero la soggettività tributaria passiva.

Secondo la legge italiana, è possibile individuare come soggetti passivi quei soggetti che sono privi di un nesso diretto con il cosiddetto presupposto di imposta; dichiarato quanto detto, la legge può dunque imporre fra il contribuente ed un altro soggetto coinvolto un particolare vincolo detto di solidarietà passiva.

A partire da queste informazioni, lo Stato può coinvolgere nella vicenda tributaria anche degli elementi estranei alla messa in pratica del presupposto.

Di seguito riportiamo una serie di entità che possono essere sottoposte a soggettività tributaria passiva.

Innanzitutto, le persone fisiche e giuridiche. Ma anche organizzazioni di persone o altri enti che non hanno capacità giuridica possono avere soggettività tributaria passiva, sempre che siano in possesso di soggettività tributaria secondo dei requisiti di legge.

Gli obblighi imposti ai terzi non fanno venir meno la responsabilità del vero soggetto passivo del tributo.

La soggettività tributaria passiva prevede le seguenti caratteristiche: l'essere soggetti a poteri di controllo e dunque obbligati all'adempimento dei pagamenti. L'obbligo da parte dei soggetti di assolvere ai cosiddetti obblighi prodromici, quali ad esempio il tenere libri contabili.

Un altro obbligo è quello di adempiere per poter esercitare facoltà o determinati potere, come pagare l'imposta di bollo.

Tutta questa serie di imposizioni legate alla soggettività tributaria passiva consentono al contribuente di realizzare l'interesse pubblico del creditore.

Vantaggi e svantaggi di una S.N.C.

Come tutte le forme societarie ci sono per ciascuna di esse dei pro e dei contro da valutare nel momento di scegliere la forma costitutiva di una società.

La società in nome collettivo (S.N.C.) ha uno dei suoi vantaggi nella responsabilità solidale dei soci e anche nella possibilità di azione di regresso verso altri soci. Poiché in una s.n.c. manca l’assemblea dei soci, le modifiche a un atto costitutivo sono decise dai soci stessi nella libertà di scegliere la forma amministrativa. Un vero vantaggio della s.n.c. è il poter costituire la società con un capitale minimo per ciascun socio e, inoltre, a livello fiscale il regime contabile è quello semplificato e comporta meno adempimenti fiscali.

L’elenco degli svantaggi è, però, speculare a tutti i suoi vantaggi. Pur essendo le spese di costituzione e i costi di gestione minimi, una S.N.C: non ha personalità giuridica e non fornisce ai soci alcun tipo di protezione del patrimonio e del capitale investito. Pertanto, la stessa responsabilità solidale illimitata dei soci è un’arma a doppio taglio: se la società non incrementa il business e fallisce la responsabilità è dei singoli soci, distribuita tra i singoli soci i quali possono vedersi pignorare i propri beni personali in nome della società pur non essendo responsabili diretti di un fallimento.

La responsabilità dei soci vale verso i terzi estranei, ma non all’interno dei rapporti tra soci. Il reddito dichiarato da una S.N.C. è imputato direttamente ai soci e non è considerato reddito di capitale, ma reddito di impresa indipendentemente dall’attività che si svolge.

I redditi sono attribuiti in proporzione alla quota contributiva con cui i soci partecipano agli utili. Non essendoci personalità giuridica, ciò che è apparentemente in vantaggio può diventare uno svantaggio e con la presenza di due soci con quote paritarie al 50%, ma di opinioni diverse si paralizza qualsiasi processo decisionale. Ogni socio ha potere decisionale da solo e potrebbe impegnare tutti gli altri soci e loro malgrado in ogni faccenda di ordinaria o straordinaria amministrazione.

Ogni socio può, infatti, firmare disgiuntamente contratti e obbligazioni in nome e per conto della società, ma in caso di obbligazioni mancate o contratti disattesi – in virtù del principio di solidarietà collegiale – tutti i soci ci rimettono con il proprio capitale.

FAQ

Cosa vuol dire società in nome collettivo?

Si tratta di una forma societaria di persone con oggetto commerciale. La società è disciplinata dagli articoli 2291 e 2312 del Codice Civile. Tutti i soci rispondono in solido e senza limiti agli obblighi societari.

Che differenza c’è tra una s.r.l e una S.N.C?

La società in nome collettivo S.N.C. è una società di persone, mentre la Società a Responsabilità Limitata S.r.L. è una società di capitali.

Quali sono i vantaggi di una SNC?

Il vantaggio principale è anche il suo peggior svantaggio, ovvero, la responsabilità solidale dei soci illimitata.

Cosa si rischia con una S.N.C.?

In virtù della responsabilità solidale, il socio di una SNC è responsabile in solido con il suo patrimonio delle obbligazioni contratte in nome della società. Pertanto, i debiti dell’azienda contratti dai soci sono anche i debiti di tutti gli altri i quali rischiano – a seconda dell’entità del debito – il pignoramento dei beni personali. Per questo una s.n.c. è preferibile o consigliabile per quelle realtà aziendali piccole o con piccolo capitale di partenza.

Autore: Avvocato Giacomo Locopo

Immagine di Giacomo Locopo

Nato a Catania il 25 febbraio 1970, l'avvocato ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'illustre Università degli Studi La Sapienza di Roma. Attualmente, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella città di Palmi, dove esercita la professione legale con competenza e dedizione.